Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 dicembre 1989, n. 78.

Seconda integrazione alla L.R. 5 giugno 1989, n. 31.

(B.U. 3 gennaio 1990, n.1)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Dopo l'art. n. 44 della L.R. 31/89 e' aggiunto il seguente:
Articolo 45
Collaborazioni
1. Per l'attuazione della L.R. 6/88 e' autorizzata per l'anno finanziario 1989 la spesa complessiva di L. 4.481.500.000 che viene iscritta ai seguenti capitoli di nuova istituzione per l'importo a fianco indicato:
- 2251: "Spese per progettazioni tecniche, economico-finanziarie, organizzative, paesaggistiche, urbanistiche e di riassetto territoriale e per la stesura di perizie tecniche"
L. 800 milioni
- 2252: "Spese per consulenze per lo studio di specifici problemi di interesse regionale"
L. 500 milioni
- 2253: "Spese per ricerche"
L. 690 milioni
- 2254: "Spese per collaborazioni istituzionali con Enti ed Istituti pubblici, con gli Enti strumentali della Regione e con le Societa' a prevalente partecipazione regionale"
L. 2.100 milioni
- 2255: "Spese per incarichi per lo svolgimento di funzioni richiedenti elevata qualificazione o per l'esplicazione straordinaria di mansioni specializzate" L. 391.500 milioni.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione di pari ammontare del capitolo n. 2250.
2. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.