Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 agosto 1988, n. 42.

Integrazione e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione Regionale).

(B.U. 7 settembre 1988, n. 36)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione Regionale) sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.
2. L'articolo 2 e' modificato nel seguente modo:
1. Le modalita' di espletamento della collaborazione richiesta a persone ed Enti estranei all'Amministrazione Regionale possono essere configurate esclusivamente in una delle seguenti forme:
1) "progettazioni";
2) "consulenze" ;
3) "ricerche";
4) "incarichi";
5) "commissioni di studio".
3. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole "I piani previsionali" aggiungere le parole "della Giunta Regionale".
4. Dopo l'articolo 7, viene introdotto l'articolo 7 bis del seguente tenore:
"Art. 7 bis.
1. Quando altre forme di collaborazione non siano possibili o sia ritenuto opportuno per la specificita' dei problemi da esaminare, possono essere costituite Commissioni di studio composte anche da professionisti o esperti esterni all'Amministrazione.
2. Ai componenti esterni delle suddette Commissioni spettano i compensi di cui alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e sue modifiche ed aggiornamenti".
5. Nell'articolo 11, in calce al comma 2, e' aggiunta la frase:
"posteriore all'entrata in vigore della presente legge".
6. Sempre all'articolo 11 e' aggiunto il seguente comma 3:
"Le norme finanziarie di cui ai commi precedenti non si applicano alle progettazioni, ricerche e consulenze, affidate per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali, recepiti o meno in leggi regionali di settore, e finanziate con fondi statali vincolati".

Art. 2.

L'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 11, commi 1° e 2°, e' fissata al 1° gennaio 1989.

Art. 3.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.