Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 novembre 1989, n. 71.

Indennita' ai componenti degli organi delle UU.SS.SS.LL. e dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni e modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 1980 e dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 22 agosto 1983.

(B.U. 6 dicembre 1989, n. 49)

Art. 1, 2

Art. 1.

L'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, successivamente modificata ed integrata, e' sostituito dal seguente:
"A ciascun membro dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'U.S.S.L..
Al Presidente e ai componenti del Comitato di Gestione spetta una indennita' di carica determinata nei limiti previsti rispettivamente per il Sindaco e per gli Assessori comunali effettivi e supplenti di Comune con popolazione pari a quella della U.S.S.L.. I limiti predetti sono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Al Vice Presidente spetta una indennita' di carica nei limiti previsti per l'Assessore delegato o anziano di Comune con popolazione pari a quella dell'U.S.S.L..
Per tali indennita' valgono i divieti di cumulo previsti da leggi statali.
Essa e' invece cumulabile per il Presidente e membri delle Comunita' Montane di cui al penultimo comma dell'art. 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennita' percepita come Presidente, Vice Presidente e Assessore della Comunita' Montana oppure come Sindaco o Assessore di Comune e l'indennita' spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale.
Al Presidente, ai componenti dei Comitati di Gestione ed ai membri dell'Assemblea spettano il rimborso spese e l'indennita' di missione secondo quanto previsto dalla normativa statale".

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta la seguente indennita':
- Presidente: 60% dell'indennita' spettante ai membri del Comitato di Gestione;
- componenti: 50% dell'indennita' spettante ai membri del Comitato di Gestione.
I limiti predetti vengono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Competono altresi' il rimborso spese e le indennita' di missione spettanti ai componenti dei Comitati di Gestione".