Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4.

(B.U. 31 gennaio 1990, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
All. A.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1990 e' approvato in lire 7.088.250.602.182 in termini di competenza e in lire 7.917.388.601.721 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1990.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1990 e' approvato in lire 7.088.250.602.182 in termini di competenza ed in lire 7.917.388.601.721 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1990 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1990-1992 allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

1. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Garanzia fidejussoria nell'interesse della STEF S.p.A.)

1. In applicazione del 2° comma dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 37, e' fissato in lire 500.000.000 il limite entro il quale puo' essere prestata la garanzia fidejussoria nell'interesse della STEF S.p.A., per l'anno finanziario 1990.

Art. 10.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 11.
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990:
a) del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 12600 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 12.
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1990, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 40.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 12900.

Art. 13.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1990, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 206.000 milioni.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
3. La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in lire 32.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1992.
5. Le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero:
1000 - 1010 - 2297 - 2375 - 2383 - 2720 - 3560 - 3776 - 3820 - 3830 - 3840 - 5010 - 5025 - 5030 - 5038 - 5050 - 5070 - 5092 - 5094 - 5096 - 5103 - 5115 - 5120 - 5130 - 5285 - 5300 - 5370 - 5380 - 5385 - 5386 - 5390 - 5557 - 5640 - 5680 - 5760 - 5921 - 6020 - 7075 - 7140 - 7260 - 7560 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 7932 - 8239 - 8500 - 8510 - 8615 - 8900 - 8905 - 8960 - 8986 (per l'importo di 97 miliardi) - 9100 - 9130 - 9142 - 9230 - 9300 - 9301 - 10110 - 10280 - 10285 - 10804 - 10810 - 11150 - 11500 - 11505 - 11695 - 11751 - 11765 - 11770 - 11785 - 11790 - 11970 - 12600 - 12760.

Art. 14.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1990, in lire 562.890.600, ed e' iscritta al capitolo n. 520.
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1990, in lire 808.035.000, ed e' iscritta al capitolo n. 760.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1990, in lire 116.738.400, ed e' iscritta al capitolo n. 780.

Art. 15.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali ( I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 22, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 2.280 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1300.

Art. 16.
(Contributo all'Ente regionale di Sviluppo agricolo del Piemonte)

1. I contributi di cui all'articolo 17, lettera b), della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dall'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno finanziario 1990 in lire 1.659 milioni e sono iscritti al capitolo n. 1350.

Art. 17.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'art. 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1990 in lire 120 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1400.

Art. 18.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita' Montane)

1. La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1990, in lire 760.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 1800.

Art. 19.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 192 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2320.

Art. 20.
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1990 in lire 80 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 2390.

Art. 21.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata per l'anno finanziario 1990 in lire 6.400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7910.

Art. 22.
(Le Enoteche regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnograficoenologici, le Strade del vino)

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1990, le seguenti spese:
- lire 270 milioni per i contributi alle Enoteche regionali, alle Botteghe del vino, alle Cantine consorziali ed ai Musei etnografico-enologici, iscritti al capitolo n. 3755;
- lire 60 milioni per le spese per la segnaletica per le Strade del vino, iscritti al capitolo n. 3757.

Art. 23.
(Contributi per l'acquisto di scuolabus)

1. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 18 aprile 1989, n. 23, e' determinata per l'anno finanziario 1990, in lire 700 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5640.

Art. 24.
(Museo Ferroviario Piemontese)

1. Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, e' determinato, per l'anno finanziario 1990, in lire 40 milioni, ed e' iscritto al capitolo n. 5940.

Art. 25.
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1990 in lire 680 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7140.

Art. 26.
(Funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale)

1. La spesa di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 77, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7160.

Art. 27.
(Contributo all'Azienda regionale dei Parchi suburbani)

1. La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita, per l'anno finanziario 1990 in lire 1.800 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7920.

Art. 28.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 174 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7930.
2. La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia), e' stabilita per l'anno finanziario 1990 in 42 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7940.
3. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj e' stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7950.
4. La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e' stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 240 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7960.
5. La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali suburbani di cui alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita per l'anno finanziario 1990 in 360 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7970.
6. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit e' stabilita per l'anno finanziario 1990 in lire 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7980.
7. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 66 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7990.
8. La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e' stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8005.
9. La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Val Sesia e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8010.
10. La spesa per la gestione del Parco naturale della Garzaia di Valenza e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8020.
11. la spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8025.
12. La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre', e' stabilita per l'anno finanziario 1990 in lire 24 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8040.
13. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argentera e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 108 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8050.
14. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, e' stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8060.
15. La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, e' stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8065.
16. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, e' stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8070.
17. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 9 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8085.
18. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8120.
19. La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8148.
20. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Valle Botto e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8150.
21. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8155.
22. La spesa per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 30 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8160.
23. La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8180.
24. La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8185.
25. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 108 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8190.
26. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8195.
27. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8196.

Art. 29.
(Interventi per il turismo alpino e speleologico)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 67, e' stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 250 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8510.

Art. 30.
(Contributi per l'incentivazione dell'attivita' degli Enti di promozione sportiva)

1. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 9, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 240 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8680.

Art. 31.
(Contributi per la programmazione sportiva)

1. La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo II della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, per l'anno finanziario 1990, e' determinata in 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8690.

Art. 32.
(Contributo all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino)

1. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 600 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11850.

Art. 33.
(Contributi agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino)

1. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 180 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11860.

Art. 34.
(Museo regionale di Scienze naturali)

1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, e' determinata per l'anno finanziario 1990, in lire 656 milioni, ed e' iscritta ai capitoli n. 11665 e n. 11695 nella rispettiva misura di lire 216 milioni e lire 440 milioni.

Art. 35.
(Promozione delle attivita' del Teatro di prosa)

1. Le spese per l'attuazione della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68, sono determinate, per l'anno finanziario 1990, in lire 1.380 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11715 e n. 11720 nella rispettiva misura di lire 720 milioni e lire 660 milioni.

Art. 36.
(Interventi per la realizzazione del servizio di lettura)

1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 1° aprile 1980, n. 19, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 1.260 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11740.

Art. 37.
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali)

1. Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58 e 19 dicembre 1978, n. 78, sono determinate, per l'anno finanziario 1990 in lire 3.534.400.000 e sono iscritte ai capitoli n. 11756, n. 11765, n. 11785 e n. 11795 nella rispettiva misura di lire 1.364.400.000, lire 600 milioni, lire 850 milioni e lire 720 milioni.

Art. 38.
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18, per la tutela del "Lupo italiano" e' stabilita per l'anno finanziario 1990 in lire 30 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 2345.

Art. 39.
(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimento prevista dalla legge
regionale 8 giugno 1989, n. 36, e' stabilita per l'anno finanziario 1990 in lire 237 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8210.

Art. 40.
(Cooperazione sociale)

1. Per l'attuazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48, e' autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa complessiva di lire 600 milioni che e' iscritta ai capitoli n. 11178 e n. 11179 per l'importo rispettivamente, di lire 360 milioni e di lire 240 milioni.

Art. 41.
(Agriturismo)

1. Per l'attuazione della legge regionale 17 agosto 1989, n. 50 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1990 la spesa complessiva di lire 120 milioni che e' iscritta ai capitoli n. 8530 e n. 8535 per l'importo, rispettivamente, di lire 102 milioni e di lire 18 milioni.

Art. 42.
(Tutela dei minori)

1. Per l'attuazione della legge regionale 31 agosto 1989, n. 55, e' autorizzata per l'anno finanziario 1990, la spesa complessiva di lire 30 milioni che e' iscritta ai capitoli n. 10860 e n. 10865 per l'importo, rispettivamente, di lire 12 milioni e di lire 18 milioni.

Art. 43.
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)

1. Per l'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, per l'anno finanziario 1990 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati:
1000 - 3560 - 5010 - 5025 - 5285 - 5300 - 5390 - 5420 - 5680 - 5760 - 6020 - 6245 - 7260 - 7560 - 7760 - 7770 - 7780 - 8437 - 8615 - 8620 - 8900 - 8905 - 8960 - 9100 - 9130 - 9140 - 9291 - 9300 - 9301 - 10110 - 11150 - 11730 - 11765 - 11785 - 11790 - 11970.

Art. 44.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1989)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1989 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1990, nell'ammontare di lire 902.484.624.156 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli:
1015 - 1775 - 2502 - 2512 - 2513 - 2520 - 2523 - 2530 - 2550 - 2565 - 2575 - 2584 - 2589 - 2640 2647 - 2703 - 2705 - 2706 - 2707 - 2730 - 2740 - 2751 - 2759 - 2761 - 2780 - 2799 - 2810 - 2813 - 2819 - 2822 - 2825 - 2840 - 2855 - 2875 - 2877 - 2976 - 2993 - 2996 - 2998 - 3027 - 3038 - 3045 - 3080 - 3110 - 3161 - 3218 - 3221 - 3226 - 3231 - 3233 - 3295 - 3301 - 3303 - 3305 - 3325 - 3355 - 3369 - 3370 - 3385 - 3390 - 3405 - 3410 - 3423 - 3427 - 3469 - 3500 - 3509 - 3547 - 3575 - 3579 - 3610 - 3640 - 3645 - 3649 - 3655 - 3675 - 3677 3680 - 3685 - 3695 - 3701 - 3705 - 3747 - 3749 - 3759 - 3767 - 3769 - 3770 - 3772 - 3774 - 3784 - 3786 - 3792 - 3793 - 3797 - 3798 - 3807 - 3808 - 3811 - 3819 - 3822 - 3825 - 3827 - 3829 - 3848 - 3857 - 3880 - 3881 - 3900 - 3955 - 4005 - 4022 - 4040 - 4041 - 4044 - 4046 - 4047 - 4175 - 4177 - 4179 - 4180 - 4182 - 4183 - 4187 - 4190 - 4199 - 4209 - 4215 - 4225 - 4335 - 4395 - 4520 - 4525 - 4533 - 5005 - 5035 - 5146 - 5559 - 5614 - 5617 - 5700 - 5710 - 5756 - 5795 - 5857 - 6090 - 6100 - 6110 - 7270 - 7280 - 7290 - 7465 - 7475 - 7478 - 7479 - 7626 - 7630 - 7637 - 7689 - 7741 - 7745 - 7755 - 8241 - 8493 - 8495 - 8497 - 8912 - 8915 - 8917 - 8919 - 8920 - 8928 - 8947 - 8986 (per l'importo di 8 miliardi ) - 8989 - 8990 - 8992 - 8995 - 9025 - 9187 - 9192 - 9255 - 9285 - 9293 - 9296 - 9299 - 9445 - 9450 - 9455 - 9460 - 9530 - 9550 - 9565 - 9570 - 9575 - 9580 - 9585 - 9590 - 9595 - 10065 - 10100 - 10105 - 10421 - 10441 - 10460 - 10480 - 10487 - 10495 - 10511 - 10525 - 10540 - 10555 - 10570 - 10580 - 10671 - 10672 - 10675 - 10678 - 10679 - 10681 - 10682 - 10683 - 10684 - 10687 - 10689 - 10690 10695 - 10702 - 10706 - 10708 - 10715 - 10730 - 10735 - 10802 - 10807 - 10955 - 10965 - 10995 - 11176 - 11530 - 11550 - (per l'importo di lire 53.532.113.405) - 11563 - 11566 - 11951 - 11981 - 12500 - 12750 - 12800.

Art. 45.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 520-760; 780-795; 3751-3752; 5545 - 5547, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado acquisto di beni e servizi; trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 46.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 14000 - 14010 - 14020 - 14050 - 14060 - 14070 - 14080 - 14145 - 14150, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 47.
(Approvazione del Piano di attivita' del Museo regionale di Scienze naturali)

1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di attivita' per l'anno 1990, del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.

Art. 48.
(Bilancio degli Enti dipendenti)

1. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 del Parco naturale dell'Argentera.

Allegato A.


Atto in allegato: Bilancio di previsione per l'anno 1990
OMISSIS