Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

(B.U. 1 febbraio 1989, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All. A.

Art. 1.

1. La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, e' sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, e' cosi' sostituito:
"I confini del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, incidente sui Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge".
2. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, e' abrogato.

Art. 3.

1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, la parola "Fraconalto" e' soppressa.

Art. 4.

1. L'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, e' cosi' sostituito:
"Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) n. 5 rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Bosio e n. 3 rappresentanti di cui uno della minoranza, per ciascuno degli altri Comuni interessati, eletti da ciascun Consiglio Comunale;
b) n. 3 rappresentanti della Comunita' Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese, di cui uno della minoranza;
c) n. 3 rappresentanti della Provincia di Alessandria, di cui uno della minoranza;
d) n. 2 rappresentanti della frazione Capanne di Marcarolo, scelti dal Consiglio Comunale di Bosio tra i residenti nella frazione.
L'elezione dei soggetti di cui al comma precedente deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione dello Statuto.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni: decadono in ogni caso al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti.
In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
Finche' non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente".

Art. 5.

1. All'art. 12, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, le parole "la costruzione di nuovi edifici od opere" sono precedute dalle parole "Fino all'approvazione del Piano dell'area".

Art. 6.

1. Il Piano dell'area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 636-13402, del 29 ottobre 1987, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, ed a norma dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto stralcio del Piano territoriale a valenza paesistico-ambientale vige ed esplica i suoi effetti su tutto il territorio considerato.
2. Il Piano dell'area di cui al precedente comma e' sottoposto, per la parte di territorio ricadente all'interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo cosi' come definito dalla presente legge, a revisioni periodiche secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52: il Piano medesimo, per la parte di territorio esterna al Parco naturale delle Capanne di Marcarolo cosi' come definito dalla presente legge, e' sottoposto a revisione secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti per i piani territoriali a valenza paesistico-ambientale.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS