Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 47.

Organizzazione e funzionamento delle Unita' Socio-Sanitarie Locali.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Art. 1.
(Regolamentazione organizzativa delle USSL)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione della USSL per l'esercizio delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali.
2. La presente legge costituisce riferimento per la definizione dell'organizzazione a livello di ogni singola USSL, mediante:
a) il regolamento dei servizi;
b) la pianta organica.
3. Per regolamento dei servizi si intendono le norme di organizzazione della USSL volte a determinare:
a) l'articolazione della USSL nelle Unita' organizzative fondamentali, denominate servizi ed aree tecnico-operative;
b) l'articolazione della USSL nelle strutture tecnico-funzionali, denominate distretti e presidi;
c) l'eventuale articolazione dei servizi in unita' operative;
d) le sfere di competenza e le responsabilita' della direzione generale della USSL, costituita dall'Ufficio di direzione e dai coordinatori singolarmente considerati;
e) le sfere di competenza e le responsabilita' delle varie articolazioni organizzative;
f) le modalita' di coordinamento delle varie articolazioni organizzative;
g) le modalita' di coordinamento e direzione delle strutture tecnico-funzionali.
4. Il regolamento della USSL deve essere redatto in conformita':
a) alle disposizioni della presente legge;
b) ai parametri di attivita' e strutturali disposti dalla Regione mediante il Piano Socio Sanitario Regionale, successivamente denominato PSSR;
c) agli schemi tipo predisposti dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle diverse tipologie delle USSL.
5. Per pianta organica della USSL si intende la dotazione di personale assegnata ai vari servizi e alle aree tecniche operative, distinta per qualifica e la successiva articolazione della dotazione dei servizi delle unita' operative.
6. La pianta organica della USSL deve essere predisposta in conformita' ai parametri disposti dalla Regione mediante il PSSR e i provvedimenti di attuazione dello stesso.

Art. 2.
(Procedure per l'adozione del regolamento dei servizi)

1. Il regolamento della USSL - sentite le OO.SS. e' adottato dal Comitato di gestione su proposta dell'Ufficio di direzione entro il termine previsto per l'approvazione del Piano di attivita' e spesa, successivamente denominato PAS, dalla normativa in materia di programmazione socio-sanitaria.
2. Il regolamento della USSL viene trasmesso entro 10 giorni dalla sua adozione alla Giunta Regionale, che entro 60 giorni dalla ricezione, previa verifica di congruita' con il PSSR, lo approva, apportando le eventuali varianti necessarie.
3. In caso di mancata adozione del regolamento nei termini di cui al primo comma, verra' disposto il controllo sostitutivo di cui all'art. 21 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42.
4. Il regolamento potra' essere variato contestualmente all'aggiornamento del PAS.

Art. 3.
(Procedure per l'adozione della pianta organica)

1. La pianta organica complessiva della USSL e' approvata previo confronto con le OO.SS., dall'Assemblea dell'Associazione dei Comuni ovvero dall'Assemblea della Comunita' Montana ovvero dal Consiglio Comunale di Torino ai sensi della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35.
2. La pianta organica della USSL, con l'articolazione nei servizi, a loro volta articolati nelle unita' operative e nelle aree tecnico-operative viene adottata unitamente al PAS ed e' soggetta alle medesime procedure di approvazione.

Art. 4.
(Le funzioni)

1. Le funzioni cui fare riferimento per l'articolazione organizzativa della USSL sono:
1) igiene ambientale, medicina del lavoro e sanita' pubblica;
2) medicina legale;
3) igiene e assistenza veterinaria;
4) assistenza sanitaria di base;
5) assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra ospedaliera;
6) assistenza farmaceutica;
7) socio-assistenziale;
8) contabilita' finanziaria e dei costi;
9) economato;
10) provveditorato;
11) tecnico;
12) personale;
13) patrimoniale;
14) consulenza e assistenza legale;
15) affari generali e segreteria organi collegiali;
16) formazione professionale;
17) educazione sanitaria;
18) sistema informativo;
19) epidemiologia;
20) ricerca sanitaria e sociale;
21) programmazione e valutazione.

Art. 5.
(L'articolazione organizzativa della USSL)

1. Le unita' organizzative in cui si articola la USSL Sono:
a) i servizi;
b) le aree tecnico-operative.
2. Il servizio e l'articolazione fondamentale della USSL per l'esercizio di una o piu' funzioni di cui all'art. 4.
3. L'articolazione della USSL in servizi, secondo i principi dell'art. 6, e' definita dal regolamento della USSL.
4. I servizi della USSL si articolano in:
a) unita' operative autonome;
b) unita' operative non autonome.
5. Le unita' operative autonome sono le articolazioni organizzative dei servizi di cui all'art. 8 dotate di autonomia tecnico-funzionale.
6. Le unita' operative non autonome sono le articolazioni organizzative dei servizi di cui all'art. 8, cui e' preposto un responsabile che dipende gerarchicamente dal responsabile del servizio.
7. Le aree tecnico-operative sono ulteriori articolazioni della USSL per l'esercizio di una o piu' funzioni di cui all'art. 4 o per l'esercizio di una funzione di coordinamento interfunzionale.
8. Le aree tecnico-operative svolgono le funzioni di pertinenza a favore dei singoli coordinatori da cui dipendono.

Art. 6.
(I servizi)

1. In ciascuna USSL sono attivati i seguenti servizi per l'esercizio delle funzioni elencate nell'art. 4:
1) assistenza sanitaria di base per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 4) e 17) dell'art. 4;
2) assistenza sanitaria specialistica, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 2) e 5) dell'art. 4;
3) assistenza farmaceutica per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 6) dell'art. 4 per le USSL con popolazione superiore a 50.000 abitanti o dotate di stabilimento ospedaliero a gestione diretta;
4) igiene e sanita' pubblica, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 1) e 19) dell'art. 4;
5 ) igiene e assistenza veterinaria per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 3) dell'art. 4;
6) socio-assistenziale, per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 7) dell'art. 4;
7) amministrativo, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 4.
2. Per le USSL prive di presidio ospedaliero a gestione diretta viene attivato un unico servizio di assistenza sanitaria per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma, punti 1) e 2).
3. Per le USSL con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ovvero prive di stabilimento ospedaliero a gestione diretta l'espletamento della funzione di cui al punto 6) dell'art. 4 rientra fra le competenze del Servizio di assistenza sanitaria di base ovvero puo' essere garantito in forma associata con altra USSL mediante apposita convenzione.
4. La USSL in sede di regolamento definisce l'eventuale disarticolazione delle funzioni elencate all'art. 4 in un maggior numero di servizi, in conformita' a quanto previsto dal comma 4., dell'art. 1.

Art. 7.
(Le aree tecnicooperative)

1. Le aree tecnico-operative della USSL sono le seguenti:
1) area "affari generali" per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 14) e 15) dell'art. 4, dipendente dal coordinatore amministrativo;
2) area "programmazione sanitaria e formazione professionale sanitaria" per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 16) nonche' per quelle di cui ai punti 18) e 21 ) dell'art. 4, per la componente sanitaria, dipendente dal coordinatore sanitario;
3 ) area "programmazione economica e formazione professionale amministrativa", per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 16), 18) e 21) dell'art. 4, per la componente economico-amministrativa, dipendente dal coordinatore amministrativo;
4) le scuole di formazione professionale costituiscono aree tecnico operative dotate di autonomia tecnica funzionale dipendenti dal coordinatore sanitario ovvero da quello socio-assistenziale.
2. L'espletamento delle funzioni di cui ai punti 16), 18), 20) e 21) dell'art. 4, per la componente socio-assistenziale, e' garantito dal servizio socio-assistenziale.
3. Nelle USSL individuate dal PSSR e' attivata un'ulteriore area tecnico-operativa, denominata "area infermieristica", con funzioni di programmazione e coordinamento dell'attivita' infermieristica svolta nei vari servizi sanitari, dipendente dal coordinatore sanitario.
4. Il regolamento della USSL prevede l'attivazione delle aree tecnico-operative, nonche' eventuali accorpamenti delle stesse, in conformita' a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1.

Art. 8.
(Le unita' operative)

1. Le unita' operative autonome di cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono attivabili prioritariamente:
1) per la funzione di assistenza sanitaria specialistica, assumendo la denominazione di divisione o di servizio, in base alle indicazioni del PSSR;
2) per i presidi multizonali.
2. Le unita' operative non autonome sono attivabili per le articolazioni dei servizi previste dalla contabilita' per centri di costi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2.

Art. 9.
(I distretti ed i presidi)

1. I servizi svolgono la loro attivita':
- a livello distrettuale;
- in uno o piu' presidi, a favore di una utenza zonale, sovrazonale o multizonale.
2. I distretti rappresentano l'articolazione tecnico-funzionale della USSL per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.
3. I presidi sono strutture tecnico-funzionali per l'espletamento di una o piu' funzioni.
3. I presidi sono individuati nel PSSR.

Art. 10.
(I dipartimenti)

1. I dipartimenti sono aggregazioni organizzative di unita' operative di uno o piu' servizi, finalizzate all'espletamento coordinato di attivita' affini o complementari. Nel dipartimento si aggregano anche unita' operative di istituzioni universitarie e di altre istituzioni convenzionate ai sensi degli artt. 39 e 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. I dipartimenti possono essere istituiti per:
1) riordinare l'attivita' ospedaliera;
2) coordinare le attivita' di base con quelle specialiste;
3) coordinare le attivita' da servizi omogenei di una stessa USSL ovvero di piu' USSL.
3. Con legge regionale sono individuati i dipartimenti da istituire ed i criteri organizzativi degli stessi, anche in ordine a quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11.
(I responsabili dei servizi)

1. I responsabili dei servizi della USSL devono possedere la qualifica apicale del rispettivo ruolo di appartenenza e devono espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Nelle USSL con presidio ospedaliero il direttore sanitario e' responsabile del servizio di assistenza specialistica. Il direttore sanitario sovraintende anche alle attivita' tecnico economali direttamente inerenti alla funzionalita' del presidio ospedaliero.

Art. 12.
(L'Ufficio di direzione)

1. L'Ufficio di direzione, articolato distintamente per le responsabilita' di coordinamento sanitario, amministrativo e socio-assistenziale e preposto all'organizzazione, al coordinamento, alla direzione del personale ed al funzionamento di tutti i servizi nel rispetto della loro autonomia tecnico funzionale.
2. Dell'Ufficio di direzione fanno parte altresi' i responsabili dei singoli servizi della USSL esclusivamente con funzioni propositive e consultive per le materie di propria competenza.
3. L'Ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi della USSL.
4. Inoltre i coordinatori collegialmente:
1) provvedono ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio delle attivita' di indagine epidemiologica di ricerca sanitaria sociale e di analisi economica, in relazione alle indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale;
2) provvedono in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi;
3) approvano e curano l'attuazione dei programmi di educazione socio-sanitaria attraverso i singoli servizi;
4) approvano e curano, in coerenza con la normativa statale, l'attuazione dei programmi di aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale.
5. Il regolamento della USSL disciplina le modalita' di funzionamento dell'Ufficio di direzione, con specifico riferimento alle singole materie:
- competenze;
- ruolo dei singoli coordinatori;
- programmazione dell'attivita';
- modalita' svolgimento sedute.

Art. 13.
(I coordinatori)

1. I coordinatori di cui all'art. 10, comma 1, sono designati dal Comitato di Gestione con le modalita' e con i criteri previsti dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
2. L'incarico del coordinamento di cui al comma 1, deve essere a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. L'incarico puo' essere rinnovato e deve essere svolto a tempo pieno.
3. I coordinatori, per la durata dell'incarico, dismettono le funzioni di responsabile di servizio conservando la titolarita' del posto. In relazione a particolari e motivate esigenze di funzionamento della USSL, il Comitato di Gestione puo' derogare in via transitoria, previa acquisizione dell'assenso dell'interessato.
4. Il coordinatore sanitario esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni:
1) coordinamento dell'attivita' sanitaria;
2) vigilanza sull'attivita' svolta dai servizi sanitari, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS;
3) direzione dell'area programmazione sanitaria e formazione professionale sanitaria e, ove costituita, dell'area infermieristica.
5. Il coordinatore amministrativo esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni:
1) coordinamento dell'attivita' amministrativa;
2) vigilanza sull'attivita' svolta dai servizi amministrativi, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS;
3) direzione delle aree affari generali, programmazione economica e formazione professionale amministrativa.
6. Il coordinatore socio-assistenziale esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni:
1) coordinamento dell'attivita' socio-assistenziale;
2) vigilanza sull'attivita' svolta dai servizi socio-assistenziali, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS;
3) direzione della funzione programmazione socio-assistenziale, della formazione professionale degli operatori del settore e del sistema informativo socio-assistenziale.

Art. 14.
(I responsabili delle unita' operative)

1. Per le unita' operative autonome la pianta organica deve prevedere un posto di responsabile, con qualifica apicale, del ruolo e disciplina di appartenenza.
2. Per le unita' operative non autonome la pianta organica puo' prevedere un posto di responsabile, con qualifica non apicale ma superiore a quella dei restanti operatori; ove cio' non avvenga il regolamento dei servizi disciplina la modalita' per l'attribuzione della responsabilita' dell'unita' in via transitoria o permanente.

Art. 15.
(Il coordinamento distrettuale)

1. Il regolamento della USSL, nell'ambito della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal PSSR, disciplina le funzioni di coordinamento delle attivita' distrettuali e di vigilanza sull'attivita' complessivamente erogata a livello distrettuale.

Art. 16.
(I gruppi di progetto e di lavoro)

1. Il regolamento della USSL disciplina i gruppi di progetto e di lavoro, con specifico riferimento ai seguenti temi:
- modalita' di costituzione;
- modalita' di individuazione dei componenti;
- determinazione dei compiti del gruppo e delle modalita' del loro sviluppo;
- responsabilita' del gruppo e del suo coordinatore;
- rapporti dei gruppi con la direzione della USSL;
- rapporti dei gruppi con i servizi, le unita' operative autonome e le aree tecnico-operative.

Art. 17.
(I centri di riferimento)

1. I centri di riferimento sono servizi o unita' operative autonome che, in base alle indicazioni del PSSR, sono chiamati a svolgere un'attivita' sovrazonale, di supporto ed integrazione rispetto all'attivita' svolta dalle USSL servite.
2. Il centro di riferimento svolge l'attivita' sovrazonale a favore delle USSL indicate dal PSSR garantendo:
1) l'attivita' a favore di residenti delle USSL servite nell'ambito dei presidi di pertinenza secondo le indicazioni del PSSR;
2) l'attivita' di consulenza nei confronti degli operatori delle USSL servite, da svolgere con mobilita' bidirezionale, in base ai programmi di attivita' concordati;
3) l'attivita' di ricerca per le problematiche di interesse delle USSL servite;
4) l'attivita' di formazione per gli operatori delle USSL servite.
3. Lo sviluppo delle attivita' sovrazonali dei centri di riferimento puo' avvenire:
1) prevedendo negli organici del centro di riferimento gli operatori necessari per le attivita' da svolgere per le USSL servite, ivi comprese quelle presso i presidi di tali USSL;
2) prevedendo la eventuale messa a disposizione del centro di riferimento da parte delle USSL servite di propri operatori.
4. I rapporti tra la USSL del centro di riferimento e le USSL servite vengono definiti mediante convenzioni stipulate fra le USSL interessate in conformita' alla convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale.

Art. 18.
(I presidi multizonali)

1. I presidi multizonali sono quelli che, per le specifiche finalita' perseguite, per le caratteristiche tecniche e per le competenze specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione include piu' di una USSL.
2. I presidi multizonali sono individuati con legge regionale.
3. La disciplina dei presidi multizonali e' disposta con la legge di cui al comma 2, con specifico riferimento ai seguenti temi:
- direzione, organizzazione e amministrazione del presidio;
- collegamento con gli organi e i servizi delle USSL servite;
- modalita' di tenuta di uno specifico conto di gestione.

Art. 19.
(Norme speciali per l'esercizio delle funzioni nelle USSL subcomunali torinesi)

1. L'esercizio delle funzioni ed attivita' nella Citta' di Torino puo' essere previsto a livello accentrato, in una o piu' USSL.
2. L'individuazione delle funzioni ed attivita' da gestire a livello accentrato e disposta dal Consiglio Regionale, acquisito il parere del Consiglio Comunale di Torino.
3. L'atto di individuazione delle funzioni ed attivita' da esercitare a livello accentrato deve prevedere:
- le modalita' di collegamento delle USSL serventi con quelle servite;
- le modalita' di rilevazione degli oneri imputabili alle singole USSL anche ai fini della determinazione del riparto della quota del Fondo sanitario regionale globalmente assegnata alla Citta' di Torino.

Art. 20.
(Responsabilita' vicaria dei servizi cui e' preposto un coordinatore)

1. La partecipazione all'ufficio di direzione da parte dei supplenti dei responsabili di servizio cui e' attribuita la funzione di coordinamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, non comporta la modifica dell'inquadramento giuridico ed economico degli operatori interessati.

Art. 21.
(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, e' abrogata, unitamente alle altre disposizioni in materia di organizzazione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 22.
(Norma transitoria)

1. Fino all'attuazione del regolamento dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, l'assetto organizzativo delle USSL e quello previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 60 e dalle altre norme regionali disciplinanti la materia.