Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 8.

Norme sulle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali.

(B.U. 1 febbraio 1989, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Costituzione delle Commissioni Giudicatrici)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo unico della L.R. 3 maggio 1985, n. 61, sono sostituiti dai seguenti commi:
- "Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali vengono nominate con deliberazione della Giunta Regionale e sono costituite come segue:
- dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che la presiede;
- da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dalla Giunta Regionale;
- da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
- da un rappresentante del personale scelto congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale".
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Regione, designato dalla Giunta Regionale.

Art. 2.
(Compensi spettanti ai membri delle Commissioni Esaminatrici)

1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi regionali, istituite a norma dell'art. 1, nonche' a norma dell'art. 31 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42, sono attribuiti, in misura forfettaria, i compensi lordi fissati rispettivamente in:
- L. 600.000 per l'espletamento di concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
- L. 500.000 per l'espletamento di concorsi per l'accesso alle altre qualifiche funzionali.
2. I compensi di cui al comma 1° sono elevati:
- di L. 100.000, qualora il numero di candidati sia superiore a cento e pari o inferiore a duecento;
- di L. 200.000, qualora il numero di candidati sia superiore a duecento e pari o inferiore a trecento;
- di L. 300.000, qualora il numero di candidati sia superiore a trecento.
3. Per la determinazione del numero dei candidati si fa riferimento al numero delle persone che hanno fatto domanda di partecipazione al concorso.
4. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni Esaminatrici che siano in rapporto d'impiego con l'Amministrazione Regionale, i compensi previsti ai commi 1° e 2° sono corrisposti in deroga a quanto previsto dall'art. 2, 1° comma, della L.R. 2 luglio 1976, n. 33, sempreche' venga assicurato il pieno rispetto dei doveri d'ufficio ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro.
E' consentito comunque di assentarsi dal servizio entro il limite massimo di 10 ore settimanali con obbligo di recupero nel rispetto della disciplina vigente nella specifica materia.
5. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni, qualora ne ricorrano le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti dalla presente legge, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta con le modalita' stabilite dall'art. 3 della L.R. 2 luglio 1976, n. 33.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche ai componenti delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi speciali di cui all'art. 31 della L.R. n. 42/1986 in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Commissioni Giudicatrici dei concorsi banditi dagli Enti dipendenti della Regione)

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi indetti dall'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) e dagli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali di cui alle LL.RR. nn. 28 e 29 del 5 aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi sostituiti agli organi regionali di cui al comma 1 i corrispondenti organi degli Enti strumentali.

Art. 4.
(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 45.000.000.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante:
- istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 avente la seguente denominazione "Spese per le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti di organico vacanti", con la dotazione di L. 45.000.000 in termini di competenza e di cassa;
- riduzione di pari importo del cap. 12500 del bilancio 1989.
3. Per gli anni finanziari 1990 e successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 5.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.