Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 luglio 1989, n. 39.

Disposizioni urgenti per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 19 luglio 1989, n. 29)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. Nelle discariche di 1a categoria pubbliche e private e negli impianti di termodistruzione per rifiuti solidi urbani, operanti nel territorio regionale, e' fatto divieto di smaltire rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e rifiuti speciali ospedalieri assimilati agli urbani ai fini dell'incenerimento, provenienti da altre Regioni, fatti salvi i contratti di data certa, regolarmente registrati entro il 31 maggio 1989, che saranno portati a conoscenza della Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Nelle sedi autorizzate allo stoccaggio provvisorio in conto terzi operanti nel territorio regionale e' fatto divieto di effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private di altre Regioni.

Art. 3.

1. Fino all'aggiornamento delle norme integrative e di attuazione delle leggi statali sullo smaltimento dei rifiuti e relative procedure di controllo, la Giunta Regionale e' autorizzata ad impartire disposizioni ai soggetti che gestiscono impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio regionale al fine di ottenere la migliore razionalizzazione territoriale dell'organizzazione dei servizi di smaltimento.

Art. 4.

1. Le violazioni ai divieti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 5 milioni e con la sospensione dell'attivita' autorizzata per un periodo fino a tre mesi oppure con la revoca dell'autorizzazione in caso di reiterata violazione.

Art. 5.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.