Legge regionale 17 ottobre 1988, n. 43. Integrazione articolo 5, legge regionale 5 novembre 1987, n. 55. (B.U. 26 ottobre 1988, n. 43) L'articolo 5 della L.R. 5 novembre 1987, n. 55, e' integrato mediante l'inserimento, in calce, del seguente comma:
"Limitatamente agli accertamenti preventivi e periodici previsti dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, i laboratori possono effettuare prelievi anche sui posti di lavoro presso locali idonei o mediante strutture mobili dandone comunicazione all'U.S.S.L. ove ha sede l'azienda presso la quale si eseguono i prelievi; la responsabilita' igienico organizzativa dei prelievi e' del Direttore di cui al successivo articolo 10".