Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 26 marzo 1990, n. 17.

Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo.

(B.U. 4 aprile 1990, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo, istituita con legge regionale 7 settembre 1987, n. 49.

Art. 2.
(Accesso alla Riserva naturale)

1. L'accesso dei visitatori alla Riserva naturale e' consentito nei giorni stabiliti dal Consiglio Direttivo della Riserva con propria deliberazione su proposta vincolante del Comitato di coordinamento istituito in attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 49.
2. La proposta di cui al comma precedente e' accompagnata da un calendario e dagli orari consentiti ed e' formulata all'inizio di ogni anno tenendo conto delle esigenze di tranquillita' delle specie di avifauna acquatica.
3. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 propone altresi' le tariffe per l'uso delle strutture e dei servizi offerti dalla Riserva.
4. L'accesso dei visitatori e' consentito, previa prenotazione, esclusivamente dagli ingressi indicati e a piedi fatte salve le possibilita' di accesso ai disabili secondo le norme vigenti.
5. La circolazione dei visitatori e' consentita unicamente lungo i sentieri appositamente indicati.
6. Per eventuali esigenze di protezione possono essere modificati i percorsi o vietato l'accesso in aree della Riserva che dovranno comunque essere opportunamente segnalate.
7. Le comitive organizzate possono accedere alla Riserva su prenotazione e soltanto se accompagnate da personale messo a disposizione dalla Riserva e non possono comunque superare le 50 persone.
8. Le escursioni a cavallo sono consentite esclusivamente lungo i sentieri appositamente segnalati.
9. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai proprietari dei terreni ed agli aventi titolo.
10. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.
(Abbandono piccoli rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e bevande che dovranno essere consumati nelle apposite aree di sosta.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 4.
(Accensione di fuochi)

1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 5.
(Abbruciamenti)

1. L'abbruciamento di residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dai boschi e dai canneti superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
2. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 6.
(Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea)

1. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco e' regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
2. La raccolta dei fiori e' vietata cosi' come l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva.
3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali.
4. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni.
5. Le violazioni alle norme di cui al secondo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea od arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000: qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

Art. 7.
(Tagli di piante)

1. Fatte salve le norme generali in materia di tagli boschivi, i tagli di piante o di loro parti, fatta eccezione per quelli relativi ai pioppi ed alle altre colture industriali da legno, ed i tagli a carico di filari di alberi o di aree con copertura arborea inferiore al 50% o ad arbusteto, sono subordinati a parere favorevole della Direzione della Riserva naturale.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 8.
(Raccolta di molluschi, anfibi e rettili)

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi, di anfibi e di rettili, sono sempre vietate.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.

Art. 9.
(Raccolta degli insetti)

1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi specie sono sempre vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 10.
(Introduzione dei cani)

1. Non e' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, fatti salvi quelli di proprieta' dei residenti all'interno della Riserva.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 11.
(Danneggiamenti)

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facolta' dell'Ente di gestione della Riserva di rivalersi dei danni subiti.

Art. 12.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' di giradischi, mangianastri e simili, e' vietato.
2. E' altresi' vietato sorvolare l'area della Riserva con qualsiasi mezzo ai fini di tutelare le normali condizioni di vita degli animali.
3. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono escluse le apparecchiature ed i mezzi comunque impiegati in servizio di vigilanza e di soccorso, e le apparecchiature ubicate presso le abitazioni private.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 13.
(Attivita' fotografica e di ricerca)

1. L'attivita' fotografica amatoriale e' consentita esclusivamente all'interno degli appostamenti predisposti ed indicati.
2. L'attivita' fotografica professionale o di ripresa cinematografica, televisiva o simili, cosi' come le attivita' scientifiche e culturali sono consentite previa autorizzazione della Direzione dell'Ente di gestione su proposta vincolante del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, alle condizioni di accesso stabilite dal medesimo articolo 2. L'autorizzazione deve essere negata qualora esistano incompatibilita' motivate con le finalita' istitutive della Riserva.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 14.
(Deroghe)

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, puo' concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
3. Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi approvati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di coordinamento.

Art. 15.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, previa convenzione con l'Ente di gestione.

Art. 16.
(Uso delle strutture)

1. L'utilizzo da parte dei visitatori delle strutture e dei servizi della Riserva e' regolato in base alle disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo della Riserva su proposta del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 17.
(Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione Piemonte ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.