Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 5 febbraio 1990, n. 5.

Devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area agricoltura.

(B.U. 14 febbraio 1990, n. 7)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Devoluzione di quote non utilizzate assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752)

1. Ai sensi di quanto previsto al punto 15 della delibera C.I.P.E. del 2 maggio 1989 e' autorizzata la devoluzione di parte delle somme assegnate dal 1986 al 1988 sull'art. 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, sui capitoli e per gli importi sotto specificati:
Stanziamento Importo Capitoli integrati
devoluto devoluzione
dal capitolo Numero Lire
2512 16.000.000.000 2502 4.000.000.000
2516 12.000.000.000.
2. Al ripristino delle quote di limite di impegno e successive annualita' assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, devolute per altri interventi previsti dal Reg. C.E.E. 797/85, la Regione Piemonte provvedera', sulla base dello scadenzario delle liquidazioni del concorso negli interessi richieste sui mutui agevolati autorizzati a valere sul limite di impegno di cui all'art. 3, punto 2.1, della legge n. 752/86, mediante utilizzo dei rientri F.E.A.O.G. che riaffluiranno a seguito della rendicontazione di spese effettuate in attuazione del Reg. C.E.E. 797/85.

Art. 2.
(Reintegro di anticipazioni di fondi effettuate negli esercizi 1987 e 1988 per l'attuazione del Reg C.E.E. 797/85)

1. Ai sensi del punto 13 della deliberazione C.I.P.E. 2 maggio 1989 di riparto fondi autorizzati per l'anno 1989 dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, il reintegro delle anticipazioni disposte dalla Regione su fondi non rivenienti da assegnazioni sull'art. 5 della legge n. 752/86, e' pari complessivamente a L. 5.218.012.950 di rientri F.E.A.O.G. per spese effettuate in attuazione del Reg. C.E.E. 797/85 nel corso del 1987 e 1988 e rendicontate entro il mese di aprile 1989.
2. Tale reintegro e' inscritto in bilancio regionale al capitolo di entrata 977, che assume la seguente denominazione: "Fondi derivanti da rientri F.E.A.O.G., assegnati ai sensi del Fondo di Rotazione (legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5)".
3. Viene altresi' inscritto in bilancio regionale al capitolo di uscita, di nuova istituzione, avente denominazione: "Contributi in capitale e contributi negli interessi attualizzati su prestiti fino a cinque anni per la capitalizzazione di cooperative e loro consorzi (art. 4, punto 1, e art. 8 della L.R. 16 agosto 1987, n. 40 e art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183)".

Art. 3.
(Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403)

ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130 ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 493 ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752

1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984; 1° agosto 1981, n. 423; 10 maggio 1976, n. 352; 1° luglio 1977, n. 403; 26 aprile 1983, n. 130; 9 maggio 1975, n. 153; 16 ottobre 1975, n. 493; 1° giugno 1977, n. 285 e 8 novembre 1986, n. 752, inserite nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno fiananziario 1990 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per chiusura delle domande o per mancanza delle stesse sui rispettivi articoli della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, sono devolute sui capitoli e per gli importi sotto specificati:
Stanziamento devoluto Importo Capitoli integrati
dal capitolo devoluzione Numero - Lire
2703 250.000.000 2517 524.964.675
2705 34.000.000
2740 94.000.000
2761 38.575.500
2825 14.000.000
2840 19.000.000
2855 6.000.000
2976 6.685.500
3045 60.273.675
3500 2.430.000
3231 28.000.000
3370 28.000.000
3610 15.005.700 2502 21.555.717
4180 6.550.017
3695 9.500.000 3685 130.500.000
3705 4.000.000
4520 117.000.000
2759 860.609.310 3829 860.609.310.

Art. 4.
(Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4, 3° comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonche' ai sensi dell'art. 1, 3° comma, lett. b, della legge 15 ottobre 1981, n. 590)

1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte in attuazione dell'art. 4, 3° comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonche' dell'art. 1, 3° comma, lett. b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 in applicazione del 2° comma dell'art. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, al cap. n. 3509, per la quota di L. 1.000.000.000 risultante da economie e da rinunce, non utilizzabile per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, e' devoluta per le finalita' stabilite dall'art. 1, 3° comma, lett. a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed iscritta ad integrazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa del cap. n. 3880 del bilancio di previsione per il medesimo anno finanziario.

Art. 5.

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.