Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 41.

Seconda legge di variazione alla L.R. 29 gennaio 1990, n. 4 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 '.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4
All. A.

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le variazioni indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il bilancio di previsione per l'anno 1990 del Parco naturale Argentera, approvato con legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, viene variato secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 3.

1. Negli allegati alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, nello stato di previsione della spesa vengono accorpati in uno unico i seguenti capitoli:
6077, 6087, 6080, 6085, 6068 nel capitolo 6068;
6170, 6246, 6243, 6210 nel capitolo 6210;
7451, 7458, 7457, 7450 nel capitolo 7450;
7550, 7555, 7556, 7557, 7535 nel capitolo 7535;
9313, 9325, 9315 nel capitolo 9315;
9400, 9403, 9402 nel capitolo 9402;
11145, 11146, 11110 nel capitolo 11110.

Art. 4.

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990
OMISSIS