Legge regionale 12 marzo 1990, n. 8. Integrazione alla L.R. 8/80 'Disciplina delle attivita' di formazione professionale '. (B.U. 21 marzo 1990, n. 12) Dopo l'art. 25 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, e' aggiunto il seguente art. 25 bis:
"Articolo 25/bis
Compensi ai Presidenti ed ai componenti le Commissioni esaminatrici
In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, ai Presidenti ed ai componenti le Commissioni di cui all'art. 25 e' corrisposto in via forfettaria, per ogni giornata di partecipazione e per l'intera durata delle prove finali, un gettone di presenza rispettivamente nella misura di L. 90.000 e di L. 60.000 lorde.
Il gettone di presenza di cui al comma precedente e' posto a carico della Regione Piemonte limitatamente alle prove finali dei corsi di Formazione Professionale di cui all'art. 25, sempreche' queste siano pianificate dalla Regione stessa e gestite da soggetti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente integrazione - valutati in complessive L. 550.000.000 - si provvede per gli Enti convenzionati, con i contributi erogati ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 e per i Centri di Formazione Professionale regionali con gli stanziamenti di cui al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e di ciascuno degli anni successivi".