Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 ottobre 1989, n. 59.

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti in attuazione e ad integrazione delle norme di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475 ed al decreto ministeriale 22 ottobre 1988, n. 457.

(B.U. 25 ottobre 1989, n. 43)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Oggetto della legge)

1. La presente legge regolamenta le spedizioni transfrontaliere di rifiuti in attuazione e ad integrazione delle norme di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475 ed al decreto ministeriale del 22 ottobre 1988, n. 457.

Art. 2.
(Importazione di rifiuti)

1. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio provvedimento, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'importazione di rifiuti di cui al successivo art. 3, rilascia l'attestato di ricevimento ai sensi dell'art. 2 del D.M. 457/1988.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, nel caso in cui la comunicazione per l'importazione di rifiuti non risponda a quanto richiesto dall'art. 2 del suddetto D.M. e dall'art. 3 della presente legge, con proprio provvedimento, ai sensi del comma 5, art. 2, del D.M. 457/1988, solleva motivata obiezione alla spedizione medesima, entro i previsti venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il Presidente della Giunta Regionale, qualora l'importazione di rifiuti comprometta i piani e/o i programmi regionali di smaltimento degli stessi, puo', con proprio provvedimento, opporsi alla spedizione medesima, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 3.
(Procedure per l'importazione di rifiuti)

1. Il detentore di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. 457/1988 che intende effettuare spedizioni di rifiuti in Piemonte, deve presentare alla Regione una comunicazione nel rispetto dell'art. 2 del suddetto D.M. e nel rispetto di quanto indicato ai commi successivi del presente articolo.
2. Il trasportatore straniero deve essere autorizzato esplicitamente per l'attivita' di trasporto dei rifiuti da uno Stato appartenente alla Comunita' Economica Europea (C.E.E.) o in mancanza di tale autorizzazione deve essere in possesso di quella prevista dall'ordinamento italiano sullo smaltimento dei rifiuti.
3. La destinazione di rifiuti importati in Regione Piemonte deve essere esclusivamente individuata in impianti di trattamento e/o di smaltimento finale autorizzati ai sensi della vigente normativa, o in impianti nel cui processo produttivo i rifiuti sono utilizzati come materia prima secondaria.
4. La comunicazione deve contenere tra l'altro le eventuali condizioni fissate dagli Stati di transito per l'esercizio delle attivita' di trasporto.
5. Il soggetto di cui al comma 1 deve comunicare con telegramma, almeno 5 giorni prima della partenza dei rifiuti, all'Amministrazione Provinciale in cui ha sede l'impianto a cui verranno conferiti i rifiuti, il nome del trasportatore che entra in Italia, la data di arrivo, la quantita' e la qualita' del rifiuto, il mezzo di trasporto e relativa targa.
6. Tutta la documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana.
7. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata tramite il Bollettino di cui al D.M. 457/1988 integrato con le indicazioni contenute nel Bollettino di importazione che sara' approvato con deliberazione di Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
8. L'Amministrazione Regionale invia all'ufficio doganale e alle Province competenti l'attestato di ricevimento o il provvedimento di motivata obiezione adottati dal Presidente della Giunta Regionale nei confronti del soggetto che intende importare i rifiuti.

Art. 4.
(Esportazione dei rifiuti)

1. Il Presidente della Giunta Regionale, nel caso in cui la prevista comunicazione di cui al successivo articolo 5 per l'esportazione di rifiuti in paesi appartenenti alla C.E.E. non risponda a quanto richiesto dai commi 2 e 4 dell'art. 3 del D.M. 457/1988, e dall'art. 5 della presente legge, solleva, ai sensi del comma 3, art. 3, del suddetto D.M., motivata obiezione alla spedizione medesima, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento rilascia apposita certificazione ai sensi del comma 5, art. 3, del D.M. 457/1988 per l'esportazione di rifiuti in paesi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (O.C.S.E.), salvo sollevare, ai sensi del comma 3, art. 3, del suddetto D.M., motivata obiezione alla spedizione medesima, nel caso di comunicazione non conforme a quanto previsto dall'art. 3 del suddetto D.M., e dall'art. 5 della presente legge.
3. Il Presidente della Giunta Regionale, qualora l'esportazione di rifiuti comprometta i piani e/o i programmi regionali di smaltimento, puo' con proprio provvedimento, opporsi alla spedizione medesima, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5.
(Procedure per l'esportazione dei rifiuti)

1. Il detentore di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. 457/1988 che intende effettuare spedizioni di rifiuti in paesi C.E.E. o O.C.S.E., deve presentare alla Regione Piemonte ed all'Autorita' competente dello Stato di destinazione una comunicazione nel rispetto dell'art. 3 del D.M. 457/1988 e nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi del presente articolo.
2. Il soggetto di cui al comma 1 puo' essere il produttore del rifiuto da esportare o il titolare di un impianto di stoccaggio e/o trattamento, localizzato in Piemonte ed autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti.
3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere effettuata tramite il Bollettino di cui al D.M. 457/1988 integrato con le indicazioni contenute nel Bollettino di esportazione che sara' approvato con deliberazione di Giunta Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. La comunicazione relativa a spedizioni verso paesi appartenenti alla C.E.E. deve essere integrata con una ulteriore copia dell'esemplare 1 contenuto nel Bollettino di cui al comma 3, debitamente compilata ed inviata alle Autorita' competenti degli Stati di destinazione e di transito.
5. Il detentore deve inviare la comunicazione alla Regione tramite l'ulteriore copia dell'esemplare 1 di cui al comma 4, solo dopo il rilascio del previsto attestato di ricevimento da parte dell'Autorita' competente dello Stato di destinazione. Devono altresi' essere indicate le eventuali condizioni fissate dagli Stati di transito per l'esercizio delle attivita' di trasporto.
6. Alla comunicazione da trasmettere alla Regione deve essere allegata la documentazione comprovante la presentazione dell'avvenuta prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato italiano di cui all'art. 6 del D.M. 457/1988.
7. Il trasportatore straniero deve essere autorizzato esplicitamente per l'attivita' di trasporto di rifiuti da uno Stato appartenente alla C.E.E., o in mancanza di tale autorizzazione deve essere in possesso di quella prevista dall'ordinamento italiano sullo smaltimento dei rifiuti.
8. Il soggetto di cui al comma 1 deve comunicare con telegramma, almeno 5 giorni prima della partenza dei rifiuti, all'Amministrazione Provinciale in cui ha sede l'impianto presso cui sono depositati gli stessi, il nome del trasportatore, la data di partenza dall'impianto, la quantita' e la qualita' del rifiuto, il mezzo di trasporto e relativa targa.
9. Tutta la documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana.
10. L'Amministrazione Regionale trasmette all'ufficio doganale e alle Province competenti l'eventuale provvedimento di obiezione adottato dal Presidente della Giunta Regionale nei confronti del soggetto che intende esportare i rifiuti o l'indicazione che nulla osta a che il soggetto richiedente effettui l'esportazione di rifiuti richiesta.

Art. 6.
(Condizioni e limiti alle spedizioni)

1. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio provvedimento puo' subordinare le spedizioni al rispetto di determinate condizioni e limiti ai sensi dell'art. 9 del D.M. 457/1988.

Art. 7.
(Rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata destinati al riutilizzo)

1. Le importazioni di rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata destinati al riutilizzo identificati come materie prime secondarie seguono la procedura indicata all'art. 13 del D.M. 457/1988.
2. Per l'esportazione di rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata destinati al riutilizzo identificati come materie prime secondarie puo' essere utilizzata la stessa procedura indicata all'art. 13 del D.M. 457/1988, a condizione che anche lo Stato di destinazione finale accetti tale procedura per la suddetta tipologia di rifiuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entreranno in vigore all'emanazione del decreto del Ministro dell'Ambiente, previsto al comma 3 dell'art. 2 della legge 475/1988, con il quale saranno individuate le materie prime secondarie.
4. Per le importazioni il destinatario dei rifiuti deve informare l'Amministrazione Provinciale in cui ha sede l'impianto, della data di arrivo degli stessi con almeno 10 giorni di anticipo.
5. La comunicazione deve essere effettuata tramite il Bollettino di cui al D.M. 457/1988 integrato con le indicazioni contenute nel Bollettino di importazione e di esportazione di rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata, destinati al riutilizzo, che sara' approvato con deliberazione della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.