Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 marzo 1989, n. 16.

Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative.

(B.U. 29 marzo 1989, n.13)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
All. A.

Titolo I. Norme generali

Art. 1.

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di indirizzo e coordinamento e di controllo con il metodo della programmazione, in base al disposto degli artt. 4 e 73 dello Statuto e dell'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine la Regione adotta il Piano Regionale di Sviluppo di cui agli artt. 74 e 75 dello Statuto e i piani territoriali e di settore in cui esso si articola e specifica.

Art. 2.

La programmazione regionale e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio Regionale e dalla Giunta, secondo quanto disposto dalla L.R. 19 agosto 1977, n. 43, cosi' come modificata dalla presente legge.
Le Province, i Comuni e le Comunita' Montane partecipano alla programmazione regionale, secondo le norme del Titolo II della presente legge.

Art. 3.

Il Piano Regionale di Sviluppo e i piani di settore sono atti prescrittivi, che pongono vincoli, indirizzi e parametri per le attivita' proprie della Regione, degli Enti ed aziende direttamente ed indirettamente dipendenti dalla Regione, o ad essa collegati, degli Enti locali e delle Comunita' Montane per le materie delegate dalla Regione e di ogni altro soggetto operante nel territorio regionale, nei limiti in cui sia consentito alla legislazione regionale. Ad esso si puo' derogare solo sulla base di specifiche previsioni legislative.
Qualora approvati con legge regionale, i piani sono direttamente vincolanti l'attivita' degli Enti locali nelle materie di cui all'art. 117, primo comma e capoverso della Costituzione.
In ogni caso il Piano Regionale di Sviluppo e i documenti e i piani in cui si articola costituiscono criterio di buona amministrazione per le attivita' degli Enti locali e degli altri Enti pubblici e quadro di riferimento per le aziende a partecipazione pubblica e per i privati.
L'efficacia dei piani territoriali e' stabilita dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche.
Il Piano Regionale di Sviluppo o quelli di settore, anche adottati in specificazione di piani nazionali, prevedono la realizzazione di opere ed infrastrutture di rilievo regionale, alla quale gli Enti locali possono essere chiamati a concorrere, previa intesa, con risorse proprie anche finanziarie.
Il provvedimento regionale di approvazione del piano specifica le modalita' del concorso di cui al comma precedente.

Art. 4.

La Regione esercita direttamente le attivita' amministrative connesse all'esercizio della programmazione e della pianificazione territoriale e che costituiscono garanzia dell'efficacia dei piani e dell'effettivita' della loro applicazione.
Esercita altresi' direttamente quelle attivita' amministrative immediatamente rilevanti per l'intero territorio regionale, o che, incidendo immediatamente sulla tutela o sul soddisfacimento di diritti o di interessi diffusi, richiedono interventi unitari o indivisibili.
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative diverse da quelle di cui ai commi precedenti, delegandole, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, alle Province, ai Comuni singoli o associati e alle Comunita' Montane, determinandone le modalita' e gli indirizzi.

Art. 5.

La Regione rende effettivo lo svolgimento delle funzioni delegate e sub-delegate, assegnando agli Enti delegatari i mezzi finanziari e il personale necessari.

Titolo II. Concorso alla programmazione regionale

Art. 6.

Le Province, le Comunita' Montane e i Comuni partecipano alla programmazione socio-economica e alla pianificazione territoriale secondo i principi di cui ai successivi commi.
Le Province per quanto di loro competenza territoriale:
a) partecipano, sulla base degli indirizzi indicati dalla Regione, alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo e delle sue specificazioni e articolazioni, nonche' degli atti di programmazione settoriale di livello regionale;
b) partecipano, sulla base degli indirizzi indicati dalla Regione, alla formazione degli atti generali e settoriali di programmazione socio-economica di livello subregionale e alla formazione dei piani territoriali di livello sub-regionale; a tale scopo elaborano, adottano e propongono alla Regione, in tempi determinati, con deliberazione di Consiglio, acquisito il parere delle Assemblee dei Sindaci e quello delle Comunita' Montane, le proposte dei predetti atti e piani articolati per aree-programma, la cui approvazione e' riservata alla competenza regionale;
c) adottano in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e dei piani in cui esso si specifica e si articola, programmi pluriennali di settore e progetti di intervento, e li trasmettono alla Regione per la verifica di coerenza;
d) possono esercitare d'intesa con i Comuni funzioni di assistenza tecnica, progettuale e finanziaria ai Comuni cosi' come previsto dagli artt. 1 e 11 della legge finanziaria dello Stato n. 131 del 1983.
I Comuni, attraverso le Assemblee dei Sindaci di cui al successivo art. 9, e le Comunita' Montane concorrono alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo, nonche' alla definizione delle proposte di cui al punto b) e dei programmi e progetti di cui al punto c) del precedente comma, attraverso l'espressione di motivati pareri che devono essere allegati alle deliberazioni di adozione del Consiglio Provinciale.

Titolo III. Aree di programma

Art. 7.

L'area di programma costituisce per la Regione il riferimento territoriale per la formazione degli atti e l'esercizio delle competenze proprie in materia di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale.
Il concorso degli Enti locali e delle loro forme associative, delle Comunita' Montane, degli Enti pubblici e a partecipazione pubblica, delle forze sociali, economiche e culturali alla formazione degli atti generali di programmazione e pianificazione territoriale si realizza per aree di programma territorialmente definite all'interno delle circoscrizioni provinciali, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, terzo comma, della L.R. n. 57/1985, ed individuate nell'elenco allegato alla presente legge di cui e' parte integrante. In sede di formazione del III Piano di Sviluppo, e comunque entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette aree sono territorialmente verificate, ed eventualmente modificate con deliberazione del Consiglio Regionale. A tal fine, le Province, con deliberazione dei propri Consigli, possono formulare motivate proposte di modifica, anche in relazione ad eventuali osservazioni da parte dei Comuni facenti parte delle "aree di programma".
Per l'espletamento di attivita' regionali a livello decentrato e la realizzazione di specifici progetti, la Regione puo' istituire, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, apposite unita' operative nell'ambito delle "aree di programma".
L'area di programma costituisce altresi' riferimento territoriale per le attivita' di consultazione previste dallo Statuto e per la partecipazione.

Art. 8.

La Regione determina gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate agli Enti locali. La definizione di tali ambiti puo' avvenire anche ai soli fini della individuazione delle caratteristiche quantitative e della distribuzione territoriale di determinati servizi pubblici.
I Comuni e le Province per l'esercizio delle loro funzioni possono richiedere alla Regione collaborazione finanziaria e tecnica. In tal caso l'intervento regionale e' subordinato alla conformita' delle richieste alle previsioni contenute nella legislazione e nei piani regionali.
Sono abrogate tutte le norme istitutive di organismi o strutture, comunque denominati, rappresentativi dei Comuni compresi nelle zonizzazioni del territorio regionale disposte dalle leggi regionali vigenti, ad eccezione di quelle relative alle UU.SS.SS.LL. e alle Comunita' Montane, alle Commissioni per il piano agricolo zonale e di quelle relative ai Consorzi di Comuni.

Titolo IV. Assemblea dei Sindaci

Art. 9.

Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali sono istituite le Assemblee dei Sindaci dei Comuni compresi nelle aree di programma. Alle riunioni della Assemblea dei Sindaci sono invitati i Presidenti delle Comunita' Montane ricomprese, in tutto o in parte, nell'area di programma.
L'Assemblea dei Sindaci e' strumento di raccordo tra gli Enti locali con compiti di concorso in materia di programmazione regionale. In particolare:
- concorre alla formazione del Piano Regionale di Sviluppo;
- esprime alla Provincia pareri e indicazioni sulle proposte degli atti generali e settoriali di programmazione socio-economica di livello sub-regionale, sulle proposte dei piani territoriali di livello sub-regionale, sui piani in cui si articola il Piano Regionale di Sviluppo e sui programmi pluriennali di settore e progetti di intervento;
- esprime pareri alla Provincia sui programmi di settore e i progetti, formulati secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 19 agosto 1977, n. 43 ed ordinati in programmi pluriennali di attivita' e di spesa, nelle materie ad essa delegate e in ogni caso nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.
I pareri e le indicazioni sono formulati nei tempi, nelle forme e secondo le modalita' stabilite nei Regolamenti di cui al 9° comma del presente articolo.
La richiesta del parere dell'Assemblea dei Sindaci da parte della Provincia e' obbligatoria per l'adozione di proposte di atti di competenza regionale o comunque per l'adozione di atti comportanti oneri finanziari per la Regione.
All'Assemblea sono altresi' attribuiti i compiti previsti dai successivi artt. 12 e 13 e da leggi regionali.
La Giunta Regionale, puo' altresi' richiedere all'Assemblea dei Sindaci la formulazione di pareri e proposte nelle materie di competenza regionale che non siano state delegate agli Enti locali.
Ai fini della prima costituzione delle Assemblee dei Sindaci, il Presidente della Giunta Regionale, non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza prevista dall'art. 7, 2° comma, convoca per ciascuna area di programma i Sindaci dei Comuni interessati presso la sede del Comune capo area, cosi' come individuato nell'elenco allegato alla presente legge ed eventuali modificazioni.
Presidente dell'Assemblea e' il Sindaco del Comune capo area e viene insediato dall'Assemblea stessa nella sua prima seduta. Il verbale di tale seduta e' redatto dal Segretario del Comune capo area e viene trasmesso alla Regione per la presa d'atto del Consiglio Regionale.
Il Consiglio Regionale approva, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci - formulata sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale - il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa entro tre mesi dalla sua costituzione, sentita la Commissione consiliare competente, l'U.R.P.P. e le singole Province nell'ambito delle loro competenze territoriali.
In sede di prima convocazione e fino all'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Regionale, le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono valide in presenza della meta' piu' uno dei Sindaci dei Comuni componenti l'Assemblea medesima.
Le spese di prima costituzione e quelle di funzionamento dell'Assemblea sono a carico della Regione.

Art. 10.

Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea, ne dirige i lavori e ha la responsabilita' dell'attivita' successiva all'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea; cura i rapporti con i Comuni e le Comunita' Montane dell'area, con la Provincia e la Regione; svolge in generale i compiti assegnatigli dal Regolamento.
La convocazione, la sede, le adunanze e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento. L'Assemblea esprime i pareri di competenza attraverso pronunce da cui risultano, nominativamente, le posizioni dei singoli membri.
La Regione assicura all'Assemblea dei Sindaci l'attivita' di segreteria attraverso successivi provvedimenti assunti con deliberazione della Giunta Regionale.

Titolo V. Delega di funzioni e attribuzione di compiti

Art. 11.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione con proprie leggi, procede al riordino della disciplina delle funzioni amministrative prioritariamente nelle materie di seguito indicate, individuate per settori organici, e definisce ambiti e' modalita' della delega di esercizio alle Province, alle Comunita' Montane e ai Comuni, singoli o associati:
- agricoltura
- trasporti
- commercio e artigianato
- tutela dell'ambiente
- formazione professionale
- turismo, sport, caccia e pesca
riservando alla Provincia la competenza per gli interventi di area vasta e alla Regione quella per gli interventi immediatamente rilevanti per l'intero territorio o per la comunita' regionale.
Le leggi di delega stabiliscono le procedure per la programmazione di settore, per l'assegnazione di personale regionale e per la determinazione dei fabbisogni finanziari necessari all'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate che dovranno essere coperti dalla Regione e definiscono l'ambito territoriale di riferimento operativo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Provincia che, di norma, deve coincidere con le aree di programma.

Art. 12.

Al fine di esercitare le funzioni delegate, e in ogni caso, tutte quelle rientranti nelle materie di cui all'art. 117, 1° comma e capoverso della Costituzione, la Provincia predispone - in conformita' a quanto stabilito dal Piano Regionale di Sviluppo, dal piano territoriale e dai piani di settore - programmi di settore e progetti, formulati secondo quanto disposto dall' art. 19 della L.R. 19 agosto 1977, n. 43 ed ordinati in programmi pluriennali di attivita' e di spesa. La Provincia adotta bilanci consolidati, generali o di settore.
Sugli schemi dei programmi e dei progetti di cui al precedente comma la Provincia, sente obbligatoriamente - a pena di nullita' - le Assemblee dei Sindaci delle "aree di programma" funzionalmente interessate, che formulano osservazioni ed eventuali proposte di modifica, di cui si deve in ogni caso dare atto nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale.
Sugli schemi di cui al comma precedente la Provincia sente inoltre la Giunta Regionale che, con proprio parere vincolante, verifica la conformita' degli stessi al Piano Regionale di Sviluppo, al piano territoriale ed ai piani di settore.
Il contrasto tra proposizioni normative contenute nei piani regionali e parti dei programmi e progetti provinciali, configura vizio di legittimita'.

Art. 13.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede, con proprie leggi, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 57/1985, alla revisione delle norme vigenti in materia di competenze gia' attribuite ai Comitati comprensoriali e al loro riordino organico.
Sino al compimento di quanto previsto al comma precedente le suddette competenze sono ripartite nel modo che segue e sono esercitate secondo specifiche direttive di organizzazione emanate dal Presidente della Giunta Regionale.
Alla Provincia sono attribuiti gli atti di competenza gia' assegnati ai Comitati comprensoriali:
a) dalla L.R. 19 agosto 1977, n. 43, sulle procedure della programmazione, cosi' come modificata dal Titolo II della presente legge che definisce altresi' il concorso collaborativo delle Assemblee dei Sindaci e delle Comunita' Montane;
b) dai Titoli I, II, X della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" limitatamente ai piani territoriali e ai progetti territoriali operativi; la Provincia assicura, nell'esercizio dei compiti assegnati, il concorso collaborativo delle Assemblee dei Sindaci e delle Comunita' Montane previsto dal Titolo II della presente legge;
c) dall'art. 7, punto d), della L.R. 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici; la Provincia assicura nella predisposizione dei programmi pluriennali di intervento e di spese il concorso collaborativo delle Assemblee dei Sindaci e delle Comunita' Montane nei modi previsti dal Titolo II della presente legge;
d) dalle leggi regionali 22 febbraio 1977, n. 15; 27 aprile 1978, n. 20; 12 ottobre 1978, n. 63; 17 ottobre 1979, n. 61; 2 maggio 1980, n. 33; 21 maggio 1984, n. 27 in materia di agricoltura; la Provincia si avvale delle Commissioni consultive previste dalle predette leggi, prorogate nell'attuale composizione sino al riordino organico di cui al primo comma del presente articolo;
e) dalla L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 di "Disciplina delle attivita' di formazione professionale" cosi' come modificata dalla L.R. 21 marzo 1984, n. 18;
f) dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 1980, n. 9 riguardante "Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale".
Nell'esercizio dei compiti assegnati, cosi' come individuati dal precedente comma, il Consiglio Provinciale si sostituisce al Consiglio del Comitato comprensoriale, la Giunta Provinciale alla Giunta esecutiva comprensoriale e il Presidente della Provincia al Presidente del Comprensorio. Sono fatti salvi e conservano la loro efficacia, sino all'adozione di eventuali modifiche, gli schemi, i piani, i programmi e gli atti adottati dai Comitati comprensoriali.
I progetti di piano territoriale di cui al 7° comma dell'art. 7 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, predisposti ma non deliberati dal Consiglio comprensoriale alla data del 31 dicembre 1985, sono trasmessi per l'adozione alla Giunta Regionale; ove la redazione dei progetti di piano territoriale non sia stata in tutto o in parte completata dai Comitati comprensoriali, essa e' svolta dalla Giunta Regionale che, a tal fine, dispone d'ufficio l'acquisizione delle elaborazioni di progetto sviluppate da Comitati comprensoriali entro la data del 31 dicembre 1985.
La Giunta Regionale adotta il progetto di piano territoriale ai sensi dell'8° comma del sopracitato art. 7 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, previo parere delle Province competenti per il territorio, che deve essere rassegnato entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta della Regione: decorso detto termine, la Giunta Regionale procede comunque all'adozione del progetto di piano territoriale.
Le funzioni in materia "Tutela ed uso del suolo", cosi' come definite dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esclusione delle competenze di cui al punto b) del precedente terzo comma, sono riservate alla Regione sino al riordino di cui al primo comma del presente articolo. I pareri e le osservazioni sugli strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G.C. e quelli previsti dall'art. 88 della legge 56/77, gia' assegnati ai Comitati comprensoriali, sono soppressi.
Il parere sul piano regolatore generale di cui al 9° comma dell'art. 15 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, non e' richiesto, sino alla riorganizzazione organica delle competenze di cui al 1° comma del presente articolo: il piano regolatore adottato e' inviato dal Comune alla Giunta Regionale che lo trasmette al Comitato urbanistico regionale per gli adempimenti di legge. Le Sezioni decentrate della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'art. 91 bis della L.R. 56/77, sono costituite presso ogni Provincia, svolgono le funzioni previste dal predetto articolo e sono presiedute da un componente delle stesse designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Tutti gli altri atti in materia di tutela ed uso del suolo, gia' di competenza dei Comitati comprensoriali, sono transitoriamente riservati alla competenza della Regione.
Nell'esercizio delle competenze loro assegnate nel presente articolo, le Province si avvalgono delle proprie strutture e del personale proprio oppure trasferito o assegnato funzionalmente dalla Regione ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40: possono altresi' avvalersi di consulenze esterne, assicurando la copertura delle spese con i propri mezzi di bilancio e con contributi della Regione.
Tutti gli altri atti previsti da leggi e disposizioni regionali e gia' assegnati alla competenza dei Comitati comprensoriali e delle strutture previste da norme abrogate ai sensi del terzo comma del precedente art. 8, sono attribuiti alla competenza dell'Assemblea dei Sindaci e sono individuati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, presentata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo VI. Disposizioni finanziarie

Art. 14.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di L. 100 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio stesso sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Rimborso ai Comuni capo area delle spese di costituzione e di funzionamento delle Assemblee dei Sindaci" e con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100 milioni.
Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio e dei relativi esercizi.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo VII. ^** Coordinamento redazionale. ^ Disposizioni transitorie e finali

Art. 15.

Sino all'approvazione del Regolamento di funzionamento di cui al precedente art. 10, le Assemblee dei Sindaci svolgono i compiti loro assegnati dalla presente legge secondo le modalita' indicate dal Presidente della Giunta Regionale con apposito provvedimento.

Art. 16.

Sino all'approvazione del nuovo ordinamento delle Autonomie o all'istituzione delle nuove Province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, richiesta con proposte di legge approvate dal Consiglio Regionale, l'esercizio delle funzioni delegate alle Province, ai sensi del primo comma dell'art. 11, e' assegnato, per le aree interessate, al Consorzio dei Comuni del Biellese e al Consorzio dei Comuni del Verbano-Cusio-Ossola, qualora costituiti ai fini della presente legge entro nove mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali nn. 9/86, 16/86, 41/75 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A.

Allegato: Aree di programma e Comuni Capo Area

1) Area del Verbano-Cusio-Ossola
Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate,
Beura Cardezza, Bognanco, Brovello Carpugnino, Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, San Maurizio d'Opaglio, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano Val Strona, Vanzone con San Carlo Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola Villette, Vogogna.
Comune capo area: Verbania
2) Area di Novara
Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Lavezzaro, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.
Comune capo area: Novara
3) Area di Borgosesia
Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Guardabosone, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Pray, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca.
Comune capo area: Borgosesia
4) Area di Biella
Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna, Quittengo, Roasio, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.
Comune capo area: Biella
5 ) Area di Vercelli
Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianze', Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhia', Stroppiana Tricerro Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit, Villiata.
Comune capo area: Vercelli
6) Area di Ivrea
Aglie', Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranze', Lugnacco, Maglione, Mazze', Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro,SettimoVittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Vestigne', Vialfre', Vico Canavese, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.
Comune capo area: Ivrea
7) Area di Rivarolo Cirie'
Ala di Stura, Alpette, Balangero, Balme, Barbania Bosconero, Busano, Cafasse, Canischio, Cantoira, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Ciconio, Cirie', Coassolo Torinese, Corio, Cuorgne', Favria, Feletto, Fiano, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Locana, Lusiglie', Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Noasca, Nole, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pessinetto, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Salassa, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viu'.
Comune capo area: Cirie'
8) Area di Susa
Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Clavie're, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Piossasco, Reano, Rubiana, Salbertrand, San Didero, Sangano, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, San Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
Comune capo area: Susa
9) Area di Torino
Alpignano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro, Brandizzo, Brozolo, Bruino, Brusasco, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Chivasso, Cinzano, Collegno, Druento, Foglizzo, Gassino Torinese, Givoletto, Grugliasco, Isolabella, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Leini', Lombardore, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivoli Rondissone, Rosta, San Benigno Canavese, San Gillio, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Santena, Sciolze, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Trofarello, Val della Torre, Venaria, Verolengo, Verrua Savoia, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Volpiano, Volvera.
Comune capo area: Torino
10) Area di Pinerolo
Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco,
Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rora', Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte.
Comune capo area: Pinerolo
11) Area di Casale Monferrato
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea,Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.
Comune capo area: Casale Monferrato
12) Area di Alessandria
Albera Ligure, Alessandria, Alluvioni Cambio', Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca,'Basaluzzo, Bassignana, Bergamasco, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Boscomarengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carrega Ligure, Carrosio, Casalcermelli, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cuccaro Monferrato Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio Lu, Masio, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Novi Ligure, Oviglio, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano Serravalle Scrivia, Solero, Spineto Scrivia, Stazzano Tassarolo, Tortona, Valenza, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.
Comune capo area: Alessandria
13) Area di Acqui Terme
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cremolino, Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.
Comune capo area: Acqui Terme
14) Area d'Asti
Albugnano Antignano, Aramengo, Asti, Azzano di Asti, Baldichieri d'Asti, Besano San Pietro, Buttigliera d'Asti, Calliano, Camerano Casasco, Canterana, Capriglio, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellaro, Castello di Annone, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna di Asti, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Isola d'Asti, Maretto, Monale, Moncalvo, Moncucco, Mongardino, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Passerano Marmorito Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito Scandelluzza, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole Tonco, Tonengo, Valfenera, Viale, Viarigi, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo.
Comune capo area: Asti
15) Area di Nizza Monferrato
Agliano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo Mombercelli Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San MaQano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio.
Comune capo area: Nizza Monferrato
16) Area di Saluzzo Savigliano Fossano
Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Bene Vagienna, Brondello, Brossasco, Caramagna Piemonte, Carde', Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Fossano, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Trinita', Valmala, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.
Comune capo area: Saluzzo
17) Area di Alba Bra
Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole Alba, Cerreto Langhe, Cherasco, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Monta', Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'AIba, Pocapaglia, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Sanfre', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.
Comune capo area: Alba
18) Area di Mondovi'
Alto, Bagnasco, Bastia Mondovi', Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carru', Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Ciglie', Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovi', Monesiglio, Montaldo di Mondovi', Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Ciglie', Rocca de Baldi, Roccaforte Mondovi', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovi', Scagnello, Somano, Torre Mondovi', Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovi', Viola.
Comune capo area: Mondovi'
19) Area di Cuneo
Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte Dronero, Elva, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte', Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio.
Comune capo area: Cuneo.