Legge regionale 19 febbraio 1990, n. 6. Modifiche alle leggi regionali 23 gennaio 1984, n. 9 e 18 dicembre 1986, n. 57 (previdenza Consiglieri Regionali). (B.U. 28 febbraio 1990, n. 9) L'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57, e' abrogato. La corresponsione dell'assegno vitalizio puo' essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di eta'.
(Anticipazione dell'eta' per la corresponsione dell'assegno vitalizio)
In tal caso, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono determinate, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione all'eta' di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella:
Eta' di pensionamento Coefficiente di determinazione
Anni 55 0,7604
Anni 56 0,8016
Anni 57 0,8460
Anni 58 0,8936
Anni 59 0,9448.