Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 novembre 1988, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno l984, n. 28.

(B.U. 23 novembre 1988, n. 47)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.

1. Il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/84 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Destinatari degli interventi
Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:
a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno il 60% dei soci, da:
1) giovani di eta' tra i 18 e i 29 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa e
2) lavoratori che si trovavano in cassa integrazione guadagni straordinaria a "zero ore" o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o
3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione, o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o
4) soggetti iscritti, da almeno 12 mesi alla data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 56/87,
o, per almeno l'80% dei soci, da giovani di eta' compresa tra i l8 e i 29 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa, oppure donne che siano in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa.
b) Le cooperative che prevedono, nell'arco di validita' del progetto di sviluppo di cui al successivo articolo 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa, di soggetti con le caratteristiche di cui alla precedente lett. a).
Le composizioni societarie delle cooperative di cui al precedente comma 1, lett. a), dovranno permanere per l'intero periodo di validita' del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.
Le cooperative di cui al presente articolo devono ispirarsi inoltre ai principi di mutualita' di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello Schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilita' e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.
Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nel territorio della Regione Piemonte".

Art. 2.

1. All'articolo 3 comma 1, l'inciso: "nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 100 milioni" e' soppresso e sostituito dal seguente: "nel caso gli investimenti per i quali si richiede il contributo non superino i 200 milioni".
2. All'articolo 3, comma 4, e' abrogato l'inciso: "nonche' i profili professionali richiesti per i nuovi occupati".
3. All'articolo 3, comma 5, l'inciso: "attivati dalla Regione d'intesa con le Associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con gli Enti strumentali regionali come disposto dall'articolo 10" e' soppresso e sostituito da: "di cui all'articolo 10".

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, il periodo: "in misura non superiore al 40% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli investimenti" e' soppresso e sostituito dal seguente: "in misura non superiore al 50% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo secondo le modalita' stabilite dal successivo articolo 8"; le parole: "macchinari ed attrezzature" sono sostituite da: "macchinari, attrezzature, ed altri beni strumentali, programmi applicativi informatici, licenze e brevetti. Per le sole cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), sono ammessi a contributo anche gli investimenti effettuati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda".

Art. 4.

1. Il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 28/84 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 5 - Contributi per operazioni di leasing
Gli investimenti di cui al precedente articolo 4 possono essere realizzati anche mediante operazioni di locazione finanziaria.
In tal caso il contributo della Regione e' pari al 50% delle rate pagate dalla cooperativa per ogni anno di validita' del progetto di sviluppo e non puo' comunque superare il 50% del valore del bene oggetto del contratto di locazione.".

Art. 5.

1. Il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/84 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Delibera per l'esame delle domande
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione per la cooperazione di cui alla L.R. 15 maggio 1978, n. 24 e sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale, approva una delibera intesa a definire le modalita' applicative della legge, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;
b) le entita' e le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), al fine dell'ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge, nonche' le eventuali dimensioni minime e massime delle cooperative ammissibili;
c) eventuali priorita' tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande;
d) l'entita' massima, espressa in valore assoluto, dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1.
Con la procedura di cui al precedente comma 1, la Giunta Regionale puo' successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.".

Art. 6.

1. Il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 28/84 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 7 - Modalita' e termini per la presentazione e l'esame delle domande
Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 4, presentano domanda al Presidente della Giunta Regionale.
Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), devono presentare domanda entro 18 mesi dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi tra il 1° ed il 31 gennaio, ovvero tra il 1° e il 30 giugno; le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), possono presentare domanda negli stessi periodi di ogni anno. Per le cooperative che presentano domanda alla scadenza di giugno si considera come primo anno del progetto di sviluppo il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno stesso.
Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nella delibera quadro di cui al precedente articolo 6.
La Giunta Regionale, accertato che le cooperative richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 7bis e sentita la Commissione Regionale per la cooperazione di cui alla L.R. n. 24/78, integrata, con voto consultivo, da una rappresentante della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla L.R. 12 novembre 1986, n. 46 designata dalla Commissione all'inizio di ogni anno, delibera l'ammissione delle cooperative ai contributi, tenendo altresi' conto di quanto stabilito dalla delibera quadro di cui al precedente articolo 6, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, di cui al precedente comma 2, ed invia le determinazioni di volta in volta assunte alla competente Commissione del Consiglio Regionale per opportuna informazione.
I termini di cui sopra sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle cooperative, di documentazione errata o incompleta.
Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta Regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.".

Art. 7.

1. Viene aggiunto l'articolo 7bis alla legge regionale n. 28/84 con il seguente testo:
"Art. 7 bis - Comitato Tecnico
E' istituito il Comitato Tecnico.
Tale Comitato e' costituito con delibera della Giunta Regionale sentita la Commissione per la cooperazione di cui alla L.R. 24/78 e la Commissione del Consiglio Regionale competente in materia di nomine, dura in carica 36 mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale, ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni della legge ad esso attribuite fino al suo rinnovo.
Il Comitato Tecnico e' composto da:
a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di cooperazione;
b) un esperto individuato tra il personale degli Enti strumentali della Regione;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali scelti in ambiente universitario e/o fra professionisti iscritti agli albi professionali possibilmente con esperienza in materia cooperativa.
Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato Tecnico entro il 15 febbraio ed il 15 luglio, designa uno o piu' relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).
Ai membri del Comitato Tecnico di cui al comma 3, lett. c), sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', per ogni caso trattato in qualita' di relatore, un compenso determinato, con la delibera di nomina del Comitato Tecnico, sulla base dell'articolo 8 della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6. Il numero dei casi trattati da ogni componente e' attestato dal Presidente del Comitato.
I membri del Comitato Tecnico di cui al comma 3, lett. b) e c), possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con delibera della Giunta Regionale.
La Giunta Regionale ed il Comitato Tecnico possono valersi, altresi', ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli Enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
Agli oneri di finanziamento del Comitato Tecnico si provvede a norma della L.R. n. 33/76. Alle spese relative alle eventuali collaborazioni di cui al comma 6 si provvede a norma della L.R. n. 6/88 e successive modificazioni.".

Art. 8.

1. All'articolo 8 i commi 1, 2, 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"I contributi per le spese di avviamento e quelli per gli investimenti relativi al primo anno di validita' del progetto di sviluppo sono erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta Regionale con la delibera di ammissione.
L'erogazione dei contributi sugli investimenti per gli anni successivi e' effettuata, per ciascun anno di validita' del progetto di sviluppo, con deliberazione della Giunta Regionale assunta annualmente previa dimostrazione da parte della cooperativa, da fornirsi secondo le modalita' e nei tempi stabiliti dalla delibera di ammissione, dell'avvenuta effettuazione degli investimenti e, per le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), degli incrementi occupazionali previsti nel progetto di sviluppo per l'anno di riferimento, nonche', per tutte le cooperative, degli eventuali altri adempimenti stabiliti con il provvedimento di ammissione. La Giunta Regionale delibera l'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione da parte della cooperativa di tutta la documentazione richiesta".
2. All'articolo 8 i commi 8 e 9 sono soppressi e sostituiti dal seguente:
"Le cooperative di cui all'articolo 2, che siano state ammesse a contributo possono presentare ulteriore domanda, a condizione che abbiano regolarmente realizzato il progetto di sviluppo precedentemente ammesso a contributo e si trovino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b); avranno priorita' di finanziamento le cooperative il cui precedente progetto sia stato ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a)."
3. All'articolo 8, comma 10, le parole: "per le medesime iniziative" sono soppresse e sostituite da: "per i medesimi investimenti.".

Art. 9.

1. Il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 28/84 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 9 - Fondo di garanzia
Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative di cui al precedente art. 2, la Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A., entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una convenzione avente l'obbiettivo di incrementare il fondo di garanzia gia' operante.
Le modalita' e le condizioni della partecipazione della Regione saranno determinate su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio Regionale.".

Art. 10.

1. All'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "la predisposizione e".
2. All'articolo 10, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"A tal fine la Giunta Regionale puo' concedere, in aggiunta ai contributi di cui al precedente articolo 4 e alle condizioni e con le modalita' di cui al seguente comma 3, ulteriori contributi alle cooperative ammesse ai benefici di cui al precedente articolo 4 sulle spese sostenute, in ciascun anno di validita' del progetto di sviluppo, per l'acquisizione sul mercato dei servizi di cui al precedente comma 1.
Il contributo e' concesso fino ad un massimo del 40% delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non puo' comunque superare, per ciascun anno, il valore del 10% del contributo sugli investimenti cui la cooperativa e' stata ammessa, per l'anno stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
La concessione del contributo e' subordinata altresi' alla regolare attuazione del progetto di sviluppo per l'anno di riferimento e, conseguentemente, la sua erogazione puo' essere disposta contestualmente al provvedimento che autorizza il pagamento del contributo sugli investimenti per l'anno considerato o con un ulteriore specifico provvedimento, purche' successivo a quello di erogazione del contributo sugli investimenti dell'anno.
La Giunta Regionale, informata la competente Commissione del Consiglio Regionale, puo' stipulare apposite convenzioni con Enti, societa' anche private, studi professionali specializzati nella fornitura di servizi alle imprese, al fine di definire tipologie, modalita' e costi dei servizi da fornirsi alle cooperative.
Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso quanto stabilito dal successivo articolo 16.".

Art. 11.

1. Viene istituito l'articolo 10bis alla legge regionale n. 28/84 con il seguente testo:
"Art. 10 bis - Attivita' di promozione
Gli Assessorati competenti della Regione promuovono iniziative adeguate per la conoscenza della presente legge; attuano, tramite il sistema formativo regionale e giovandosi di eventuali collaborazioni esterne, corsi di formazione professionale e di formazione imprenditoriale.
L'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte svolge, tramite le sue strutture, attivita' di prima informazione agli interessati circa la costituzione e l'avviamento delle cooperative di cui al precedente articolo 2.".

Art. 12.

1. Il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 28/84 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 11 - Relazione consuntiva
La Giunta Regionale presenta alla Commissione per la cooperazione di cui alla L.R. n. 24/78, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro, con allegato l'elenco delle cooperative ammesse a contributo nell'anno precedente.
Detta relazione, integrata da dettagliate informazioni a consuntivo e a preventivo relativamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 10 bis, e delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione di cui al comma 1, e' presentata al Consiglio Regionale entro il 30 aprile dello stesso anno.".

Art. 13.

1. All'articolo 15, comma 1, la denominazione del capitolo di bilancio e' soppressa e sostituita dalla seguente: "Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia ovvero integrazione di fondi di garanzia gia' operanti, per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle cooperative".

Art. 14.

1. Il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 28/84 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Norme finanziarie per i servizi di assistenza
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 10, a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, sara' istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 e seguenti apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi alle cooperative per i servizi di assistenza" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.".

Art. 15.

1. Viene aggiunto l'articolo 16bis alla legge regionale n. 28/84 con il seguente testo:
"Art. 16 bis - Norme finanziarie per l'attivita' di promozione della legge regionale n. 28/84
Per gli oneri derivanti dall'attivita' promozionale di cui al precedente art. 10bis e' autorizzata, per l'anno 1988 la spesa di lire 30 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 5092 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 e con l'iscrizione sullo stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione "Spese per l'attivita' di promozione della L.R. n. 28/84 e successive modificazioni ed integrazioni", con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 30 milioni.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1988 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 16.

1. Viene aggiunto l'articolo 16 ter alla legge regionale n. 28/84 con il seguente testo:
"Art. 16 ter - Norme transitorie
Per le domande presentate entro la scadenza del 30 giugno 1988 si applicano le norme vigenti all'atto della presentazione delle domande stesse.".

Art. 17.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45, comma 5° , dello Statuto.