Legge regionale 8 novembre 1989, n. 66. Modifiche ed integrazioni all'art. 6 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni. (B.U. 15 novembre 1989, n. 46) All'art. 6, comma 1°, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, la tabella relativa agli anni di contribuzione versata e relativa percentuale di calcolo sull'indennita' mensile lorda viene modificata nel modo seguente:
Le norme di cui all'art. 1 hanno effetto per i Consiglieri cessati dal mandato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
15 60%
16 61%
17 62%
18 63%
19 64%
20 ed oltre 65%.