Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 8 maggio 1989, n. 29.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990.

(B.U. 17 maggio 1989, n. 20)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali di cui all'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988.
2. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti del personale in servizio presso la Regione, nonche' del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) di cui alla L.R. 24 aprile 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) di cui alla L.R. 5 marzo 1987, n. 12 e degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di cui alle LL.RR. n. 28 e n. 29 del 5 aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni della presente legge si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

Art. 2.
(Formazione del personale)

1. Per il miglior assolvimento delle finalita' istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Regione e gli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunita'.
2. Alle iniziative derivanti dalle direttive emanate dal Ministro per la Funzione Pubblica ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 395/1988, possono partecipare i dipendenti della Regione, la quale provvedera' a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai dipendenti partecipanti al corso, con le modalita' che seguono:
a) la partecipazione a ciascun corso e' comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'Amministrazione;
b) a parita' di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.
3. I dipendenti che, in base ai programmi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'Amministrazione li iscrive, sono considerati in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
4. Le attivita' di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio da valutare secondo le norme in materia di ordinamento del personale.
5. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dell'Ente.

Art. 3.
(Diritto allo studio)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti modalita':
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita superiore;
b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'Amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di servizio, da valutare secondo le norme in materia di ordinamento del personale.
6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma 2 e' tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come congedo straordinario non retribuito per motivi personali.
7. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo.
8. La lettera i) del 1° comma dell'art. 18 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, e' abrogata.

Art. 4.
(Congedo ordinario)

1. Il congedo ordinario e' stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.
2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non inferiore ai quindici giorni.
3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche in un secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.
5. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
6. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.
7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennita' di missione per la durata del viaggio.
8. La ricorrenza del Santo Patrono della citta' ove ha sede l'ufficio, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.
9. L'art. 17 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, cosi' come integrato dall'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5, e' abrogato. Sono fatte salve le abrogazioni disposte dall'art. 17 medesimo.

Art. 5.
(Trattamento di missione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' di cui alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 e successive modificazioni.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990 in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici Istat, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.
8. Al personale inviato in missione fuori sede le Amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.
9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente articolo, le norme previste dalla legge regionale n. 74 del 5 dicembre 1978 e successive modificazioni.
10. Per le missioni effettuate tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge il dipendente ha facolta' di optare tra il trattamento economico previsto dalla presente legge e quello previsto dalla L.R. 74/1979 e successive modificazioni.

Art. 6.
(Indennita' integrativa speciale nella 13a mensilita')

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.
2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 e' proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non competa in misura intera.

Art. 7.
(Assemblee del personale)

1. I dipendenti della Regione e degli Enti di cui al 2° comma del precedente art. 1 hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti stabiliti dal 3° comma dell'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5.
2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'Amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative.
5. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'Amministrazione, d'intesa con i promotori dell'assemblea.
6. L'art. 27 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, e abrogato.

Art. 8.
(Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio)

1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dall'Amministrazione Regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali. L'Amministrazione Regionale terra' conto degli atti di indirizzo che il Ministro per la Funzione Pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanera' in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonche' alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi.
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, l'Amministrazione Regionale, determina con legge regionale le dotazioni organiche del personale. Con i provvedimenti previsti dalla L.R. 42/1986, la Regione determinera' anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio.
3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 9.
(Norma finanziaria)

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1989, con le disponibilita' esistenti sui relativi capitoli di bilancio.