Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 agosto 1989, n. 56.

Modifiche ed integrazioni della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2 'Norme per la disciplina della contabilita', l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unita' Sanitarie Locali '.

(B.U. 6 settembre 1989, n. 36)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Il punto 7) dell'art. 70 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, e' cosi' modificato:
"7) quando si tratti di contratto di valore non superiore a:
a) 200.000 unita' di conto europee, I.V.A. esclusa, per le Unita' Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con presidio ospedaliero a gestione diretta;
b) 120.000 unita' di conto europee, I.V.A. esclusa, per le Unita' Sanitarie Locali fino a 50.000 abitanti e senza presidio ospedaliero a gestione diretta.
Ai fini della presente disposizione:
a) le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiose separazioni;
b) quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dal prodotto del costo relativo al singolo periodo per il numero dei periodi".

Art. 2.

1. L'art. 97 della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2, viene cosi' sostituito:
"Art. 97 - Norme transitorie per la predisposizione dei documenti contabili.
Nelle more del riordino della contabilita' delle UU.SS.SS.LL. la riclassificazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e del rendiconto finanziario per funzioni e programmi viene operata in base alla vigente normativa nazionale.
La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, puo' richiedere alle UU.SS.SS.LL. di elaborare extracontabilmente le informazioni economico-finanziarie utili per valutare la spesa nelle articolazioni funzionali e sub-funzionali previste dalla normativa regionale sul riparto del fondo sanitario regionale".

Art. 3.

1. L'art. 99 della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2, viene cosi' sostituito:
"Art. 99 - Norme transitorie per il riparto del fondo sanitario regionale.
Nel caso in cui la Regione non disponga entro il 31 dicembre il riparto del fondo sanitario regionale per l'esercizio successivo le UU.SS.SS.LL. adottano, entro il primo trimestre dell'esercizio, il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa, attenendosi ai seguenti criteri:
1) la quota del fondo sanitario regionale e' iscritta sulla base dell'ultima assegnazione;
2) le eventuali altre entrate sono iscritte sulla base dell'andamento degli anni precedenti e delle previsioni per l'esercizio in corso.
Contestualmente le UU.SS.SS.LL. determinano il fabbisogno finanziario per l'esercizio in corso, per ogni capitolo di bilancio, in base al programma annuale di attuazione".