Legge regionale 28 novembre 1989, n. 71. Indennita' ai componenti degli organi delle UU.SS.SS.LL. e dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni e modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 1980 e dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 22 agosto 1983. (B.U. 6 dicembre 1989, n. 49) L'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, successivamente modificata ed integrata, e' sostituito dal seguente:
L'art. 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"A ciascun membro dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'U.S.S.L..
Al Presidente e ai componenti del Comitato di Gestione spetta una indennita' di carica determinata nei limiti previsti rispettivamente per il Sindaco e per gli Assessori comunali effettivi e supplenti di Comune con popolazione pari a quella della U.S.S.L.. I limiti predetti sono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Al Vice Presidente spetta una indennita' di carica nei limiti previsti per l'Assessore delegato o anziano di Comune con popolazione pari a quella dell'U.S.S.L..
Per tali indennita' valgono i divieti di cumulo previsti da leggi statali.
Essa e' invece cumulabile per il Presidente e membri delle Comunita' Montane di cui al penultimo comma dell'art. 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennita' percepita come Presidente, Vice Presidente e Assessore della Comunita' Montana oppure come Sindaco o Assessore di Comune e l'indennita' spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale.
Al Presidente, ai componenti dei Comitati di Gestione ed ai membri dell'Assemblea spettano il rimborso spese e l'indennita' di missione secondo quanto previsto dalla normativa statale".
"Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta la seguente indennita':
- Presidente: 60% dell'indennita' spettante ai membri del Comitato di Gestione;
- componenti: 50% dell'indennita' spettante ai membri del Comitato di Gestione.
I limiti predetti vengono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Competono altresi' il rimborso spese e le indennita' di missione spettanti ai componenti dei Comitati di Gestione".