Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1.

Impiego sperimentale di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente.

(B.U. 17 gennaio 1990, n. 3)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. La Regione Piemonte, nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela dell'ambiente, attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia, sperimentazioni volte all'impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia ambientale, promossi d'intesa con gli Enti locali e da questi gestiti.

Art. 2.

1 Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, i Comuni e le Comunita' Montane interessati ad attuare la sperimentazione presentano alla Giunta Regionale progetti che prevedano l'esclusivo impiego di detenuti in semiliberta', o comunque ammessi al lavoro all'esterno, in opere e servizi di interesse locale a protezione dell'ambiente.
2. La Giunta Regionale, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina i progetti da attuare con priorita' tra quelli presentati dai Comuni e dalle Comunita' Montane sedi di istituto penitenziario.
3. Ogni progetto deve contenere:
a) la descrizione dell'attivita' ed eventuali caratteristiche professionali richieste ai partecipanti;
b) il numero di soggetti che si intendono utilizzare, che non puo' essere superiore a dieci;
c) le modalita' organizzative dell'attivita';
d) la durata dell'attivita' prevista per ciascun progetto, che non puo' essere inferiore a tre mesi ne' superiore a nove;
e) il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti per categorie principali.
4. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo agli Enti locali proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida ed il controllo dell'attuazione dell'attivita' prevista.

Art. 3.

1. I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati, per ciascun progetto, dall'Amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalita' richieste dall'Ente locale proponente in relazione all'attivita' da svolgere.
2. La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata alla Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le attivita' previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo impedimento.
3. Il venire meno della condizione di detenuto comporta la decadenza dalla partecipazione al progetto. Analoga decadenza puo' essere disposta in qualsiasi momento dall'Amministrazione penitenziaria, autonomamente o su motivata richiesta d'Ente locale proponente.

Art. 4.

1. La sperimentazione di cui all'art. 1 ha durata quadriennale, dal 1989 al 1992, ed e' autorizzata dalla Giunta Regionale con apposite deliberazioni che approvano i progetti di attivita' a protezione dell'ambiente presentati dagli Enti locali proponenti.
2. L'impiego di detenuti nei progetti, in considerazione delle esclusive finalita' sociali, non comporta instaurazione di rapporto di lavoro.
3. L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi inerenti all'attivita' stessa.

Art. 5.

1. Nella determinazione del costo del progetto, l'attivita' lavorativa viene valutata nella misura prevista dall'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni. Si assume come contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ai sensi del richiamato art. 22, quello dei lavoratori dipendenti dagli Enti locali.
2. Per quanto concerne il trattamento assicurativo, previdenziale ed assistenziale, si applicano le disposizioni dell'art. 20 della succitata legge. Gli oneri relativi sono corrisposti dagli Enti locali committenti alla Amministrazione penitenziaria che provvede ai versamenti di legge.
3. I costi relativi alla manodopera ed agli oneri di cui al comma 2, sono a carico dell'Amministrazione Regionale che provvede a trasferire agli Enti locali le relative somme, per 4/5 come anticipazione all'avvio del progetto ed il resto al termine del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico, accompagnato da una relazione sull'attuazione della sperimentazione. Copia della relazione viene trasmessa dalla Giunta Regionale al Ministero di Grazia e Giustizia.
4. Eventuali altri costi del progetto sono a carico dell'Ente locale proponente.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 200.000.000 per l'anno finanziario 1989, ed a quelli relativi agli anni successivi, si provvedera' con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, avente la denominazione: "Contributi ai Comuni ed alle Comunita' Montane per la sperimentazione dell'impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente" e la dotazione che sara' determinata con le rispettive leggi di bilancio.