Legge regionale 16 maggio 1989, n. 30. Modifiche della L.R. 13 agosto 1979, n. 41, concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte. (B.U. 24 maggio 1989, n. 21) Alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 41 "Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte" sono apportate le modifiche di cui agli articoli successivi. L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
Il comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
All'art. 7, comma 2, sono soppresse le parole: "e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline". L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
All'art. 11 e' aggiunto il seguente comma:
"E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci in tutte le sue specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, e accompagna le stesse su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista ed in escursioni con gli sci che non comportino difficolta' che richiedono l'uso di tecniche e materiali alpinistici".
"La Commissione e' rinnovata annualmente e i suoi componenti possono essere riconfermati".
Al comma 11 dell'art. 6 la parola "precedente" e' sostituita dalla parola "presente".
"Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate di concerto tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalle medesime comunicate alla Provincia".
"Coloro che sono titolari di licenza o di titolo di idoneita' per l'esercizio dell'insegnamento dello sci rilasciato in altri Stati o Regioni italiane e che intendono esercitare la professione in Piemonte trasferendovi la residenza, possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 15 previo accertamento che il richiedente sia in possesso di titolo di idoneita' tecnico-professionale rilasciato dalle competenti Autorita' del territorio di provenienza, equipollente a quello richiesto per la Regione Piemonte. Per coloro che provengono da altre Regioni italiane o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, tale titolo e' costituito dalla partecipazione ai corsi di formazione e dal superamento degli esami previsti dalle leggi regionali o provinciali che disciplinano l'insegnamento dello sci, oppure dal superamento dell'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del R.D. 6 maggio 1940, n. 630".