Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 luglio 1988, n. 31.

Ulteriori integrazioni della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte' .

(B.U. 13 luglio 1988, n. 28)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

All'art. 24/bis della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, cosi' come integrata dall'art. 5 della L.R. 7 marzo 1988, n. 12, e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Qualora il destinatario delle prestazioni provenga da Comune appartenente ad altra Regione si applica la normativa nazionale vigente in materia di domicilio di soccorso".
Il titolo dell'art. 31/bis della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, cosi' come integrata dall'art. 8 della L.R. 7 marzo 1988, n. 12, e' cosi' sostituito:
"Art. 31/bis - Definizione della pianta organica funzionale del Servizio socio-assistenziale".
Il sesto comma dello stesso articolo e' cosi' modificato:
"La pianta organica va modificata con le procedure di cui al precedente comma ai fini dell'assegnazione del personale dipendente da II.PP.A.B., nel caso di estinzione e di suo trasferimento al Comune, qualora tale personale sia addetto alle prestazioni socio-assistenziali gestite dalla Unita' Socio-Sanitaria Locale".
All'art. 33/bis della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, cosi' come integrata dall'art. 12 della L.R. 7 marzo 1988, n. 12, dopo le parole "apposita delibera" e' soppressa la parola "quadro" e dopo il termine "approvata" e' aggiunto il seguente inciso "in conformita' agli indirizzi emanati dal Consiglio Regionale".

Art. 2.

Alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20, cosi' come modificata dalla L.R. 7 marzo 1988, n. 12, e' aggiunto il seguente articolo 31/ter:
"Art. 31/ter - Copertura dei posti
E' assegnato alla pianta organica di cui al precedente articolo il personale di ruolo in servizio presso i Comuni o i loro eventuali Consorzi, destinato esclusivamente o prevalentemente ai Servizi socio-assistenziali gestiti dalla Unita' Socio-Sanitaria Locale.
Alla pianta organica del Servizio socio-assistenziale presso le Unita' Socio-Sanitarie Locali sub-comunali di Torino e' assegnato il personale di ruolo in servizio presso l'Amministrazione Comunale, destinato esclusivamente o prevalentemente ai Servizi socio-assistenziali gestiti dalle medesime Unita' Socio-Sanitarie Locali ai sensi del successivo art. 36.
In ogni caso rimarra' inserito nella pianta organica del Comune ed in servizio presso il medesimo il personale addetto alle funzioni di coordinamento di cui all'art. 4 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, cosi' come sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 1986, n. 35.
Puo' essere altresi' assegnato alla pianta organica dell'Associazione dei Comuni il personale messo a disposizione delle Comunita' Montane a seguito di convenzione, di intesa con le Comunita' Montane stesse e con gli interessati.
Analoga procedura puo' essere attivata per il personale messo a disposizione dalle Province a seguito della convenzione di cui al 2° comma del precedente art. 13.
Il personale di cui ai commi precedenti e al punto 2) del successivo comma, che conserva il rapporto di impiego con l'Ente o l'Unita' Socio-Sanitaria Locale di appartenenza, e' assegnato solo funzionalmente al Servizio Sociale.
I posti vacanti sono coperti dal Comitato di Gestione:
1) mediante assunzioni secondo le norme del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni, fatta salva per la prima attuazione l'applicazione di quanto previsto dal successivo 9° comma;
2) avvalendosi di personale comandato dagli Enti locali, dalle II.PP.A.B., dalla Regione e dalle UU.SS.SS.LL. ai sensi della normativa vigente.
Il personale assunto direttamente dall'Associazione dei Comuni rientra nel comparto del personale degli Enti locali e in tale ambito sono fatti salvi i processi di mobilita' secondo le disposizioni del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive integrazioni e modificazioni.
Nella fase di prima attuazione, la pianta organica, fino al 50% dei posti complessivamente disponibili nella medesima, puo' essere coperta attraverso concorsi riservati al personale in servizio nel settore socio-assistenziale in base a rapporto instaurato con atto formale dell'Ente con orario non inferiore a 28 ore settimanali e con anzianita' di servizio di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per il posto messo a concorso, fatta eccezione per il limite massimo di eta' per il quale si fa riferimento alla data di instaurazione del rapporto.
Fino alla attuazione dei concorsi di cui al precedente comma restano prorogati i rapporti di cui al comma medesimo.
Il personale che non avra' superato le prove concorsuali cessera' il rapporto di lavoro dalla data di approvazione delle graduatorie.
Alla copertura delle spese per il personale di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie di cui al successivo art. 32".

Art. 3.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale.