Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 9 aprile 1990, n. 23.

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

(B.U. 18 aprile 1990, n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Titolo I. Indirizzi e provvedimenti per lo sviluppo delle zone montane

Art. 1.
(Obiettivi)

La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 44, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 4 del proprio Statuto, nonche' della legge 1102/71 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa regionale di attuazione, concorre ad assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra le zone montane ed il restante territorio regionale, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e per la valorizzazione delle risorse umane e materiali.

Art. 2.
(Coordinamento)

La Regione, nel quadro del Piano regionale di sviluppo, con il concorso delle Province nell'ambito delle loro competenze, coordina le azioni per il rafforzamento della base produttiva e per consolidare l'occupazione nei territori montani e provvede all'attuazione di specifici progetti.
La Regione provvede altresi' al coordinamento ed integrazione degli interventi di cui alla presente legge con quelli di derivazione statale e comunitaria a favore delle zone montane.

Art. 3.
(Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani)

Per l'attuazione dei fini di cui ai precedenti articoli e' istituita la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani.
La Commissione viene rinnovata dopo ogni tornata elettorale quinquennale amministrativa.
La Commissione e' formata, per la Regione, dal Presidente della Giunta Regionale, dall'Assessore al Bilancio e alla Programmazione e dall'Assessore competente per i problemi della montagna e, per le zone montane, da tre Presidenti di Comunita' Montana e tre Sindaci di Comuni montani designati dall'U.N.C.E.M., da tre Presidenti di Province, o loro delegati, designati dall'U.R.P.P., e da un rappresentante della Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.
La Commissione e' presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore da lui delegato.
La Commissione esercita funzioni di indirizzo generale e di verifica ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo della montagna. In tale ambito essa e' sede per la formazione di "accordi di programma".
Gli "accordi di programma" attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli Enti regionali e controllati dalla Regione, delle Province e delle Comunita' Montane, determinando tempi, modalita' e finanziamenti degli interventi, nonche' i destinatari della loro gestione.
Gli "accordi di programma" sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa delibera della Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare regionale, e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Commissione e' altresi' competente per l'espressione di pareri, osservazioni e indicazioni sulla proposta di direttive della Giunta Regionale di cui al successivo articolo.
Nell'espletamento delle sue funzioni la Commissione puo' avvalersi dei contributi di Enti ed Organismi rappresentativi della realta' sociale, culturale e linguistica delle zone montane.

Art. 4.
(Direttive per il coordinamento)

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente allo sviluppo della montagna, di concerto con l'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sentita la Commissione di cui all'art. 3 e la competente Commissione consiliare regionale approva annualmente, dopo l'entrata in vigore del Piano di sviluppo regionale e del bilancio pluriennale, le "direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani".
Le direttive costituiscono documento integrativo del Piano regionale di sviluppo e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, quale allegato al documento di Piano approvato dal Consiglio Regionale.

Art. 5.
(Contenuto delle direttive)

Le direttive previste dal precedente articolo disciplinano l'attuazione degli interventi regionali a favore della montagna, anche in relazione alla verifica sull'efficacia degli interventi realizzati e di quelli in corso.
In particolare, le direttive:
a) definiscono analiticamente gli obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale delle zone montane, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di pianificazione territoriale e di programmazione di settore derivanti dalla legislazione regionale vigente e tenendo conto dei piani pluriennali e dei piani stralcio annuali delle Comunita' Montane;
b) individuano in modo corrispondente nei singoli programmi del Piano regionale di sviluppo gli interventi regionali rivolti al perseguimento degli obiettivi suindicati, ivi compresi i progetti speciali e gli altri interventi previsti dalla presente legge;
c) definiscono il quadro globale delle risorse finanziarie disponibili e la loro suddivisione fra i settori di intervento;
d) fissano criteri di priorita' intesi a favorire i territori montani nella destinazione dei benefici previsti dalla legislazione regionale in materia di promozione delle attivita' economiche.
Le strutture regionali a competenza settoriale e gli Enti regionali e controllati dalla Regione, ove preposti all'attuazione di interventi finanziari che interessino i territori montani, devono assicurare la conformita' degli interventi medesimi ai contenuti delle direttive e degli accordi di programma.

Titolo II. Progetti speciali delle Comunita' Montane. Norme finanziarie

Art. 6.

Nell'ambito degli accordi programma e delle direttive di cui al Titolo I la Regione finanzia progetti speciali delle Comunita' Montane finalizzati allo sviluppo socio-economico delle zone montane, cosi' come previsto dalla legge 1102/71 e successive modificazioni e dagli Statuti delle singole Comunita' Montane.

Art. 7.
(Proposte di progetti speciali)

Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno le Comunita' Montane presentano alla Regione proposte di progetti speciali ritenuti idonei e fattibili al raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 6 della presente legge.
Al fine di garantire la realizzazione di interventi di area vasta i progetti speciali possono essere presentati anche d'intesa da piu' Comunita' Montane.

Art. 8.
(Esame delle proposte di progetti speciali)

Le proposte di progetti speciali verranno esaminate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno da un'apposita Commissione costituita da:
- Assessore regionale delegato per le Comunita'
Montane, che la presiede;
- un rappresentante della Delegazione Piemontese dell'U.N.C.E.M.;
- un rappresentante dell'U.R.P.P.;
- un rappresentante di ciascun ufficio regionale decentrato a livello provinciale incaricato eventualmente di eseguire il progetto;
- un rappresentante del Servizio Economia Montana della Regione, oppure il Coordinatore del Comitato di funzionari regionali per i problemi della montagna.
La Commissione, in sede di esame dei progetti speciali, puo' disporre l'audizione delle Comunita' Montane proponenti.

Art. 9.
(Redazione progetti speciali esecutivi)

Entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno la Regione autorizza le Comunita' Montane a predisporre, o direttamente con i propri Uffici di Piano, o a far predisporre i progetti speciali esecutivi.
I progetti speciali esecutivi devono essere approvati dal Consiglio delle Comunita' Montane entro il 31 ottobre successivo e trasmessi, dopo l'esecutivita' della relativa delibera, alla Regione entro il 31 dicembre.
Nel caso previsto dall'art. 7, ultimo comma, i progetti speciali esecutivi devono essere approvati dai Consigli delle Comunita' Montane interessate.

Art. 10.
(Esame ed approvazione dei progetti speciali esecutivi)

I progetti speciali esecutivi saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 8.
Intervenuto il parere favorevole della suddetta Commissione, si applicano - per quanto non previsto dalla presente legge - le norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.
Il D.P.G.R. di approvazione dei progetti esecutivi speciali rende i progetti stessi immediatamente operativi, senza che siano necessari ulteriori approvazioni nullaosta previsti da altre leggi regionali. Nel contempo il D.P.G.R. - qualora l'intervento non sia previsto nel piano di sviluppo socio-economico della Comunita' Montana - costituisce automatica variante del piano stesso.

Art. 11.
(Formazione professionale degli operatori locali interessati all'attuazione dei progetti speciali)

A cura del Formont verranno istituiti appositi corsi - anche non corrispondenti ai parametri previsti dalle leggi regionali sulla formazione professionale - per la necessaria preparazione di base degli operatori locali.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie. Finanziamenti integrativi)

La Regione, per il finanziamento dei progetti speciali approvati e di cui ai precedenti articoli, provvede a determinare nel proprio bilancio le autorizzazioni di spesa integrando e coordinando i finanziamenti con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali, regionali e da regolamenti comunitari.
La Regione determina altresi' nel proprio bilancio un contributo integrativo alle rate di ammortamento mutui contratti dalle Comunita' Montane per la quota non assistita dal finanziamento statale di cui all'art. 8 del D.L. 359/1987 convertito nella legge 440/1987.