Legge regionale 21 dicembre 1988, n. 46. Ulteriori modifiche alla L.R. 24 marzo 1986, n. 14 'Finanziamento presidi socio-assistenziali a carattere residenziale' . (B.U. 28 dicembre 1988, n. 52) Il 4° comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, e' abrogato. Il 7° comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, e' cosi' sostituito: "Fino al 31 dicembre 1988 gli interventi di cui al 1° comma, non previsti nel Piano di Attivita' e Spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'U.S.S.L. competente per territorio e previa verifica, da parte della Giunta Regionale, di congruita' dei medesimi rispetto al Piano Socio-Sanitario Regionale".