Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 12 marzo 1990, n. 9.

Modifiche alla L.R. 6 luglio 1987, n. 38, recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '.

(B.U. 21 marzo 1980, n. 12)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. All'art. 8 della L.R. n. 38/87, il comma 2 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"2. Il numero dei componenti della Commissione provinciale per l'Artigianato di cui ai punti a) ed e) del presente articolo, e' rispettivamente elevato a venti e quattro unita' nelle Province in cui la consistenza delle imprese artigiane iscritte all'Albo risulti compresa tra 10.000 e 30.000 imprese. Il numero degli stessi componenti e' ulteriormente elevato a ventidue e cinque unita' nelle Province con una consistenza di imprese artigiane iscritte all'Albo superiore alle 30.000 imprese".

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, e' abrogato e sostituito dai seguenti commi:
"1. Ai fini di prima applicazione della presente legge, in via straordinaria ed urgente, a copertura della fase transitoria come temporalmente definita dal successivo comma 3, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale nominando i componenti di cui all'art. 8, lett. a) "tra i titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni", sulla base di designazione delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura regionale.
2. A seguito delle elezioni dei Presidenti delle Commissioni provinciali, costituite con le modalita' di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'Artigianato.
3. Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato da tenersi entro e non oltre il 30 giugno 1991, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse.
4. Dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nel capo IV, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalita' straordinarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato gia' costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni".
2. Il comma 2 dell'art. 21 L.R. n. 38/87 viene cosi' sostituito:
"2. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice-Presidente, o in sua assenza dal membro di Commissione piu' anziano, in possesso dei requisiti prescritti".
3. Il comma 3 dell'art. 21 della L.R. 38/87 e' abrogato.

Art. 3.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.