Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13.

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319).

(B.U. 4 aprile 1990, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
All. A., B., C.

Capo. I. Generalita'

Art. 1.
(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge si definisce:
1. Pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli Enti di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
2. Impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche o ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici.
3. Volume di scarico della pubblica fognatura: il volume giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, misurato dall'Autorita' competente al controllo al terminale della rete stessa, nel mese di massima produzione dello scarico.
4. Scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato in qualunque ricettore al solo fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso. Tale scarico rientra nell'ambito di applicazione della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale del 22 giugno 1979, n. 31, nonche' della presente legge.
5. Spandimento su terreno: l'operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi. Tale smaltimento, inteso come fase di trattamento dei reflui, rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
6. Volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'Autorita' competente al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso.
7. P.R.Q.A.: il Piano Regionale per la qualita' delle acque approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 1 aprile 1981, n. 107-2905.

Art. 2.
(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in applicazione degli articoli 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 ed in funzione degli obiettivi del P.R.Q.A. ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;
b) la disciplina degli scarichi definiti civili ai sensi dell'articolo 1 quater, lettera b) della legge 8 ottobre 1976, n. 690, o ad essi assimilati ai sensi della presente legge.

Art. 3.
(Obbligo di autorizzazione)

1. Tutti gli scarichi di cui all'articolo 1 sono autorizzati nelle forme e con le prescrizioni e i limiti previsti nella presente legge.
2. L'attivazione di nuovi scarichi e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorita' competente al controllo.

Capo. II. Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature

Art. 4.
(Classificazione delle pubbliche fognature)

1. Le pubbliche fognature sono classificate in tre categorie:
a) Nella prima categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale di volume non superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi.
b) Nella seconda categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale di volume superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi.
c) Nella terza categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale originato da aree destinate ad insediamenti produttivi.

Art. 5.
(Recapito degli scarichi)

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove o esistenti, cosi' come disciplinati dalla presente legge, sono ammessi esclusivamente nei corpi idrici superficiali.
2. Eccezionalmente e limitatamente agli scarichi della prima categoria derivanti da soli insediamenti civili, qualora sia accertata l'impossibilita' di recapitare tali scarichi a corpi idrici superficiali, gli stessi possono essere ammessi sul suolo e nei relativi strati superficiali.

Art. 6.
(Scaricatori di piena)

1. Gli scaricatori di piena delle reti fognarie da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono dimensionati, di norma, in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco. Sono fatte salve motivate deroghe, approvate contestualmente all'approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta Regionale, in funzione di eccezionali e particolari esigenze o necessita' di convogliamento di acque reflue urbane.

Art. 7.
(Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti produttivi)

1. I titolari degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti produttivi, sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilita' stabiliti dagli Enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.
2. Le norme, le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilita' di cui al comma 1 sono stabiliti inderogabilmente:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli impianti di depurazione gia' funzionanti;
b) entro sei mesi dall'entrata in funzione a regime per gli impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3. I limiti di accettabilita' stabiliti dagli Enti gestori di cui al comma 1 per gli scarichi derivanti dai nuovi insediamenti produttivi possono essere piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I limiti di accettabilita' stabiliti dagli Enti gestori di cui al comma 1 per gli scarichi derivanti dagli insediamenti produttivi esistenti possono derogare ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
5. In caso di deroga i limiti di accettabilita' di cui al comma 4 devono essere approvati dalla Giunta Regionale entro tre mesi dalla data di istanza dell'Ente gestore; decorso detto termine i limiti proposti si intendono tacitamente assentiti.
6. Non sono ammesse deroghe:
a) ai limiti di accettabilita' degli scarichi derivanti dai nuovi insediamenti produttivi, qualora non approvati espressamente dalla Giunta Regionale;
b) agli elementi e sostanze chimiche di cui all'Allegato 1 della deliberazione del 30 novembre 1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ad eccezione degli olii minerali;
c) ai valori limite e agli obiettivi di qualita' per gli scarichi delle sostanze pericolose di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 217.

Art. 8.
(Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti civili)

1. Gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti civili sono sempre ammessi, nella osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
2. Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorita' competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.
3. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 sono tenuti a notificare la loro posizione all'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica rete fognaria e all'Ente gestore della pubblica rete fognaria nei tempi e nei modi da questi stabiliti.

Art. 9.
(Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e relativi controlli)

1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate al Comune ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depurazione:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo scarico di pubbliche fognature esistenti;
b) prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature nuove.
2. L'autorizzazione e' rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di accettabilita' di cui agli articoli 10 e 11.
3. L'autorizzazione e' rilasciata in forma provvisoria per gli scarichi non ancora collegati ad impianto terminale o centralizzato di depurazione; tale autorizzazione contiene le prescrizioni e gli eventuali limiti di accettabilita' cui e' assoggettato lo scarico fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di depurazione.
4. L'Autorita' competente al controllo e' il Sindaco, che lo esercita, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico finale, attraverso la U.S.S.L. competente per territorio.
5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono operanti qualora sussista coincidenza tra titolare dello scarico e Autorita' competente al controllo; il titolare dello scarico e' comunque tenuto al rispetto delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.
6. Il controllo sulla qualita' degli scarichi terminali degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature dovra' essere correlato ed accompagnato al controllo sulla qualita' dei reflui in ingresso all'impianto.

Art. 10.
(Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, per gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti vale la seguente disciplina:
a) se appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilita' di cui all'Allegato 1;
b) se appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge; i limiti di accettabilita' stabiliti per ogni area obiettivo dalla tabella 2 del P.R.Q.A. cosi' come elencati nell'Allegato 2;
c) se appartenenti alla terza categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane sono tenuti, fino al momento nel quale debbano osservare i limiti di accettabilita' stabiliti dalla presente legge, ad adottare tutte le necessarie misure atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore dello scarico.

Art. 11.
(Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature nuove)

1. Gli scarichi nuovi, qualora collegati ad impianto di depurazione terminale centralizzato, rispettano fin dall'attivazione i limiti di accettabilita' stabiliti all'articolo 10. In attesa del collegamento ad impianto di depurazione devono rispettare le prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 12.
(Ambiti ottimali di gestione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, individua e delimita gli ambiti ottimali di gestione delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue e di trattamento dei relativi fanghi con la previsione degli Enti gestori di ogni ambito e con contestuale definizione dei criteri generali di gestione anche in riferimento al trattamento di scarichi indiretti.
2. Fino all'individuazione e alla delimitazione degli ambiti ottimali di cui al comma 1 la Giunta Regionale e' autorizzata ad impartire disposizioni ai titolari di scarichi e agli Enti gestori di pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue, al fine di ottenere la migliore razionalizzazione territoriale dell'organizzazione dei servizi anche in riferimento al trattamento di scarichi indiretti.

Capo. III. Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura

Art. 13.
(Qualificazione degli scarichi di insediamenti civili nuovi ed esistenti)

1. Si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico, o che abbiano ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono equiparati agli esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Si considerano nuovi gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. Il Sindaco, quale Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo, attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classifica in base alle categorie previste dall'articolo 14, avvalendosi della U.S.S.L. competente per territorio.

Art. 14.
(Classificazione degli scarichi civili)

1. Agli effetti della presente legge gli scarichi degli insediamenti civili sono suddivisi in due classi denominate A) e B).
2. Nella classe A) sono compresi:
a) uno o piu' edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale abbiano origine uno o piu' scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria;
b) gli insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilita' e permanenza attivita' di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi;
c) le imprese agricole con attivita' diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura;
d) gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densita' di affollamento inferiore a 1 kg. per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
3. Agli effetti della lettera b) del precedente comma 2 si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi degli insediamenti rientranti nei limiti di accettabilita' di cui all'Allegato 3 della presente legge; la qualita' degli scarichi e' da valutarsi prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque non richiedenti alcun trattamento.
4. Nella classe B) sono comprese:
a) le imprese dedite ad allevamenti di bovini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprieta', in affitto, in comodato o comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente connesso con l'attivita' di allevamento e di coltivazione agricola dell'impresa;
b) le imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercitano anche attivita' di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola, che siano inserite con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovra' pervenire per almeno 2/3 esclusivamente dall'attivita' di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita'.

Art. 15.
(Autorizzazioni allo scarico e controlli)

1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'Autorita' competente al controllo, accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati;
b) contestualmente alla domanda di concessione edilizia per gli insediamenti nuovi.
2. Sono tenuti unicamente a notificare lo scarico nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorita' competente al controllo:
a) i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe A) lettere a) e c), comma 2 dell'articolo 14;
b) i titolari degli scarichi esistenti appartenenti alla classe B) lettera a), comma 4 dell'articolo 14 che abbiano una consistenza media annuale: fino a 50 capi bovini, equini o suini; fino a 200 capi ovicaprini; fino a 2.000 capi avicoli; fino a 1.000 capi cunicoli, sempreche' sussista la disponibilita' di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame.
3. L'autorizzazione e' rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i limiti di accettabilita' e le prescrizioni di cui alla presente legge.
4. Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria, contenente eventuali prescrizioni atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore dello scarico.

Art. 16.
(Recapito degli scarichi)

1. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al Capo III sono sempre ammessi nei corpi idrici superficiali; sono ammessi sul suolo e nel sottosuolo solo se caratterizzati di norma da un volume di scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno, nei casi di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 17.

Art. 17.
(Disciplina degli scarichi della classe A)

1. Gli scarichi degli insediamenti esistenti o a questi equiparati di cui alla classe A) dell'articolo 14 sono cosi' disciplinati:
a) nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' di cui all'Allegato 1; se di volume maggiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno sono sottoposti entro lo stesso termine ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2;
b) nel caso di scarico puntuale su suolo o nel sottosuolo, limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno, o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili di analoga consistenza, dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonche' secondo le prescrizioni emanate dall'Autorita' competente al controllo.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti, fino dall'attivazione, a quanto previsto dal comma 1.
3. E' ammesso in via eccezionale e solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati lo scarico puntuale sul suolo di volumi comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall'Autorita' competente al controllo.

Art. 18.
(Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari)

1. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attivita' sanitaria, sono sottoposti ad adeguato trattamento di disinfezione nei tempi e con le modalita' stabilite dall'Autorita' competente al controllo.

Art. 19.
(Disciplina degli scarichi della classe B)

1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B) di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti:
a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1;
b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito in corpi idrici superficiali sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2.
3. Gli scarichi puntuali degli insediamenti civili esistenti o ad essi equiparati in caso di recapito sul suolo sono cosi' disciplinati:
a) se appartenenti alla sottoclasse a) di cui al comma 4 dell'art. 14: lo scarico puntuale e' sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni; lo spandimento su terreno ai fini agricoli rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
b) se appartenenti alla sottoclasse b) di cui al comma 4 dell'articolo 14: lo scarico puntuale e' sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni; lo spandimento rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.
4. Per gli insediamenti di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 15, tenuti alla sola notifica, lo scarico puntuale e' assimilato allo spandimento su terreno a fini agricoli ed e' sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie.
5. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi, sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche cd integrazioni, ad eccezione degli insediamenti di cui al comma 4 per i quali vale, fino all'attivazione, la disciplina del medesimo comma.

Capo. IV. Disposizioni finali

Art. 20.
(Revisione dei limiti di accettabilita' e dei volumi di scarico e di spandimento)

1. La Giunta Regionale, in funzione dello stato di qualita' dei corpi idrici, degli usi in atto o futuri degli stessi nonche' dello stato di attuazione del P.R.Q.A. e' autorizzata:
a) alla revisione dei limiti di accettabilita' di cui agli Allegati 1, 2, 3 alla presente legge;
b) alla revisione delle delimitazioni delle aree obiettivo e delle priorita' di cui alle tabelle 1 e 2 del P.R.Q.A.;
c) alla revisione dei volumi di scarico e di spandimento sul terreno di cui ai Capi II e III della presente legge.

Art. 21.
(Deiezioni animali)

1. Le deiezioni animali derivanti da insediamenti civili o produttivi dediti ad allevamento zootecnico sono da intendersi come sole materie fecali.
2. Lo scarico puntuale delle deiezioni animali rientra nell'ambito di applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, nonche' della presente legge per quanto di competenza.
3. Lo spandimento su terreno a fini agricoli delle deiezioni animali non rientra nell'ambito di applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, ne' della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, ne' del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ne' della presente legge.
4. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, e' abrogato.

Art. 22.
(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23.
(Studi, ricerche e borse di studio)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e del raggiungimento degli obiettivi del P.R.Q.A. qualora si rendano necessari particolari studi e ricerche, la Giunta Regionale affida incarichi e consulenze ai sensi delle norme in materia e puo' istituire borse di studio, previa emanazione di appositi bandi.

Allegato A.

Allegato 1: Limiti di accettabilita' allo scarico per pubbliche fognature della 1a categoria e per scarichi civili di volume non superiore a 150 metri cubi al giorno
OMISSIS

Allegato B.

Allegato 2: Limiti di accettabilita' per scarichi di pubbliche fognature e scarichi civili
OMISISS

Allegato C.

Allegato 3: Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti assimilabili ai civili
OMISSIS