Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 24 luglio 1989, n. 44.

Comandi temporanei.

(B.U. 2 agosto 1989, n. 31)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Per il periodo di un anno decorrente dall'inizio del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per straordinarie esigenze di funzionamento dei settori regionali, e' consentito adottare provvedimenti di comando per le qualifiche 2a, 3a, 4a e 6a, anche in sovrannumero alla dotazione organica delle singole qualifiche.
2. I comandi previsti dal precedente comma non sono rinnovabili e possono essere adottati nel limite massimo del 5% dell'organico effettivo per le qualifiche 6a e 4a, nonche' nel limite massimo del 7% per le qualifiche 3a e 2a complessivamente considerate.
Il quinto comma dell'articolo 29 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e' abrogato.
3. Per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalita' il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti della Regione e degli Enti locali nonche' quello degli Enti del comparto Sanita' secondo la vigente normativa contrattuale, puo' prestare servizio presso altri Enti del comparto e Enti del comparto Sanita', per un numero di ore non inferiore a 20 mensili; in ogni caso e' necessario il consenso dell'Amministrazione di appartenenza, di quella di utilizzo e del dipendente; i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione di utilizzo.

Art. 2.

1. La spesa per l'attuazione della presente legge, prevista in L. 600 milioni, per l'anno 1989, trova copertura con gli stanziamenti previsti al capitolo 240 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989.
2. Per l'anno finanziario 1990 si provvedera' in sede di predisposizione del relativo bilancio.