Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62.

Modifica alla L.R. 55/84 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali '.

(B.U. 8 novembre 1989, n. 45)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.

1. All'articolo 1 dopo le parole: "la situazione occupazionale" vengono aggiunte le parole: "e per facilitare l'inserimento nel mondo produttivo".
2. All'articolo 1 dopo le parole: "la realizzazione di opere" vengono aggiunte le parole: "e servizi".

Art. 2.

1. All'articolo 2 il comma 1 viene soppresso e sostituito dai seguenti:
"I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunita' Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorita' ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.
Tali iniziative, attuate con l'apertura di cantieri di lavoro di cui all'articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilita', non sostitutivi di attivita' gia' altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici".

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "dei Comuni, o loro Consorzi, e delle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "degli Enti di cui al precedente articolo 2, comma 1".

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 1, le parole: "ai Comuni, o loro Consorzi, ed alle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "agli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".
2. All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera d), viene aggiunta la lettera e) con il seguente testo: "e) l'individuazione delle categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro anche sentite le indicazioni della Commissione regionale per l'impiego".
3. All'articolo 4, comma 5, le parole: "del Comune, o loro Consorzi, o della Comunita' Montana" vengono sostituite dalle parole: "degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".

Art. 5.

1. All'articolo 5, comma 1, le parole: "I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "Gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".
2. All'articolo 5, comma 1, le parole: "entro 45 giorni dalla" sono sostituite dalle parole: "entro 40 giorni dalla".
3. All'articolo 5, comma 3, le parole: "massimo di 45 giorni" sono sostituite dalle parole: "massimo di 30 giorni".
4. All'articolo 5, comma 5, lettera a), le parole: "dei Comuni, o loro Consorzi, o Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".
5. All'articolo 5, comma 7, le parole: "i Comuni, o loro Consorzi, o le Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".

Art. 6.

1. All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) viene aggiunta una nuova lettera e-1) con il seguente testo: "e-1) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi".

Art. 7.

1. All'articolo 7 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"I criteri di individuazione dei lavoratori devono risultare dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e a quella predisposta in sede di rendicontazione".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 7 e' aggiunto un nuovo articolo 7 bis - Attivita' formativa - con il seguente testo:
"Art. 7 bis - Attivita' formativa
L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi inerenti l'attivita' stessa.
Per lo svolgimento dei momenti formativi di cui al comma 1 gli Enti locali possono avvalersi delle strutture del sistema di formazione professionale diretto e convenzionato nonche' degli Enti strumentali della Regione, secondo modalita' stabilite dalla Giunta Regionale nella delibera quadro di cui all'articolo 4.
La Regione Piemonte, in collaborazione con le Province, svolge, inoltre, attivita' di assistenza agli Enti locali per la predisposizione dei progetti, anche avvalendosi degli Enti strumentali.
La partecipazione ai corsi e' parificata allo svolgimento dell'attivita' lavorativa".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 7 bis e' aggiunto un nuovo articolo 7 ter - Formazione relativa all'attivita' economica organizzata - con il seguente testo:
"Art. 7 ter - Formazione relativa all'attivita economica organizzata.
La Regione, su indicazione dell'Ente proponente, puo' disporre attivita' informativa, formativa e di supporto, aggiuntiva a quella prevista all'articolo 7 bis, comma 1, propedeutica ad un eventuale sbocco in attivita' imprenditoriale, anche avvalendosi degli Enti strumentali e del sistema regionale di formazione professionale.
Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte a favore dei cantieri per i quali l'Ente proponente abbia verificato, nel corso dello svolgimento dei lavori, la possibilita' di perseguire l'attivita' in altre forme di impresa giuridicamente riconosciute.
La formazione di cui al presente articolo avra' luogo in modo non retribuito e fuori dall'orario di lavoro previsto".

Art. 10.

1. All'articolo 10, comma 1, le parole: "dei Comuni, o loro Consorzi e di Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".
2. All'articolo 10, comma 3, le parole: "dei Comuni, o loro Consorzi e delle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1"; le parole: "del Comune, o del Consorzio di Comuni, e della Comunita' Montana proponente" vengono sostituite dalle parole: "degli Enti proponenti".
3. All'articolo 10, comma 6, le parole: "ai Comuni, o loro Consorzi, e alle Comunita' Montane" sono sostituite dalle parole: "agli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".

Art. 11.

1. All'articolo 11, comma 1, le parole: "di Comuni, o loro Consorzi, e di Comunita' Montane" sono sostituite dalle parole: "degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".
2. All'articolo 11, comma 4, le parole: "dai Comuni, o loro Consorzi, e dalle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "dagli Enti di cui all'articolo 2, comma 1".

Art. 12.

1. All'articolo 12, comma 4, le parole: "ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "ai Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi ed alle Comunita' Montane".

Art. 13.

1. Agli oneri previsti per le attivita' di formazione di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della presente legge si fara' fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio per l'anno 1990 con la denominazione: "Spese per attivita' formative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della L.R. 55/84 e sue successive modifiche" con la dotazione di L. 100 milioni.
2. Agli oneri di cui al precedente comma si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una disponibilita' di pari ammontare delle somme iscritte nell'ambito degli oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989-1991, "tranche" 1990.