Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 29 agosto 1989, n. 53.

Istituzione del fondo straordinario per l'occupazione.

(B.U. 6 settembre 1989, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita' del fondo)

1. Nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della normativa statale sul collocamento e' istituito per gli anni 1989/1990/1991 un fondo straordinario per lo sviluppo dell'occupazione nella Regione Piemonte con la dotazione, per ciascun esercizio finanziario, delle somme indicate nell'articolo 9 e secondo le modalita' ivi previste.
2. Il fondo ha come obiettivo la riduzione degli squilibri esistenti nel mercato regionale del lavoro, attraverso l'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro specificatamente rivolti ai soggetti appartenenti alle fasce piu' deboli e svantaggiate.

Art. 2.
(Interventi)

1. Gli interventi del fondo si attuano mediante la concessione di incentivi finanziari alle imprese a titolo di compensazione per i maggiori oneri ad esse derivanti per la professionalizzazione o riprofessionalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 4 dalle stesse avviati al lavoro.
2. L'incentivazione all'inserimento lavorativo e alla professionalizzazione e/o riprofessionalizzazione del soggetto avviato si attua mediante l'erogazione all'impresa di un contributo pari a L. 5.000.000 per i primi 12 mesi di attivita' del soggetto assunto. Il contributo e' elevato a L. 6.000.000 se l'assunzione riguarda personale femminile.
3. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato la stessa sara' commisurata al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto.

Art. 3.
(Imprese interessate)

1. Sono ammessi a fruire dei benefici di cui alla presente legge le imprese, anche in forma cooperativa, operanti nel territorio della Regione Piemonte, le quali assumano soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 4, iscritti nelle liste di collocamento e/o comunque residenti in Piemonte.
2. Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, da presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce aree territoriali, settori ed ambiti di intervento, con particolare riguardo ai settori commerciale, artigiano e della piccola impresa, con atto deliberativo aggiornabile di anno in anno e comunque entro il mese di febbraio.
3. Sono escluse le cooperative che abbiano usufruito dei benefici della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo di validita' del progetto di sviluppo finanziato in base a detta legge.
4. Le imprese interessate non devono avere inoltre fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, a procedure per il ricorso all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni o per riduzione di personale.

Art. 4.
(Lavoratori interessati)

1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui alla presente legge, le imprese di cui all'articolo 3 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione di eta' superiore ai 29 anni iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) lavoratori disoccupati iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti in eccedenza rispetto alle quote obbligatorie per legge;
c) lavoratori stranieri extracomunitari iscritti da almeno dodici mesi, nelle liste di collocamento, ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e successive modificazioni;
d) lavoratori sospesi dall'attivita' produttiva e ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione ovvero ammessi al trattamento speciale di disoccupazione, provenienti da aziende gia' operanti in settori ed in aree coinvolti in processi di ristrutturazione nel territorio della Regione, individuati con delibera della Giunta Regionale;
e) giovani in cerca di lavoro, di eta' non superiore a 18 anni, a bassa scolarizzazione, in situazione di emarginazione segnalata dai servizi sociali competenti.
2. Gli inserimenti occupazionali di cui al precedente comma devono avere carattere aggiuntivo rispetto alle forze lavoro gia' operanti nell'impresa.
3. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti entro il quarto grado e di affini del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di societa'.
4. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento con particolare riguardo all'art. 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 5.
(Ammissione ed erogazione dei contributi)

1. Le imprese interessate ad usufruire degli incentivi di cui alla presente legge presentano, in via anticipata, alla Giunta Regionale, apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il modello dovra' contenere i dati analitici relativi all'impresa ed all'entita' e caratteristiche dei lavoratori che si intendono assumere ed indicare le attivita' e le mansioni nelle quali saranno impiegati ed i relativi processi di riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari.
3. L'ammissione ai contributi e' disposta, entro 75 giorni con deliberazione della Giunta Regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
4. Il contributo e' erogato in due rate semestrali posticipate. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo e' ridotto in relazione alle mensilita' di lavoro effettivamente prestate, qualora il rapporto di lavoro venga risolto con il licenziamento, non per giusta causa o giustificato motivo, prima dello scadere dei dodici mesi, la Giunta Regionale revoca il contributo provvedendo al recupero di quanto gia' erogato.
5. All'erogazione delle rate di contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto inserimento di soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 4.
6. Delle domande accolte la Giunta Regionale da' comunicazione alla Commissione Regionale per l'Impiego, alla competente Commissione consiliare e alla Commissione regionale pari opportunita'.
7. La Giunta Regionale puo' disporre appositi controlli.

Art. 6.
(Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato)

1. Il fondo di cui all articolo 1 della presente legge interviene altresi' al fine di agevolare la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati dalle imprese in attuazione di accordi sottoscritti tra le parti sociali a livello nazionale e/o regionale e/o provinciale. Tali accordi, volti a favorire l'avviamento al lavoro di soggetti deboli, devono essere recepiti dalla Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte ai sensi e in attuazione degli articoli 17, 23 e 25 della legge n. 56/87.
2. Per l'accesso al contributo, la trasformazione dal tempo determinato al tempo indeterminato per i soggetti interessati dovra' avvenire successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. In tal caso e' stabilito un contributo ai datori di lavoro interessati dell'importo di L. 5.000.000 per ogni rapporto di lavoro a termine instaurato in attuazione di detti accordi e trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contributo e' elevato a L. 6.000.000 se la trasformazione del contratto di lavoro riguarda manodopera femminile.
4. Per essere ammessi al contributo i datori di lavoro, di cui ai precedenti commi, devono essere altresi' nelle condizioni di cui al precedente articolo 3 ed operare nelle aree individuate dalla delibera assunta dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 3.

Art. 7.
(Ammissione ed erogazione dei contributi per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato)

1. Le imprese interessate alla trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, presentano domanda di contributo all'Amministrazione Regionale almeno 60 giorni prima della data prevista per la trasformazione del contratto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. L'ammissione ai contributi e' disposta con delibera della Giunta Regionale, entro la scadenza del contratto, secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili; all'erogazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base della documentazione che comprova l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro.
3. Delle domande accolte la Giunta Regionale da' comunicazione alla Commissione Regionale per l'Impiego, alla competente Commissione consiliare e alla Commissione Regionale pari opportunita'.
4. La Giunta Regionale puo' disporre appositi controlli.
5. Qualora il rapporto di lavoro venga risolto, prima dei dodici mesi dalla data di trasformazione, per motivi diversi da giusta causa o giustificato motivo o dimissioni la Giunta Regionale revoca il contributo provvedendo al recupero di quanto erogato.

Art. 8.
(Informazione ai soggetti interessati)

1. La Giunta Regionale, informata la Commissione Consiliare competente e la Commissione Regionale pari opportunita', entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, attiva nei confronti delle imprese minori, dell'artigianato, del commercio, del turismo e servizi, adeguata informazione circa i benefici e le procedure della stessa, i criteri di accesso e le eventuali opportunita' formative, e fornisce assistenza per la formulazione delle domande e ogni altro adempimento previsto. L'informazione verra' garantita sul territorio regionale utilizzando i servizi decentrati della Regione.
2. La Giunta Regionale, con le stesse modalita' attiva una campagna informativa rivolta all'offerta, particolarmente nelle aree e verso i soggetti definiti annualmente con delibera di cui all'articolo 3.
3. Per attuare quanto sopra la Giunta Regionale ricerchera' forme di collaborazione con le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 6 e 8 della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 2.200 milioni.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante:
a) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 di appositi capitoli aventi le seguenti denominazioni e la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicata:
"Fondo straordinario per l'occupazione", con la dotazione di L. 2.170 milioni;
"Spese per l'attivita' di informazione per l'utilizzazione del fondo", con la dotazione di L. 30 milioni;
b) riduzione di L. 2.200 milioni del capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989.
3. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Per gli esercizi finanziari 1990-1991 si provvedera', in sede di approvazione del relativo bilancio.
5. Alla determinazione del fondo ,possono altresi' concorrere eventuali entrate provenienti dallo Stato, dalla Comunita' Economica Europea, da altri Enti, anche privati, destinate alle medesime finalita'.
6. La Giunta Regionale e' autorizzata, con la delibera di cui al precedente articolo 3, comma 2, a ripartire le disponibilita' esistenti sul fondo fra gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge.

Art. 10.
(Disposizioni finali)

1. I contributi di cui alla presente legge sono suscettibili di ulteriore aumento qualora si realizzino nelle aree di intervento dei programmi comunitari.
2. La Giunta Regionale e' autorizzata a proporre al Consiglio Regionale i provvedimenti conseguenti.
3. La Giunta Regionale verifichera' semestralmente con le parti sociali lo stato di attuazione della presente legge assumendo e/o proponendo al Consiglio Regionale gli eventuali provvedimenti necessari.
4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre analoghe agevolazioni intese a favorire l'occupazione.