Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 agosto 1989, n. 58.

Integrazione e modifica della L.R. 17 luglio 1986,, n. 28 'Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario sulla gestione delle UU.SS.SS.LL. '.

(B.U. 6 settembre 1989, n. 36)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

L'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 28, e' sostituito dal seguente testo:
"Utilizzo del personale delle UU.SS.SS.LL.".
"Art. 10.
Nell'espletamento dei compiti ispettivi propri, il personale regionale puo' essere altresi' affiancato da personale delle UU.SS.SS.LL., a condizione che rivesta la qualifica apicale nel settore amministrativo o sanitario o socio-assistenziale e che le verifiche non riguardino l'Unita' Socio Sanitaria Locale di appartenenza.
In tal caso, le ore impiegate dal dipendente delle UU.SS.SS.LL. vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di servizio e vengono rimborsate alla Unita' Socio Sanitaria Locale dalla Regione, cui spetta anche il rimborso relativo alle missioni effettuate.
Se l'attivita' di cui al primo comma viene svolta oltre all'orario di lavoro contrattuale, al dipendente, oltre al rimborso relativo alle missioni effettuate, spetta il trattamento economico previsto per le prestazioni di consulenza dalla normativa dei rispettivi comparti contrattuali.
A tal fine, la Giunta Regionale, stipula con le Unita' Socio Sanitarie Locali apposite convenzioni di durata triennale per l'eventuale utilizzo di tutto il personale apicale in servizio nelle Unita' Socio Sanitarie Locali medesime.
L'individuazione del personale di cui al precedente comma per la singola ispezione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta avanzata dall'Assessore regionale alla Sanita', dopo aver sentito il Presidente della Unita' Socio Sanitaria Locale interessata e il dipendente da incaricarsi".

Art. 2.

Dopo l'art. 10 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 28, e' aggiunto il seguente art. 10 bis:
"Utilizzo di collaboratori esterni e attivita' di supporto alla U.S.S.L.".
"Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10, il personale regionale puo' essere altresi' affiancato da collaboratori esterni individuati dalla Giunta Regionale fra persone esperte nelle materie sanitarie e socio-assistenziali.
Le collaborazioni di cui al comma precedente sono disciplinate ai sensi della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 e sono configurate in forma di incarico con riferimento alla specifica professionalita'.
La deliberazione di individuazione dei collaboratori deve anche contenere il numero massimo di ispezioni espletabili per anno.
In relazione ai risultati dell'ispezione la Giunta Regionale puo' disporre che il Servizio Ispettivo, eventualmente affiancato dal personale di cui al comma 1° del presente articolo ed agli artt. 9 e 10, presti attivita' di supporto alla U.S.S.L. interessata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti all'art. 2.
Tale attivita' disposta per un periodo determinato e per specifici obiettivi, viene stabilita sentita la U.S.S.L. interessata e non puo' in ogni caso sostituire la struttura tecnico-organizzativa della U.S.S.L. medesima.
L'attivita' di supporto non comporta oneri a carico della U.S.S.L.".

Art. 3.

All'onere finanziario annuo di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1989 e successivi con le disponibilita' del capitolo 10684 del bilancio 1989 e corrispondenti.