Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 agosto 1989, n. 47.

Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi.

(B.U. 23 agosto 1989, n. 34)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutti i titolari di allevamenti di cinghiali e relativi ibridi di denunciarne la presenza agli uffici veterinari delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.
L'autorizzazione di cui all'articolo 27 della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 e successive integrazioni, viene rilasciata esclusivamente per l'allevamento di cinghiali e relativi ibridi a scopo alimentare.
E' vietata la vendita di cinghiali o ibridi per scopi venatori e di ripopolamento.
L'autorizzazione di cui sopra e' concessa previa verifica, da parte dei competenti Servizi veterinari, dei requisiti igienici e strutturali dell'impianto, con particolare riferimento all'idoneita' della recinzione.

Art. 2.

I movimenti degli animali dovranno essere riportati in un apposito registro di allevamento, vidimato dalla U.S.S.L. di competenza, da esibirsi a richiesta dei Servizi di vigilanza.
Ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, il veterinario della competente U.S.S.L. accertera' al momento del carico, prima del trasporto, che i cinghiali o loro ibridi siano destinati unicamente ad impianti di macellazione o allevamenti regionali regolarmente autorizzati.

Art. 3.

A far data dall'emanazione della presente legge ed entro giorni 60, tutti i soggetti presenti in allevamento, di eta' inferiore all'anno, dovranno essere identificati mediante tatuaggio all'orecchio sinistro riportante:
sigla della Provincia,
codice ISTAT del Comune ove ha sede l'azienda,
numero di certificazione dell'azienda.
La marchiatura mediante tatuaggio auricolare e' obbligatoria per tutti i capi nati o introdotti in allevamento entro il 40° giorno di eta'.
Il tatuaggio avviene a cura dei proprietari.

Art. 4.

La vigilanza degli allevamenti di cinghiali ed ibridi ed i controlli sull'applicazione del tatuaggio, sono svolti dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. e dalle guardie venatorie provinciali che, nell'occasione di periodici sopralluoghi, appongono il visto sul registro di allevamento.

Art. 5.

Per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge e' prevista una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione all'allevamento rilasciata ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 e successive integrazioni.