Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 29 agosto 1991, n. 39.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

(B.U. 11 settembre 1991, 2° suppl. spec. al n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All. A.

Art. 1.
(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 sono introdotti, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed allo stato di previsione della spesa riportati nei volumi 1 e 2, di cui la presente legge si compone.

Art. 2.
(Trasferimento di autorizzazioni di spesa)

1. Per i capitoli 7478, 8986, 8990, 9025, 9293, 8983 limitatamente alle somme rispettivamente di lire 20.000.000.000, 30.000.000.000, 10.000.000.000, 10.000.000.000, 20.000.000.000 e 23.000.000.000, la spesa indicata, in relazione ai tempi tecnici di attuazione, decorre a partire dall'esercizio finanziario 1992.

Art. 3.
(Mutui a pareggio del disavanzo)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 55/81, e' autorizzata la contrazione di mutui per lire 37.000.000.000 alle stesse condizioni indicate all'art. 13 della L.R. 13/91 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione, per pari importo, di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1990.
2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento, calcolati in lire 6.290.000.000 per l'anno 1992 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti, alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1991-1993.
3. A parziale modificazione dell'art. 13 della L.R. 13/91, l'importo ivi autorizzato e quantificato in lire 231.000.000.000, viene ridotto a lire 204.000.000.000.
4. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui previsti in lire 39.270.000.000 vengono conseguentemente ridotti a lire 34.680.000.000.
5. All'art. 13, comma 5 della legge regionale 11 aprile 1991, n. 13, sono aggiunti i seguenti capitoli: 2285; 2370; 2371; 2372; 2373; 2690; 2750; 3170; 3222; 5024; 5032; 5036; 5040; 5750; 5845; 6027; 6115; 6245; 7616; 7907; 8925; 8927; 9185; 9193; 10250; 10260; 10270; 11735; 11748; 11780.

Art. 4.
(Integrazione elenchi n. 1 e n. 3)

1. L'elenco n. 1, allegato al bilancio di previsione per l'anno in corso, e' integrato dai capitoli n. 50, n. 5298 e n. 12705 dello stato di previsione della spesa.
2. L'elenco n. 3, allegato al bilancio di previsione per l'anno in corso, e' integrato dai capitoli n. 3222 e n. 4535.

Art. 5.

1. L'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'anno in corso, e' integrato dal seguente disegno di legge: "Piano dei Parchi regionali - L. 300.000.000".

Art. 6.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991
OMISSIS