Legge regionale 13 novembre 1990, n. 53. Indennita' ai componenti degli Organi delle UU.SS.SS.LL.. Integrazione dell'art. 15 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 e modifica dell'art. 9 della L.R. 22 agosto 1983, n. 10. (B.U. 21 novembre 1990, n. 47) 1. All'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71, viene aggiunto il seguente ultimo comma:
1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della determinazione delle indennita' di carica di cui ai precedenti commi le UU.SS.SS.LL. con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti vengono equiparate a quelle con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti".
"Le suddette indennita' non sono soggette ad alcun titolo a maggiorazioni".