Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 30 luglio 1991, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette, Riserva naturale speciale della Bessa e Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza.

(B.U. 14 agosto 1991, n. 33)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo la lettera n) e' inserita la seguente lettera:
"o) Riserva naturale speciale della Bessa".
Al medesimo articolo e comma, dopo la lettera n1) e' inserita la seguente lettera:
"o1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24".
2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"3. E' istituito l'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione ed amministrazione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Biella a norma dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, cosi' come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1985, n. 27".

Art. 2.

1. Il comma 15 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' sostituito dai seguenti commi 15 e 15 bis:
"15. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa e' cosi' composto:
a) cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Cerrione;
b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Borriana, Mongrando e Zubiena;
c) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunita' Montana Bassa Valle Elvo;
d) tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica, geologica e archeologica;
e) due membri nominati dalla Comunita' Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) due membri nominati dalla Comunita' Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
15 bis. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza e' cosi' composto:
a) cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Biella;
b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Pollone;
c) tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica ed agronomica;
d) due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello regionale;
e) due membri nominati dalla provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale".
2. Al comma 24 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le parole "di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13" sono sostituite dalle parole "di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15".

Art. 3.

1. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le parole "di cui ai commi 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 11" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11".
2. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' soppressa l'intera lettera b).