Legge regionale 18 febbraio 1991, n. 6. Proroga termini art. 31 quater, comma 6, art. 36, comma 1 e art. 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte' e successive modificazioni ed integrazioni. (B.U. 27 febbraio 1991, n. 9) 1. I termini di cui agli artt. 31 quater, 6° comma, 36, 1° comma e 37, 1° comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni sono prorogati sino alla data che sara' fissata nell'apposita legge regionale di modifica della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, da adottarsi in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'emananda legge di riordino del Servizio Sanitario Nazionale.