Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 19 febbraio 1990, n. 6.

Modifiche alle leggi regionali 23 gennaio 1984, n. 9 e 18 dicembre 1986, n. 57 (previdenza Consiglieri Regionali).

(B.U. 28 febbraio 1990, n. 9)

Art. 1, 2

Art. 1.

L'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57, e' abrogato.

Art. 2.
(Anticipazione dell'eta' per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

La corresponsione dell'assegno vitalizio puo' essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di eta'.
In tal caso, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono determinate, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione all'eta' di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella:
Eta' di pensionamento Coefficiente di determinazione
Anni 55 0,7604
Anni 56 0,8016
Anni 57 0,8460
Anni 58 0,8936
Anni 59 0,9448.