Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 12. Integrazioni alla L.R. 21 giugno 1984, n. 28 - Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione guadagni o ex dipendenti da aziende in crisi, in Cooperative gia' formate o di nuova costituzione - modificata ed integrata dalla L.R. 16 novembre 1988, n. 44. (B.U. 1 febbraio 1989, n. 5) 1. Al termine dell'art. 16 ter della legge regionale n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni viene aggiunto il seguente comma:
1. All'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "cooperative e" vengono modificate in: "cooperative e/o". 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.
"Nell'anno 1989 le Cooperative di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a) e b) presentano domanda, per la richiesta dei contributi di cui al precedente art. 7, comma 2, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo, anziche' tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, come indicato dall'articolo sopracitato, ferme restando le altre date previste".