Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 2 aprile 1990, n. 22.

Finanziamento presidi socio-assistenziali.

(B.U. 11 aprile 1990, n. 15)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.

1. La Regione Piemonte, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Socio-Sanitario Regionale e dalla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di concorrere alla prevenzione ed al superamento di situazioni di difficolta' e di disagio derivanti da fenomeni di marginalita' sociale, favorisce l'attivazione di presidi socio-assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalita' assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.

Art. 2.

1. I presidi socio-assistenziali di cui al precedente articolo sono volti a realizzare:
- pronto intervento e ospitalita' diurna o residenziale in favore di minori ed adulti assistibili ai sensi delle vigenti norme sulla tutela ed assistenza della maternita', dell'infanzia e dell'eta' evolutiva;
- ospitalita' residenziale, accoglienza, risocializzazione di giovani in stato di disagio;
- ospitalita' ed assistenza diurna o residenziale a persone anziane autosufficienti;
- pronta accoglienza ed ospitalita' occasionale di persone adulte momentaneamente sprovviste di mezzi di sussistenza ed in situazioni contingenti di difficolta' o di abbandono;
- ospitalita' diurna o residenziale di cittadini anziani non autosufficienti o persone portatrici di handicaps fisici, psichici o sensoriali.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione di quanto previsto al precedente art. 1, la Regione concede contributi in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione o la nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi socio-assistenziali di cui alla presente legge.
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi fino ad un massimo di L. 300.000.000 ed a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilita' dei presidi, secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 4.

1. La Regione Piemonte concede altresi' contributi ad Enti ed istituzioni di assistenza per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione necessari per garantire l'agibilita' del presidio e conseguentemente la prosecuzione in esso dell'attivita' dell'Ente gestore.
2. I suddetti contributi sono assegnati secondo criteri di priorita' che tengano conto della rilevanza dell'attivita' socio-assistenziale svolta nel presidio dall'Ente gestore nell'ambito del territorio del Comune o della U.S.S.L., del numero degli utenti del presidio, della mancanza nello stesso territorio di altri presidi idonei allo svolgimento della predetta attivita', nonche' della disponibilita' o meno di altre risorse finanziarie da parte dell'Ente richiedente.
3. I contributi per gli interventi di straordinaria manutenzione sono concessi nelle seguenti percentuali:
1) opere d'importo fino a L. 10.000.000 50%;
2) opere d'importo fino a L. 50.000.000 35%;
3) opere d'importo fino a L. 100.000.000 30%;
4) opere d'importo superiore a L. 100.000.000 25%.

Art. 5.

1. I destinatari dei contributi di cui agli artt. 3 e 4 sono:
a) i Comuni;
b) gli Enti assistenziali pubblici o privati, le cooperative sociali e le Associazioni ti volontariato costituite con atto pubblico; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono aver sede nel territorio regionale.

Art. 6.

1. Gli interventi di cui all'art. 3, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni del Piano Socio-Sanitario Regionale e della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, modificata ed integrata.
2. La verifica di congruita' e' effettuata dalla Giunta Regionale, previo parere favorevole dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale competente per territorio, nel quale dovra' altresi' risultare che i presidi oggetto degli interventi sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.

Art. 7.

1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 3, devono essere inoltrate al Presidente della Giunta Regionale corredate di:
a) atto formale, adottato dall'organo competente, di approvazione dell'intervento da realizzare, dei relativi preventivi di spesa e del piano finanziario;
b) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali del presidio;
c) titolo comprovante la proprieta' o la disponibilita' dell'area su cui insistera' la nuova costruzione o dell'immobile da riattare;
d) planimetria della struttura immobiliare da acquistare oppure progetto di massima dell'opera di costruzione o di riattamento da realizzare.
2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 4 devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al precedente comma, lett. a) e b), dai seguenti atti:
1) titolo comprovante la proprieta' o la disponibilita' dell'immobile che necessita degli interventi di straordinaria manutenzione;
2) relazione tecnica illustrativa e preventivo di spesa delle opere da realizzare.

Art. 8.

1. I contributi sono assegnati dalla Giunta Regionale.
2. I contributi assegnati per la costruzione, la ristrutturazione e la riconversione di presidi socio-assistenziali sono erogati con le modalita' previste dall'art. 11 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18.
3. I contributi assegnati per l'acquisto di immobili vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di compravendita.
4. I contributi per le opere di straordinaria manutenzione sono erogati previa presentazione, da parte degli Enti gestori beneficiari, di apposito rendiconto corredato da idonea documentazione.

Art. 9.

1. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui all'art. 3, sono vincolanti per la durata di venti anni alla destinazione di presidi socio-assistenziali.
2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dei beneficiari.
3. La Giunta Regionale, sentito il parere della U.S.S.L. competente per territorio, puo' autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.
4. Per gli Enti assistenziali privati, le cooperative sociali e le Associazioni di cui all'art. 5, lett. b), l'autorizzazione di cui al comma precedente e' subordinata alla restituzione dei contributi percepiti, ridotti del 5% per ogni anno successivo a quello di concessione dei medesimi.

Art. 10.

La L.R. 24 marzo 1986, n. 14 e le successive leggi di modificazioni sono abrogate.

Art. 11.

1. Per l'anno 1990 e' autorizzata la spesa di L. 5 miliardi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 verranno istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
"Contributi in conto capitale ai Comuni per il finanziamento dell'acquisto, delle trasformazioni, delle ristrutturazioni, delle riconversioni e delle nuove costruzioni di presidi socio-assistenziali", con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;
"Contributi in conto capitale ad Enti assistenziali non aventi fini di lucro per il finanziamento dell'acquisto delle ristrutturazioni, delle riconversioni e delle nuove costruzioni di presidi socio-assistenziali", con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;
"Contributi ad Enti ed istituzioni di assistenza per il finanziamento degli interventi di straordinaria manutenzione necessari per garantire la agibilita' dei presidi", con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.
Agli oneri relativi all'anno 1990 si fa fronte mediante riduzione di pari importo complessivo in termini di competenza e di cassa dei capitoli 10280, 10285, 10810 del bilancio per l'anno medesimo.
Per gli anni successivi il relativo finanziamento sara' stabilito con legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.