Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 agosto 1989, n. 50.

Disciplina e sviluppo dell'agriturismo.

(B.U. 30 agosto 1989, n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Titolo I. Generalita'

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra citta' e campagna, incrementare le potenzialita' dell'offerta turistica piemontese.

Art. 2.
(Definizione di attivita' agrituristiche)

1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
2. Rientrano tra tali attivita':
a) dare ospitalita' in alloggi agrituristici e anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attivita' ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda, disgiuntamente o congiuntamente alle attivita' di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime della azienda agricola, anche attraverso lavorazioni esterne.

Titolo II. Disciplina dell'attivita' agrituristica

Art. 3.
(Alloggi agrituristici e spazi per campeggio)

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalita' ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalita'.
3. L'ospitalita' puo' essere fornita in un massimo di sei camere per una capacita' ricettiva non superiore a dodici posti letto.
4. Negli alloggi agrituristici devono essere assicurati i servizi minimi di ospitalita' compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola.
6. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan, in relazione alle esigenze locali il Comune puo' consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 3°, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, previa verifica che le aziende agricole abbiano una estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Art. 4.
(Requisiti tecnici ed igienicosanitari)

1. I locali destinati all'esercizio di alloggio agrituristico devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal Regolamento igienico-edilizio comunale.
2. Per gli insediamenti di non piu' di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola. Per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 e successive modificazioni.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e del relativo Regolamento di esecuzione del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 5.
(Utilizzazione di edifici e di aree)

1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso.
2. Nei Comuni individuati nel programma di cui al successivo art. 9 della presente legge possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche anche gli edifici esistenti nei borghi o in centri abitati destinati alla propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.
3. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, restano ferme le norme urbanistiche, ambientali e paesistiche vigenti.
4. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attivita' agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
5. Per l'esercizio delle attivita' agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonche' gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformita' alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attivita' agrituristica.

Art. 6.
(Domanda di autorizzazione)

1. L'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui al comma 2 del precedente art. 2 della presente legge e' soggetto ad autorizzazione comunale.
2. La sola ospitalita' in spazi aperti di campeggiatori dotati di non piu' di tre tende o caravan e' soggetta a semplice comunicazione al Comune.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare l'attivita' agrituristica e deve indicare: le generalita' del richiedente, le attivita' che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico, la capacita' ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori offerti, i periodi di esercizio dell'attivita', le tariffe che si intendono praticare.
4. Con la domanda e' altresi' richiesta l'iscrizione all'elenco degli abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche.
5. La domanda deve essere corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attivita'.

Art. 7.
(Iscrizioni nell'elenco degli abilitati e rilascio dell'autorizzazione)

1. E' delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attivita' agrituristiche.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di esercizio e dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati il Comune accerta che il richiedente:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge;
b) non abbia riportato nel triennio con sentenza passata in giudicato condanne per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515, 517 del Codice Penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali a meno che abbia ottenuto la riabilitazione;
c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale;
d) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Per gli stessi fini di cui al precedente comma 2 il Comune accerta altresi' che:
a) le attivita' per cui e' richiesta l'autorizzazione rientrino nei limiti previsti dalla presente legge;
b) i locali, gli spazi aperti, i servizi, le attrezzature e gli arredi abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge. Per i profili igienico-sanitari il Comune acquisisce parere favorevole dell'Autorita' sanitaria competente.
4. Il Sindaco decide circa la domanda di iscrizione nell'elenco degli abilitati e di autorizzazione all'esercizio di attivita' agrituristica entro 90 gg. dalla sua presentazione.
5. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati: il titolare, le attivita' che possono essere esercitate, i limiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita', le dotazioni ricettive e di servizi.
6. Col medesimo provvedimento il Sindaco rilascia altresi' l'autorizzazione igienico-sanitaria di cui all'art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112.
7. E' fatta salva la facolta' da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' agrituristiche di svolgere altresi' attivita' di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attivita'.
8. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
9. Il Comune da' immediata comunicazione alla Provincia dell'iscrizione nell'elenco abilitati e del rilascio dell'autorizzazione, nonche' delle diffide, sospensioni, cancellazioni, revoche e cessazioni. Sulla base di tali comunicazioni la Provincia tiene un elenco aggiornato di coloro che svolgono attivita' agrituristiche e lo trasmette annualmente alla Regione.

Art. 8.
(Rinvio a norme generali per le ricettivita')

1. All'esercizio delle attivita' agrituristiche si applicano le norme comuni previste dal Titolo VII della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo III. Programmazione dello sviluppo dell'attivita' agrituristica

Art. 9.
(Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale nonche' delle previsioni del piano di sviluppo regionale, approva su proposta della Giunta Regionale il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.
2. Il programma ha validita' triennale e puo' essere modificato e integrato nel corso del triennio di validita' dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Il programma ed eventuali modificazioni ed integrazioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo sul territorio regionale sulla base di specifiche analisi relative all'andamento e alle previsioni di sviluppo del settore;
b) individua le zone di prevalente interesse agrituristico. In tali zone, qualora necessario dovra' essere fornita l'applicazione di programmi finalizzati alla diminuzione dell'uso di prodotti chimici in agricoltura, anche individuandole fra le priorita' per gli interventi di lotta fitopatologica integrata, previsti dalle vigenti o future normative regionali;
c) individua i Comuni nei cui centri abitati o borghi possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comuni limitrofi;
d) definisce gli indirizzi e le modalita' di promozione della domanda agrituristica e di valorizzazione e propaganda delle risorse agrituristiche, anche con riferimento all'attivita' delle Aziende di promozione turistica, in raccordo con il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento della promozione turistica previsto dalla legge regionale 22 maggio 1987, n. 29;
e) individua, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche e le organizzazioni di cooperative agricole maggiormente rappresentative, le iniziative di studio, ricerca e formazione professionale, nonche' le relative modalita' di attuazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8;
f) definisce le modalita' e i criteri per la verifica dell'efficacia delle azioni svolte nell'anno precedente dai vari soggetti in relazione alle finalita' della presente legge;
g) individua i fabbisogni finanziari per la realizzazione del programma, indica le previsioni di intervento finanziario di massima da parte della Regione, articolate nei campi di intervento di cui al successivo art. 10 della presente legge e definisce i criteri di riparto tra le Province di fondi regionali per lo sviluppo dell'agriturismo.
4. Il programma e' redatto sulla base delle proposte degli Enti locali e tenendo conto delle indicazioni delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative operanti nella Regione, nonche' delle proposte delle Autorita' di gestione delle Riserve e dei Parchi naturali e dell'E.S.A.P. Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente e suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) la previsione sulle potenzialita' agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Il programma e' trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art. 10.
(Programmi agrituristici provinciali)

1. Le Province concorrono alla predisposizione e all'attuazione del programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali e a tal fine:
a) formulano e trasmettono alla Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le proposte per la redazione del programma regionale agrituristico: tali proposte sono predisposte sentite le indicazioni programmatiche delle Comunita' Montane e specificano gli elementi previsti dall'art. 9, comma 4, della presente legge, nonche' le linee e le priorita' di intervento per le aree di competenza e gli eventuali programmi integrati di sviluppo agrituristico;
b) predispongono il programma annuale di intervento di sviluppo agrituristico;
c) concedono finanziamenti di cui al Titolo IV della presente legge.
2. La Provincia formula le proposte, dispone il programma e concede finanziamenti di cui al comma precedente, sentita la Commissione provinciale per l'agriturismo. Entro 60 giorni la Provincia nomina la Commissione provinciale per l'agriturismo della quale in ogni caso devono far parte:
a) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;
b) un rappresentante dell'A.N.C.I.;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante scelto d'intesa fra le associazioni ambientalistiche operanti sul territorio.
3. In caso di inerzia dell'Ente delegato alla predisposizione e all'attuazione del programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, il Presidente della Giunta Regionale puo' invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale, provvede direttamente la Giunta Regionale.

Titolo IV. Incentivi per lo sviluppo dell'agriturismo

Art. 11.
(Incentivi per le strutture turisticoricettive nelle aziende agrituristiche)

1. E' delegata alle Province la concessione di finanziamenti agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2 della presente legge per:
a) la realizzazione nelle aziende agricole di alloggi agrituristici e di spazi per campeggio;
b) la realizzazione nelle aziende agricole o a diretto servizio delle aziende agricole di impianti e attrezzature per attivita' ricreative e culturali dei turisti;
c) la realizzazione nelle aziende agricole di strutture per la somministrazione di cibi e bevande;
d) la realizzazione nelle aziende agricole delle opere di cui al successivo art. 12 della presente legge.
2. I finanziamenti per gli incentivi di cui al comma precedente sono concessi nelle seguenti misure:
a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 1.500.000 per posto letto per la realizzazione di alloggi agrituristici e fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 1.000.000 per piazzola per la realizzazione di spazi per campeggio di cui al comma 1, lett. a);
b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 10.000.000 per la realizzazione di impianti ed attrezzature per attivita' ricreative e culturali, di cui al comma 1, lett. b);
c) contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 10.000.000 per la realizzazione di strutture per la somministrazione di cibi e bevande, di cui al comma 1, lett. c).
Sono ammissibili a contributo le spese relative alla
realizzazione di opere murarie ed impianti fissi e all'acquisto di attrezzature ed arredi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi con le seguenti priorita':
a) coltivatori diretti iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 18 oppure in possesso dei requisiti di coltivatore diretto a titolo principale accertati ai sensi della deliberazione del C.R. n. 45-6597 del 3 agosto 1983, oppure della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
b) conduttori iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 18, oppure in possesso dei requisiti di conduttore a titolo principale accertati ai sensi della deliberazione del C.R. n. 45-6597 del 3 agosto 1983;
c) altri imprenditori agricoli.
4. Gli imprenditori agricoli a titolo principale che rientrano nelle condizioni stabilite dalla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44, in applicazione dell'art. 16 del Regolamento C.E.E. n. 797/85 hanno la facolta' di avvalersi dei finanziamenti concessi dalla presente legge ovvero, in alternativa, di quelli previsti all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 punto 2.1. del relativo allegato.

Art. 12.
(Incentivi per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Sono concessi agli aventi diritto di cui all'art. 11 della presente legge ulteriori contributi nella misura dei 2/3 della spesa ammissibile per opere e attrezzature finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi agrituristici.
2. La Giunta Regionale, informate le Commissioni consiliari competenti, emana apposita deliberazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
(Incentivi per programmi integrati agrituristici)

1. E' delegata alle Province la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi previsti nell'ambito di programmi integrati di sviluppo agrituristico e riguardanti la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture realizzate sul territorio a servizio delle aziende agrituristiche e che siano dirette a migliorare la qualita' del soggiorno e tempo libero da parte dei turisti.
2. Per gli incentivi di cui al comma precedente possono essere concessi a Comuni, Comunita' Montane, Enti pubblici, societa' e consorzi a prevalente partecipazione pubblica, associazioni che senza scopo di lucro svolgono attivita' di interesse agrituristico, consorzi e cooperative aventi finalita' agrituristiche contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammissibile per le opere murarie e impianti fissi e fino al 30% della spesa ammissibile per acquisto di attrezzature ed arredi con un massimo totale di contributo di L. 100.000.000.

Art. 14.
(Incentivi all'attivita' delle associazioni agrituristiche)

1. La Regione puo' concedere finanziamenti annuali a ciascuna delle associazioni agrituristiche regionali emanazioni delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in tutte le Province del Piemonte.
2. A tale scopo le associazioni presentano annualmente alla Regione apposito programma di assistenza alle aziende agrituristiche, divulgazione, coordinamento, programmazione nel campo agrituristico e collaborazione con gli Enti interessati.

Art. 15.
(Presentazione delle domande e concessione di finanziamenti)

1. Le domande per la concessione di finanziamenti di cui agli artt. 11, 12 e 13, devono essere presentate alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno corredate da:
a) relazione illustrativa sull'intervento proposto;
b) progetto esecutivo;
c) relazione tecnica;
d) dettagliato preventivo di spesa.
2. Per ciascuna iniziativa per cui e' richiesto il finanziamento la Provincia accerta:
a) la rispondenza alle previsioni del programma regionale e provinciale di sviluppo agrituristico e alle previsioni di piani e programmi locali;
b) l'idoneita' tecnica;
c) la congruita' dei prezzi.
3. La Provincia definisce il programma annuale di intervento per lo sviluppo dell'agriturismo e la concessione dei finanziamenti previsti agli artt. 11, 12 e 13, sentita la Commissione provinciale per l'agriturismo di cui all'art. 10 della presente legge.
4. Per quanto concerne i termini di ultimazione delle opere, il vincolo di destinazione, la liquidazione dei finanziamenti, la non cumulabilita' dei contributi e quant'altro specificatamente previsto dalla presente legge, per la concessione dei finanziamenti di cui agli artt. 11, 12 e 13 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 27.

Titolo V. Norme finanziarie e finali

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al Titolo IV, artt. 11, 12 e 13 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 170.000.000, alla quale si fa fronte mediante l'utilizzazione di una disponibilita' di pari importo sul capitolo 12500 del bilancio per l'anno 1989; nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Assegnazione di fondi alle Province per la concessione di contributi per lo sviluppo dell'agriturismo".
2. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della presente legge e' autorizzata una spesa di L. 30.000.000 per l'anno 1989, cui si fa fronte mediante l'utilizzazione di pari importo sul capitolo 12500 del bilancio per l'anno 1989; nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi alle Associazioni agrituristiche regionali per attivita' di promozione dell'agriturismo".
3. I criteri di riparto dei fondi alle Province sono stabiliti dal Consiglio Regionale.
4. I fondi regionali assegnati alle Province ai sensi della presente legge risultano aggiuntivi rispetto ai fondi stanziati dalle Province per lo sviluppo dell'agriturismo in base a risorse proprie.
5. Le spese per gli anni 1990 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 17.
(Sanzioni)

1. La mancata osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta la sospensione dell'autorizzazione comunale per un periodo di tempo pari a 12 mesi; in caso di recidiva, la revoca definitiva dell'autorizzazione.

Art. 18.
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 1989 le domande, di cui all'art. 15, comma 1, devono essere presentate entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 19.
(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IV art. 10, 11 e 12 della legge regionale 15 aprile 1985, ,n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".