Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 18 luglio 1989, n. 41.

Disciplina delle professioni turistiche.

(B.U. 26 luglio 1989, n. 30)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte disciplina l'esercizio delle professioni turistiche secondo i principi stabiliti dall'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, al fine di garantire la tutela dell'utente e il corretto sviluppo delle attivita' turistiche.

Art. 2.
(Figure professionali)

1. E' guida turistica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
3. E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche quale individuato dal presente articolo.
4. E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
5. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali.
6. E' accompagnatore naturalistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche.
7. E' accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.

Art. 3.
(Obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attivita')

1. L'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune ai sensi dell'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza indicando la professione che intende esercitare e corredarla della seguente documentazione:
a) certificato generale del casellario giudiziale;
b) certificato medico, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione;
c) attestato di iscrizione negli elenchi degli idonei all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 4 della presente legge.
3. L'autorizzazione e' concessa con l'osservanza del disposto dell'art. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e deve indicare la professione per la quale e' rilasciata con le eventuali specializzazioni e limitazioni.
4. L'autorizzazione ha validita' annuale ed e' rinnovata dietro presentazione di domanda; alla scadenza di ogni triennio per il rinnovo dell'autorizzazione deve inoltre essere presentato il certificato medico di cui al comma 1, lett. b).
5. Ferme restando le competenze dell'Autorita' di pubblica sicurezza, l'autorizzazione e' sospesa fino a 6 mesi o revocata dal Comune quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuto diminuzione della capacita' del titolare o per altre cause, il provvedimento sia ritenuto necessario o utile nell'interesse del turismo.
6. L'autorizzazione e' altresi' revocata allorche' l'interessato perda uno dei requisiti in base ai quali venne
rilasciata.
7. La sospensione o revoca dell'autorizzazione puo' essere disposta per i motivi sopra indicati anche su richiesta della Provincia.
8. Il Comune deve comunicare alla Provincia i provvedimenti di rilascio, sospensione o revoca delle autorizzazioni per le professioni di cui alla presente legge.
9. L'uso delle qualifiche di istruttore nautico, animatore turistico, accompagnatore naturalistico, accompagnatore di turismo equestre e' riservato a coloro che sono iscritti negli elenchi degli idonei all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 4.

Art. 4.
(Accertamento dell'idoneita' tecnicoprofessionale)

1. L'accertamento dell'idoneita' tecnico-professionale di coloro che intendono esercitare le professioni turistiche indicate all'art. 2 della presente legge e' delegato alla Provincia.
2. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli idonei all'esercizio delle professioni turistiche, in cui viene specificata la professione, la localita' e il territorio di riferimento dell'attivita', la specializzazione, le lingue straniere conosciute; negli elenchi viene altresi' annotato se gli iscritti sono titolari di autorizzazione di esercizio efficace o se l'autorizzazione non e' stata rinnovata, e' stata sospesa o revocata.
3. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per decesso o per la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti per ottenere l'idoneita' tecnico-professionale o per sanzione amministrativa pronunciata contestualmente alla sanzione per causa di particolare gravita'.
4. Chi intende essere iscritto negli elenchi di cui al comma 2 deve farne domanda alla Provincia indicando la professione che intende esercitare, la localita' e il territorio di riferimento dell'attivita', la specializzazione, le lingue straniere conosciute e allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5, nonche' ricevuta di versamento alla Provincia del contributo per il concorso alle spese di accertamento previsto dall'art. 239 del R.D.L. 6 maggio 1940, n. 635, nella misura di L. 30.000.
5. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 2 la Provincia accerta che gli interessati possiedano i seguenti requisiti:
a) frequenza con esito favorevole di corso di formazione professionale organizzato o riconosciuto dalla Regione, oppure di corso organizzato secondo le rispettive competenze tecniche, previa intesa con la Regione, dalle Federazioni del CONI;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunita' Economica Europea;
c) idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato medico rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
d) diploma di scuola media superiore per le professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico e animatore turistico, o assolvimento degli obblighi scolastici per le altre professioni;
e) compimento del 18° anno di eta'.
6. In mancanza del requisito di cui al comma 5, lett. a) la Provincia sottopone il richiedente ad una prova di esame avanti la Commissione nominata ai sensi dell'art. 6.
7. Coloro per i quali il possesso dei requisiti tecnico-professionali e' gia' stato accertato ai sensi dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217, sono iscritti, a domanda, negli elenchi di cui al comma 2 prescindendo dagli accertamenti di cui ai commi 5 e 6.

Art. 5.
(Programmi dei corsi e degli esami)

1. La Giunta Regionale approva i programmi dei corsi di formazione e degli esami per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-professionale di ciascuna delle professioni disciplinate dalla presente legge.
2. I programmi indicano le materie e le modalita' della formazione e degli esami, prevedendo che venga accertato tra l'altro il possesso delle seguenti conoscenze e capacita' professionali prescritte dall'art. 11, comma 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217: per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o piu' lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della o delle localita' in cui dovra' essere esercitata la professione; per gli accompagnatori turistici, oltre all'esatta conoscenza di una o piu' lingue straniere, adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonche' dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica.

Art. 6.
(Commissione esaminatrice)

1. Per l'accertamento dell'idoneita' prevista dall'art. 4 comma 5 la Provincia nomina una Commissione d'esame composta da:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario della Provincia;
c) un rappresentante dell'organizzazione professionale maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
d) tre esperti nelle materie indicate dal programma di esame;
e) un docente per ciascuna delle lingue straniere, qualora queste siano previste nel programma di esame.
2. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, e' nominato un membro supplente.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.
4. Le Commissioni durano in carica un triennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 7.
(Limiti d'applicazione della legge)

1. Non e' soggetto agli obblighi della presente legge:
a) chi svolge l'attivita' d'interprete direttamente a favore di Amministrazioni pubbliche o aziende private, in qualita' di dipendente delle stesse;
b) chi, con particolare qualificazione e specializzazione nella traduzione simultanea o consecutiva, presta la propria attivita' in occasione di congressi, conferenze o convegni;
c) chi, come direttore o dipendente qualificato, svolge per un'agenzia di viaggio e turismo l'accoglienza dei clienti dell'agenzia stessa nei porti, aeroporti, stazioni di partenza dei mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza e l'accompagnamento dei clienti dell'agenzia nelle escursioni e viaggi da essa organizzati;
d) chi svolge in modo non professionale le attivita' disciplinate dalla presente legge a favore dei soci e degli assistiti degli Enti ed organismi di carattere associativo che operano nel settore del turismo e del tempo libero di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
e) chi svolge le attivita' disciplinate dalla presente legge alle dirette dipendenze di Enti pubblici nell'ambito dell'espletamento dei loro compiti di istituto;
f) chi svolge attivita' di accompagnamento e di assistenza nei pellegrinaggi a santuari e luoghi di culto organizzati dalle associazioni ed organizzazioni aventi finalita' religiose e operanti senza scopo di lucro a livello regionale o pluriregionale.

Art. 8.
(Organizzazione dei servizi turistici)

1. Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale sono iscritti in elenchi approvati ed aggiornati dalla Provincia.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al primo comma gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano un organico e delle strutture e attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attivita' che intendono svolgere.
3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Provincia e deve indicare: servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti professionali che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalita' di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l'attivita'.

Art. 9.
(Formazione professionale)

1. La Regione provvede alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge secondo gli obiettivi, i principi e le procedure della L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale" e successive modificazioni.
2. L'ammissione ai corsi organizzati ai sensi del comma precedente puo' essere subordinata al superamento di una prova attitudinale.

Art. 10.
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla presente legge per la prestazione dei servizi turistici di competenza devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate di concerto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalle medesime comunicate alla Provincia.

Art. 11.
(Norma transitoria)

1. Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono in possesso della licenza per l'esercizio della professione di guida turistica e corriere rilasciata in Piemonte ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, conseguono di diritto l'iscrizione negli elenchi provinciali di cui all'art. 4 ed il rinnovo dell'autorizzazione dell'esercizio di cui all'art. 3 per le corrispondenti professioni.

Art. 12.
(Compensi alle Commissioni esaminatrici)

1. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici di cui all'art. 6 sono corrisposte le indennita' di presenza nella misura prevista dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 per la partecipazione alle sedute delle Commissioni provinciali.
2. Il trattamento di cui al comma precedente si applica altresi' ai componenti delle Commissioni esaminatrici provinciali previste dall'art. 9 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque eserciti nell'ambito del territorio della Regione le attivita' disciplinate dalla presente legge sprovvisto della prescritta autorizzazione oppure utilizzando qualifiche professionali per le quali non risulta iscritto nei rispettivi elenchi provinciali e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000.
2. La violazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 240.000.
3. L'applicazione di tariffe superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 11 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 150.000. Nel caso di recidiva puo' essere rifiutato il rinnovo della autorizzazione.
4. L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 4 della presente legge da parte di organismi che non ne siano iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 150.000 a carico di ciascun componente.
5. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 20.000 a L. 200.000.
6. In caso di recidiva nella violazione delle norme della presente legge o nel caso che la licenza sia stata negata, sospesa o revocata i limiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiati.

Art. 14.
(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689.
2. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione, che determina l'entita' delle sanzioni e riscuote i relativi proventi, che vengono introitati sul Capitolo d'entrata del Bilancio 1989 corrispondente al Capitolo 2330 dello Stato di Previsione dell'entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1988.

Art. 15.
(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze dell'Autorita' di P.S. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' disciplinate dalla presente legge sono esercitate dal Comune.