Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26.

Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

(B.U. 18 aprile 1990, n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Finalita' generali)

1. La Regione Piemonte, nello spirito degli artt. 3, 6 e 9 della Costituzione, in attuazione degli artt. 4, 5 e 7 dello Statuto regionale e nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 42 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale, e lo informa ai principi della pari dignita' e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione.

Art. 2.
(Festa del Piemonte)

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonche' di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, e' istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.
2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalita', in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3.
(Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico regionale)

1. La Regione favorisce:
a) l'insegnamento e l'apprendimento;
b) l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
c) la creazione artistica;
d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo svolgimento di attivita' e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico regionale.
2. I Comuni e i loro Consorzi, le Comunita' Montane, Enti, Istituti e Associazioni che promuovono programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalita' previste dall'art. 10.

Art. 4.
(Promozione della ricerca)

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Piemonte e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte e favorisce la creazione di Istituti di studi volti alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle singole comunita' linguistiche.
2. A tal fine la Giunta Regionale stabilisce, anche sulla base di proposte formulate dagli Enti di cui al comma 1, e sentite le Commissioni consiliari competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse per studio e per tesi di laurea sul patrimonio linguistico regionale.

Art. 5.
(Attivita' dirette)

1. La Regione, attraverso il competente Servizio dell'Assessorato alla Cultura:
a) realizza anche ricercando la collaborazione degli Atenei del Piemonte e dell'Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.), corsi di formazione e seminari sull'insegnamento dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;
b) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'art. 4 o ricevuta in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, e ne dispone, d'intesa con il Centro "Gianni Oberto", il deposito presso la biblioteca del Consiglio Regionale.
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale patrimonio linguistico del Piemonte.
3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

Art. 6.
(Toponomastica locale )

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale con le modalita' previste dall'art. 4 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalita' previste dall'art. 10.
2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e di cui fanno parte:
a) un esperto universitario di materie linguistiche;
b) un esperto universitario di materie geografiche;
c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria;
d) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
3. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione puo' disporre, con appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro 180 giorni dall'istanza, cosi' come previsto dall'art. 133 della Costituzione, il ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni.
4. Tali provvedimenti sono effettuati, acquisito il parere della Commissione di cui al comma 2 e tenuto conto degli esiti di referendum consultivi eventualmente attuati secondo le modalita' previste dall'art. 60 dello Statuto regionale.

Art. 7.
(Informazione regionale)

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 8.
(Modificazioni alla L.R. 29 aprile 1985, n. 49)

1. Al fine di inserire la conoscenza del patrimonio linguistico regionale fra le attivita' previste dalla L.R. 29 aprile 1985, n. 49, e dirette a favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola nuove e significative opportunita' culturali, l'art. 8 della medesima legge e' cosi' integrato:
"d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con particolare attenzione per le sue espressioni locali".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 9.
(Commissione consultiva)

1. E' istituita una Commissione consultiva composta da:
a) l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
b) il Sovrintendente regionale all'Istruzione o suo delegato;
c) nove esperti designati dall'Assessore regionale alla Cultura, sentiti Enti, Istituzioni e Associazioni qualificati e impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale, con una rappresentanza che tenga piu' possibile conto delle diverse comunita' linguistiche e culturali.
2. Il rappresentante di cui alla lettera b) del comma 1 e' nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione di appartenenza.
3. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
4. La nomina degli esperti e' subordinata al parere della Commissione Nomine ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.
5. La Commissione e' organismo consultivo dell'Assessorato alla Cultura.

Art. 10.
(Procedure)

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:
a) programma di attivita' per cui si richiede il finanziamento;
b) preventivo di spesa;
c) eventuale relazione sulle attivita' culturali precedentemente svolte nella materia.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.
4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attivita' svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, puo' disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 11.
(Abrogazione della L.R. 20 giugno 1979, n. 30)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e' abrogata la L.R. 20 giugno 1979, n. 30 successivamente modificata con L.R. 15 novembre 1982, n. 35.

Art. 12.
(Norme transitorie)

1. Le domande presentate ai sensi della L.R. 20 giugno 1979, n. 30, entro il termine del 15 ottobre 1989 saranno prioritariamente prese in esame al fine dell'eventuale concessione di contributi, secondo le modalita' previste dalla suddetta legge e riservando ad esse una quota pari a L. 90.000.000 dello stanziamento previsto sull'istituendo capitolo dei contributi.
2. In prima applicazione e relativamente a programmi e iniziative per l'anno 1990 il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge e' stabilito nel 30° giorno dalla sua entrata in vigore.

Art. 13.
(Norme finanziarie)

1. Sul bilancio di previsione per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) "Contributi per la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte" con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 250.000.000;
b) "Fondo per interventi di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte promossi dalla Regione Piemonte" con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 150.000.000.
2. Alla spesa totale di L. 400.000.000 si fa fronte con una riduzione di L. 90.000.000 sul cap. n. 11870, di L. 150.000.000 sul cap. 11903 di L. 60.000.000 sul cap. 11753, e di L. 100.000.000 sul cap. 11756 del bilancio di previsione per l'anno 1990.
3. Le spese per gli anni finanziari 1991 e seguenti saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Applicazione art. 12, comma 3, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6)

1. Lo svolgimento di collaborazioni e consulenze nella materia della presente legge, cosi' come previsto in particolare dall'art. 4, non e' disciplinato dalle disposizioni previste dalla L.R. 25 gennaio 1988, n. 6.