Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 aprile 1990, n. 29.

Norme per l'applicazione della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con L.R. 22 luglio 1986, n. 30, durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio Regionale connesso al suo rinnovo.

(B.U. 24 aprile 1990, n. 17)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Nel periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio Regionale il termine per la pubblicazione degli elenchi, di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10, e' differito al novantesimo giorno decorrente dalla data della prima seduta del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 2.

1. Se, nel periodo di cessato esercizio delle funzioni, il Consiglio Regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilita' ed urgenza, la Giunta Regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'art. 40 dello Statuto osservando, per quanto applicabili, le disposizioni della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con L.R. 22 luglio 1986, n. 30; curando, in particolare, la previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei relativi elenchi nei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 8 bis della citata legge, e sottoponendo tali deliberazioni al Consiglio Regionale per la ratifica nella prima seduta successiva a quella convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 3.

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.