Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 agosto 1989, n. 52.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana.

(B.U. 30 agosto 1989, n. 35)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), secondo comma, dell'articolo 1, relative al divieto di aprire coltivare cave di qualsiasi natura, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni mc. di materiale rimosso, cosi' come previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n.46.
3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera b) secondo comma, dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare l'attivita' venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere c), d), f) e g), relative ai divieti di:
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole;
f) esercitare attivita' sportive e ricreative con mezzi meccanici fuori strada;
g) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, tranne che per lo svolgimento delle attivita' agricole o delle attivita' di vigilanza o di soccorso;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, cosi' come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
5. Le violazioni alle norme di cui alle lettere e) e h) del secondo comma dell'articolo 1, relative ai divieti di:
e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole e della fruibilita' del Parco;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi; comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, cosi' come previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46.
6. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, lettere a) e b), relative ai divieti di:
a) edificare nelle zone di dissesto o potenziale dissesto geologico e idrogeologico;
b) introdurre allevamenti animali di tipo industriale intensivo;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.
7. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, lettere c) e d), relative ai divieti di:
c) danneggiare i massi erratici;
d) apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attivita' economiche e di fruizione che svolgono nell'area del Parco;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, oltre l'obbligo della demolizione nel caso di cui alla lettera d).
8. Le violazioni alle norme previste nel Regolamento di navigazione di cui all'articolo 5 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.
9. Gli interventi in materia forestale eseguiti in difformita' da quanto previsto all'articolo 6 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
10. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 7, lettere a), b), c) e d), relative ai divieti di:
a) effettuare ogni dissodamento o drenaggio che non sia finalizzato al recupero naturalistico della Palude dei Mareschi;
b) utilizzare antiparassitari sulle colture di pioppo;
c) sfalciare la vegetazione erbacea e palustre, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni naturali della Palude dei Mareschi;
d) introdurre specie vegetali non autoctone; nell'area classificata come Riserva naturale speciale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
11. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2.

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.