Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 aprile 1990, n. 28.

Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione.

(B.U. 24 aprile 1990, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Sistema delle aree protette)

1. Con la presente legge e' istituito il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.
2. Nell'ambito del Sistema delle aree protette di cui al comma precedente sono individuate aree a diversa classificazione e precisamente:
a) Riserve naturali speciali;
b) Riserve naturali orientate;
c) Riserve naturali integrali;
d) Aree attrezzate;
e) Zone di salvaguardia.
3. Per l'area della Riserva naturale della Garzaia di Valenza istituita con legge regionale 28 agosto 1979, n. 51, modificata con legge regionale 28 febbraio 1984, n. 13, e' confermata la classificazione in Riserva naturale integrale e Riserva naturale orientata, secondo i confini riportati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000, e vigono le norme particolari previste dalle leggi medesime, fatte salve quelle relative alla gestione dell'area, norme che sono modificate dall'art. 5 della presente legge.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po incidono sui seguenti Comuni: Alluvioni Cambio', Barge, Bassignana, Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Carde', Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Coniolo, Crescentino, Crissolo, Faule, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Gambasca, Gassino Torinese, Isola S. Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Martiniana Po, Moncalieri, Moncestino, Monteu da Po, Morano sul Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Palazzolo Vercellese, Pancalieri, Postestura, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Torino, Trino, Valenza e Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte e Villastellone. I confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono riportati nelle allegate planimetrie in scala 1:10.000, numerate dal n. 1 al n. 12: le aree a diversa classificazione interne al Sistema sono puntualmente individuate in cartografia.
2. I confini delle aree classificate come Riserve naturali speciali, Riserve naturali orientate, Riserve naturali integrali e Aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Ancorche' non tabellate le Zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.
3. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Denominazione delle aree protette)

1. Le aree protette individuate nelle planimetrie di cui al comma 1 dell'art. 2 sono rispettivamente cosi' denominate:
1) Riserva naturale speciale del Pian del Re;
2) Riserva naturale speciale della Confluenza del Bronda nel Po;
3) Riserva naturale speciale della Confluenza del Pellice nel Po;
4) Riserva naturale speciale della Confluenza del Varaita nel Po;
5) Riserva naturale speciale della Confluenza del Maira nel Po;
6) Riserva naturale speciale della Lanca di San Michele;
7) Area attrezzata dell'Oasi del Po morto;
8) Area attrezzata del Molinello;
9) Riserva naturale speciale del Meisino;
10) Riserva naturale speciale delle Confluenze dell'Orco e del Malone;
11) Riserva naturale speciale del Baraccone;
12) Riserva naturale speciale della Rocca delle Donne;
13) Riserva naturale speciale di Ghiaia Grande;
14) Area attrezzata delle Sponde fluviali di Casale;
15) Riserva naturale speciale della Confluenza del Sesia;
16 ) Riserva naturale del Garzaia di Valenza a sua volta suddivisa in un'area di Riserva naturale integrale ed in un'area di Riserva naturale orientata;
17) Riserva naturale speciale del Boscone;
18) Riserva naturale speciale della Confluenza del Tanaro.
2. Il restante territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' classificato come Zona di salvaguardia.

Art. 4.
(Finalita')

1. Le finalita' dell'istituzione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, in attuazione della legislazione regionale in materia di aree protette e nel rispetto delle disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali;
b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Po al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
c) consentire il regolare svolgimento e promuovere lo sviluppo dell'attivita' agricola;
d) organizzare sul territorio la ricerca scientifica e le attivita' didattiche, culturali e ricreative;
e) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a Riserva naturale;
f) consentire, attraverso idonei strumenti di pianificazione territoriale, l'organizzazione del territorio delle Zone di salvaguardia rendendola coerente con le finalita' di cui ai precedenti punti e graduando le forme di tutela urbanistica;
g) concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della legge 183/89.

Art. 5.
(Gestione)

1. Ai fini gestionali del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, il Sistema stesso e' suddiviso in tre tratti cosi' individuati:
a) Tratto Pian del Re-Pancalieri;
b) Tratto Pancalieri-Crescentino;
c) Tratto Crescentino-Confine Piemonte/Lombardia.
2. Le funzioni gestionali dei tratti di cui al comma 1. sono rispettivamente attribuite:
a) per il Tratto Pian del Re-Pancalieri e' istituito l'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto Cuneese, Ente di diritto pubblico. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione e' cosi' composto:
1) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Saluzzo;
2) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Barge, Carde', Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Sanfront e Villafranca Piemonte;
3) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, idrobiologica ed agronomica;
4) due membri nominati dalla Provincia di Cuneo su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
5) due membri nominati dalla Provincia di Cuneo su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale;
b) per il Tratto Pancalieri-Crescentino e' istituito l'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po della Pianura Torinese, Ente di diritto pubblico. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione e' cosi' composto:
1) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Carignano, Carmagnola, Chivasso, Moncalieri e Torino;
2) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Brandizzo, Brusasco, Casalgrasso, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lombriasco, Lauriano, Monteu da Po, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Verolengo, Verrua Savoia e Villastellone;
3) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, idrobiologica ed agronomica;
4) tre membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
5) tre membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale;
c) per il Tratto Crescentino-Confine Piemonte/Lombardia all'Ente di gestione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza e della Riserva naturale speciale del torrente Orba, che assume la denominazione di Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po Alessandrina e del torrente Orba, il cui Consiglio Direttivo e' integrato da tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, dei Comuni di Casale Monferrato e di Trino, da un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Alluvioni Cambio', Bassignana, Camino, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Isola S. Antonio, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pontestura, Valmacca e Verrua Savoia, da un membro nominato dalla Provincia di Alessandria su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro nominato dalla Provincia di Alessandria su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
3. Per il funzionamento degli Enti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette.

Art. 6.
(Coordinamento generale della gestione Consiglio Generale)

1. E' istituito un Consiglio Generale del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, con lo scopo di coordinare le attivita' direttive, amministrative ed esecutive degli Enti di cui all'art. 5.
2. Il Consiglio Generale e' composto da tre membri eletti da ogni Consiglio Direttivo degli Enti di gestione e da cinque membri, di cui due espressi dalla minoranza, di nomina del Consiglio Regionale.
3. Il Presidente del Consiglio Generale e' designato dal Consiglio stesso ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7.
(Compiti del Consiglio Generale)

1. Il Consiglio Generale definisce gli indirizzi generali di tutela e di valorizzazione e gli indirizzi per il coordinamento dell'attivita' dei Consigli Direttivi degli Enti di gestione di cui all'art. 5.
2. In particolare il Consiglio Generale provvede a:
a) proporre modifiche dell'articolazione tipologica del Sistema;
b) promuovere la predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale del Sistema ed esprimere il parere in merito agli stessi;
c) esprimere il parere vincolante sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi degli Enti di gestione di cui all'art. 5;
d) presentare alla Giunta Regionale le richieste di finanziamento relative al Sistema formulate sulla base di programmi pluriennali;
e) proporre programmi e interventi di tutela agli Enti di gestione ed agli Organismi statali, regionali, provinciali e comunali che abbiano competenze in merito ad interventi riguardanti il fiume Po.

Art. 8.
(Personale)

1. L'ordinamento e le piante organiche del personale degli Enti di gestione di cui all'art. 5 sono disciplinati con legge regionale.
2. Gli Enti di gestione possono avvalersi, previa convenzione, del personale degli Enti locali territoriali interessati .
3. Il personale attualmente dipendente dall'Ente di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 resta in servizio presso l'Ente di nuova istituzione.
4. La struttura del Settore Parchi naturali della Regione fornisce il supporto necessario al funzionamento del Consiglio Generale di cui all'art. 6 per lo svolgimento dei compiti del Consiglio stesso.

Art. 9.
(Controllo)

1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti degli Enti di cui al precedente art. 5 si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 10.
(Norme di tutela per le Riserve naturali)

1. Nelle aree istituite a Riserva naturale speciale con la presente legge, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attivita' estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali e' consentita, su apposite convenzioni con la Giunta Regionale ovvero con gli Enti di cui all'art. 5, l'asportazione del materiale risultante dalle opere di restauro o di miglioramento dell'ambiente naturale;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole in atto;
e) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' di cui all'art. 4;
g) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
h) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. Per le aree istituite a Riserva naturale integrale e Riserva naturale orientata, ricadenti all'interno della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, si applicano le norme di tutela di cui all'art. 9 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51: sono consentiti, a parziale modificazione della norma di cui all'art. 9, primo comma, lett. a), della legge medesima, gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico richiamati al comma 1, lett. a).
3. In tutte le aree istituite a Riserva naturale e' sempre consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, tendenti a consentire il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ambientale, con particolare riferimento alle attivita' agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;
b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio, purche' non in contrasto con altre norme della presente legge;
c) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 15;
d) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone. Tali interventi debbono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e debbono essere autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui alla lettera h) del comma 1 del presente articolo.
4. Fino all'approvazione dei Piani di assestamento di cui al comma 9 dell'art. 15, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 11.
(Norme di tutela per le Aree attrezzate)

1. Nelle aree istituite ad Area attrezzata con la presente legge, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) esercitare l'attivita' venatoria;
b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole in atto;
d) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. In tutte le aree istituite ad Area attrezzata e' sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attivita' estrattiva nel rispetto nelle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: i progetti di escavazione devono comunque prevedere interventi di ripristino finalizzati al recupero a fini ricreativi delle aree degradate ed alla valorizzazione delle zone di interesse naturalistico;
b) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio;
d) effettuare interventi edilizi in regime di autorizzazione che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 15, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;
e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone. Tali interventi debbono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
3. Fino all'approvazione dei Piani di assestamento di cui al comma 9 dell'art. 15, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 12.
(Norme di tutela per le Zone di salvaguardia)

1. Nelle aree istituite a Zona di salvaguardia con la presente legge, in quanto aree di raccordo tra le Riserve naturali e le Aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano di area di cui all'art. 15 cui debbono adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui al comma precedente gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.
3. In tutte le aree istituite a Zone di salvaguardia e' sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attivita' venatoria;
b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio;
c) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 15;
d) esercitare l'attivita' estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: tale attivita' deve essere condotta in base alle normative di cui all'art. 7 ovvero secondo il dettato e le previsioni del Piano di settore e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 2 della legge regionale 69/78 e tenendo conto delle caratteristiche ambientali dei luoghi;
e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone.
4. Fino all'approvazione dei Piani di assestamento di cui al comma 9 dell'art. 15, i tagli boschivi sono regolati in base alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) dell'art. 10 ed alla lettera a) dell'art. 11 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e g) dell'art. 10 ed alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'art. 10 e alla lettera f) dell'art. 11 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alla norma di cui al comma 4 dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 11 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000, ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni alla limitazione di cui al comma 2 dell'art. 12 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 14.
(Vigilanza)

1. La vigilanza dei terreni inclusi nel Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con la presente legge, e' affidata:
a) al personale di vigilanza degli Enti di cui al comma 2 dell'art. 5;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 15.
(Strumenti di pianificazione territoriale)

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' regolato dal Piano di area e dagli strumenti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo.
2. La Giunta Regionale predispone, per tutto il territorio di cui alla presente legge, un Piano di area, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale ed avente effetto di Piano ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo le procedure di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
3. Il Piano di area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' strumento unitario di pianificazione territoriale ma puo' essere approvato per tratti secondo le articolazioni territoriali di cui al comma 1 dell'art. 5.
4. Il Piano di area e' formato sulla base degli elementi e degli indirizzi contenuti negli elaborati predisposti per la formazione del Progetto Territoriale Operativo di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 145-6552, dell'8 maggio 1986: parte integrante del Piano di area e' un Piano settoriale, redatto a norma delle vigenti leggi nazionali e regionali, contenente gli indirizzi per la regimazione delle acque e per la sistemazione delle sponde.
5. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano di area e lo trasmette ai Comuni ed alle Province interessate, agli Enti di cui all'art. 5, al Consiglio Generale di cui all'art. 7 e al Comitato Tecnico Scientifico di supporto alla politica regionale dei Parchi e ne da' notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
6. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
7. La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano di area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
8. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici comunali.
9. Il Piano di area individua le porzioni di territorio di interesse forestale sulle quali debbono essere redatti appositi Piani di assestamento forestale.
10. I Piani di assestamento forestale di cui al comma precedente fissano le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo e sono redatti ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
11. Le aree istituite con la presente legge a Riserva naturale o Area attrezzata sono oggetto di apposito Piano naturalistico predisposto a norma dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 16.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al comma 2 dell'art. 2, previsti in L. 10.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.

Art. 17.
(Finanziamento per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, valutati in L. 180.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e mediante la seguente articolazione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo:
a) istituzione, con assegnazione di L. 20.000.000, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto Pian del Re-Pancalieri" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000;
b) istituzione, con assegnazione di L. 20.000.000, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto Pancalieri-Crescentino" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000;
c) integrazione di L. 140.000.000 del cap. 8020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 che assume la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po Alessandrina e del torrente Orba".
2. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Entrate)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 13 sono iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 19.
(Norme finali)

1. I membri dei Consigli Direttivi di cui al comma 2 dell'art. 5 sono nominati dagli Organi competenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I membri del Consiglio Generale di cui all'art. 6 sono nominati entro 60 giorni dall'insediamento dei Consigli Direttivi degli Enti di gestione di cui all'art. 5.

Allegato A.

Allegato: Planimetrie (Tabelle da 1 a 12)
OMISSIS