Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 21 luglio 1988, n. 36.

Modifica alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 - Disposizioni varie.

(B.U. 27 luglio 1988, n. 30 )

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'art. 11 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Dotazione organica e assegnazione del personale)
Alla determinazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale si provvede con legge regionale.
Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali ed alla articolazione degli organici nei settori, nonche' alla assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto dei contenuti delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali regionali.
Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono le seguenti:
@2a qualifica: ---
3a qualifica: 100
4a qualifica: 300
5a qualifica: 80
6a qualifica: 676
7a qualifica: 1.060
8a qualifica: 800
1a qualifica dirig: 378
2a qualifica dirig.: 126" @.

Art. 2.

1. Sono fatti salvi gli incrementi di dotazione organica complessiva di 7a qualifica previsti dall'art. 3, 1° comma, della L.R. 9 gennaio 1987, n. 2.