Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 aprile 1990, n. 30.

Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella Regione Piemonte.

(B.U. 24 aprile 1990, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. Per concorrere ad un uso razionale delle risorse e per svolgere una funzione di orientamento anche rispetto al settore privato, la Regione Piemonte attua una esperienza pilota di uso della carta riciclata per i propri fabbisogni e per quelli degli Enti strumentali e di recupero della propria carta da macero.
2. In relazione ai risultati dell'esperienza pilota la Regione definisce con apposita deliberazione del Consiglio Regionale le linee di azione regionali per l'utilizzo della carta riciclata presso gli Enti pubblici e la raccolta e recupero della carta da macero da essi prodotta, in relazione al piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed agli indirizzi e norme nazionali del settore.

Art. 2.
(Operativita')

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta Regionale predispone uno studio di fattibilita' sugli effettivi usi delle carte vergini, sulle possibilita' di utilizzo della carta riciclata nei vari settori regionali, sulle problematiche del mercato della carta riciclata per usi grafici, sui costi organizzativi, gestionali e di investimento dipendenti dall'uso della carta riciclata e dalla raccolta differenziata della carta da macero.
2. In relazione ai risultati dello studio di fattibilita' la Giunta Regionale individua, con obbligo di revisione triennale, il quantitativo annuo minimo di carta riciclata da utilizzare, gli usi specifici e predispone gli interventi anche finanziari per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta da macero.

Art. 3.
(Promozione dello sviluppo del mercato della carta riciclata per usi grafici)

1. La Regione promuove appositi accordi e collaborazioni con l'Ente Nazionale Cellulosa e Carta ed i produttori di carta riciclata per lo sviluppo del mercato della carta riciclata per usi grafici.

Art. 4.
(Organizzazione della raccolta della carta da macero)

1. I Consorzi pubblici di smaltimento dei rifiuti, le loro Aziende pubbliche e le Aziende municipalizzate nell'ambito dei progetti territoriali di raccolta differenziata previsti dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, attuano la raccolta differenziata della carta da macero prodotta dalla Regione Piemonte e dagli altri Enti pubblici territoriali allestendo centri di raccolta e valorizzazione da realizzarsi almeno uno per Provincia.
2. I Consorzi e le Aziende succitati assumono accordi con i soggetti recuperatori e produttori ai fini della commercializzazione della carta da macero.
3. La Regione promuove la raccolta differenziata della carta da macero prodotta dagli Enti pubblici nell'ambito del programma regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti previsto dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, favorendo inoltre forme di rimborso per la raccolta della carta effettuata dalle scuole e di incentivazione per l'utilizzazione della carta riciclata nelle scuole stesse.

Art. 5.
(Informazione)

1. La Giunta Regionale promuove le opportune iniziative di informazione per diffondere i caratteri ed il valore ambientale ed economico dell'utilizzo della carta riciclata e della raccolta della carta da macero con riferimento agli indirizzi assunti dalla Regione Piemonte.

Art. 6.

1. Le fasi di sperimentazione elaborata ai sensi dell'art. 2 dovranno essere precisate da specifico Regolamento di attuazione della presente legge.