Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 aprile 1990, n. 31.

Interventi regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo.

(B.U. 24 aprile 1990, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte fa propri gli obiettivi di pace e di solidarieta' fra i popoli da cui discende la legge nazionale 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo " e si impegna a promuovere, secondo quanto stabilito dalle norme in essa contenute relativamente ai compiti delle Regioni - anche ai sensi dell'art. 2 dello Statuto regionale - iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al sostegno della promozione della donna e alla diffusione della cultura di pace e solidarieta'.
2. Tali iniziative sono volte a privilegiare come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali, e tendono, in particolare, a coinvolgere le donne dei Paesi interessati in tutti i programmi di sviluppo, verificando, a tal fine, gli effetti e l'impatto di tali programmi sulla popolazione femminile.
3. Le iniziative si ispirano, altresi', ai principi sanciti dalle Nazioni Unite, evitando interventi che possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per contribuire ad attivita' di carattere militare.

Art. 2.
(Ambiti d'intervento)

1. La Regione Piemonte avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione e allo sviluppo, di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, secondo quanto stabilito dall'art. 2, commi 4 e 5, della stessa legge, e attua interventi, attraverso apposite convenzioni o altri atti stipulati con il Comitato direzionale di cui all'art. 9 della legge predetta, in ordine alle seguenti attivita' di cooperazione:
a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1;
b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale italiano destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;
d) sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
e) attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
f) promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Art. 3.
(Ruolo della Regione)

1. In attuazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, la Regione Piemonte definisce propri progetti di intervento - anche attivando e valorizzando i potenziali ed originali contributi della Comunita' regionale e delle strutture sociali, scientifiche, economiche locali - e li propone ai competenti organi dello Stato.
2. La Regione interviene al fine di:
a) promuovere, armonizzare ed eventualmente sostenere sul territorio regionale le proposte di iniziative formulate da soggetti pubblici e privati per la cooperazione e lo sviluppo, fornendo a tali soggetti un supporto nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri ed un'adeguata informazione e assistenza tecnica ed amministrativa, anche tramite il supporto degli Enti strumentali regionali;
b) sostenere l'attivita' delle Organizzazioni non governative di cooperazione internazionale allo sviluppo riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi della legge n. 49/87, e aventi sede legale o operanti in Piemonte.

Art. 4.
(Programmazione delle attivita')

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicita' triennale, la Giunta Regionale sottopone al voto del Consiglio Regionale una proposta di deliberazione contenente le direttive di carattere generale per la sua attuazione. Sulla base di tali direttive e nell'ambito degli indirizzi emanati in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 dal Comitato interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, la Giunta Regionale predispone un programma annuale per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge.
2. Tale programma tende prioritariamente a valorizzare, mobilitare, coordinare ed aggregare risorse ed energie presenti sul territorio regionale all'interno di progetti integrati di sviluppo riguardanti settori di specifica competenza della Regione ( sanita', agricoltura, agroindustria, artigianato, cooperazione, commercio, trasporti, servizi urbani, pianificazione territoriale, infrastrutture di base, ecc.). Un interesse particolare e' attribuito ai programmi di formazione tendenti alla qualificazione delle istituzioni e dei poteri locali ed alla soluzione dei problemi di gestione territoriale e urbana nei Paesi in via di sviluppo.
3. Di tale programma la Giunta Regionale da' formale comunicazione al Consiglio medesimo. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente e sull'attivita' di gestione della presente legge.

Art. 5.
(Educazione alla solidarieta' e alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo)

1. Al fine di sensibilizzare la comunita' regionale ai temi della solidarieta', della cooperazione allo sviluppo, della promozione della pace, la Regione promuove:
a) attivita' di ricerca finalizzata, anche attraverso specifiche convenzioni, all'approfondimento della realta' dei Paesi in via di sviluppo o delle aree destinatari dei progetti di cooperazione e alla connessione tra sviluppo e sottosviluppo;
b) diffusione nelle scuole, negli istituti di istruzione e formazione professionale e nelle universita', delle ricerche e dei materiali prodotti in materia di cooperazione internazionale;
c) attivita' di scambi giovanili, opportunita' di incontro fra la popolazione piemontese e la popolazione dei Paesi in via di sviluppo con particolare riguardo alle esperienze del mondo femminile e attivita' di gemellaggio con aree geografiche dei Paesi in via di sviluppo, tendenti a favorire le conoscenze multiculturali e la comprensione tra i popoli;
d) momenti di dibattito tramite convegni di informazione e studio.
2. Tali iniziative sono intraprese anche utilizzando, con apposite convenzioni, l'esperienza di Enti, Organizzazioni, Associazioni operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo nonche' dell'immigrazione e presenti in ambito regionale.

Art. 6.
(Formazione professionale)

1. La Regione, anche tramite convenzioni con Istituti ed Enti presenti sul territorio regionale e d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, favorisce, mediante la concessione di contributi, la formazione professionale mirata a:
a) giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo in funzione del loro impiego nell'attuazione di progetti di cooperazione attivati nei rispettivi Paesi d'origine;
b) immigrati dai Paesi in via di sviluppo residenti in Piemonte, per il loro coinvolgimento nell'attivita' di cooperazione anche al fine di favorirne il reinserimento nei Paesi d'origine;
c) cittadini italiani disponibili ad operare come volontari nei Paesi in via di sviluppo per la realizzazione dei progetti programmati.
2. La Regione promuove, anche tramite le proprie strutture dirette ed indirette, la formazione professionale di operatori e formatori in relazione ai progetti programmati.

Art. 7.
(Commissione tecnica per la cooperazione allo sviluppo)

1. E' istituita la Commissione tecnica per la cooperazione allo sviluppo avente funzioni consultive e propositive in ordine ai programmi e alle attivita' previste dalla presente legge. La Commissione esprime altresi' pareri sugli schemi di convenzioni da attivare ai sensi della presente medesima.
2. La Commissione e' costituita da:
a) Il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
b) tre Consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) tre componenti espresse dalle Organizzazioni non governative di cooperazione internazionale allo sviluppo riconosciute tali dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi della legge n. 49/87, e aventi sede legale in Piemonte;
d) un rappresentante ciascuno per:
1) le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
2) le Associazioni agricole;
3) le Associazioni artigiane;
4) le Associazioni commercianti;
5) le Associazioni industriali;
6) il Movimento cooperativo;
e) tre esperti di comprovata qualificazione scientifica ed accademica con esperienza in materia di cooperazione internazionale;
f) una rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunita' fra uomo e donna;
g) una rappresentante della Consulta femminile regionale;
h) un rappresentante, per ciascuna, dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'Associazione delle Citta' gemellate.
Funge da segretario il funzionario responsabile della struttura regionale di cui al successivo art. 8.
3. I componenti della Commissione tecnica di cui al comma 2, punti c), d), f), g), h), sono nominati dalla Giunta Regionale su designazione dei rispettivi Enti, Organizzazioni, Associazioni e Categorie.
4. La Commissione e' costituita con deliberazione della Giunta e resta in funzione per tutta la durata della legislatura.
5. Ai componenti aventi diritto spettano le indennita' ed il trattamento previsto dalla L.R. 33/76.
6. Alla Commissione possono essere chiamati a partecipare, di volta in volta, i funzionari regionali responsabili delle specifiche attivita'.
7. La Commissione puo' avvalersi del contributo dei rappresentanti stranieri eletti in seno alla Consulta dell'immigrazione.
8. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato da specifico Regolamento.

Art. 8.
(Struttura regionale)

1. Nell'ambito della Presidenza, la Giunta Regionale individua apposita struttura con il compito di assicurare il supporto amministrativo all'adempimento delle funzioni che la presente legge pone a carico della Giunta medesima.

Art. 9.
(Archivio regionale di documentazione)

1. E' istituito presso la Giunta Regionale l'Archivio regionale di documentazione sulla cooperazione ed educazione allo sviluppo per la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi sui Paesi in via di sviluppo, anche in collegamento con altre banche dati, nonche' per il censimento delle Associazioni e Organizzazioni non governative operanti sul territorio regionale e delle attivita' indirizzate alla cooperazione ed educazione allo sviluppo. Una apposita sezione dell'Archivio e' dedicata alle tematiche femminili.
2. Per la realizzazione dell'Archivio la Regione puo' avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e di Istituti e Centri di documentazione nazionali e comunitari specializzati in materia.
3. L'Archivio e' reso accessibile al pubblico secondo modalita' da definirsi con specifico Regolamento.
4. Alla gestione e conservazione dell'Archivio regionale provvede la struttura di cui all'art. 8.

Art. 10.
(Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di L. 100.000.000.
2. All'onere, di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990 e', conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione "Fondo per gli interventi regionali in materia di cooperazione internazionale di cui all'art. 2, commi 4 e 5 della legge n. 49/87", recante una dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000.
4. Per l'attuazione degli interventi settoriali, di cui alla legge, gestiti direttamente dagli Assessorati regionali nelle rispettive materie, si fa ricorso ai singoli capitoli di competenza.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge la Regione puo', altresi', avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale, nonche' di contributi o finanziamenti statali da introitare sul capitolo istituito e denominato a norma del comma 2.
6. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.