Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 novembre 1989, n. 72.

Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(B.U. 6 dicembre 1989, n. 49)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge recepisce quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le disposizioni contenute negli articoli successivi, nei casi in cui leggi regionali o norme statali, anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedono l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni.

Art. 2.
(Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio)

1. Quando si procede al sequestro o alla confisca amministrativa, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 45, eccettuati i casi in cui leggi regionali o statali prevedono procedure speciali.

Art. 3.
(Casi di estinzione delle sanzioni accessorie)

1. Quando la sanzione principale e' stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono altresi' estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.

Art. 4.
(Pagamento in misura ridotta)

1. Quando la norma violata non prevede il minimo della sanzione, si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Art. 5.
(Notificazione della violazione)

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni, la violazione deve essere notificata entro il termine di novanta giorni dalla data dell'accertamento e della identificazione del trasgressore.

Art. 6.
(Autorita' competente)

1. L'Autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni di norme concernenti materie di competenza regionale, propria o delegata, e', salvo quanto diversamente stabilito da altre leggi regionali, il Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7.
(Riscossione ed esecuzione forzata)

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione determinata con ordinanza-ingiunzione, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata, ai sensi degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.