Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 9 giugno 1988, n. 28.

Prima legge di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1988.

(B.U. 15 giugno 1988, n. 24)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
All. A., B.

Art. 1.
(Variazioni alle previsioni di entrata)

1 - Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1988 sono inserite le variazioni riportate nella tabella A).
2 - Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Variazioni alle previsioni di spesa)

1 - Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 sono inserite le variazioni riportate nella tabella B).
2 - Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Autorizzazione a contrarre mutui a pareggio del disavanzo)

1 - L'autorizzazione a contrarre mutui inserita nella legge di bilancio per l'anno 1988 e' aumentata di lire 15.000 milioni.
2 - Ai maggiori oneri derivanti dal maggior mutuo autorizzato, previsti in L. 2.400.000.000 per l'anno 1989 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1988-1990.
3 - Le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione del maggior mutuo a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, al capitolo n. 12600.

Art. 4.
(Utilizzo del maggior avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1987)

1 - Il maggior avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1987 viene applicato al bilancio di previsione per l'anno 1988 nell'ammontare di lire 19.000 milioni ed e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli:
15 - 2170 - 8915 - 11550 (per l'importo di lire 14.750.000.000).

Art. 5.
(Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 aprile 1983, n. 130)

1 - Le somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988, in applicazione del secondo comma dell'articolo 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, al capitolo n. 2825 per lire 600 milioni risultanti da economie e da rinunce, non utilizzabili per gli scopi indicati nella citata legge 130/1983, sono devolute per le finalita' stabilite dall'articolo 17 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, ed iscritte ad integrazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 2819.

Art. 6.
(Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 4, primo comma e dell'articolo 5, secondo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonche' ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettere b e d della legge 15 ottobre 1981, n. 590)

1 - Le somme assegnate alla Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, e 5, secondo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonche' ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettere b) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 in applicazione del secondo comma dell'articolo 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, rispettivamente, al capitolo n. 3860, per lire 1.163.215.091, e n. 3857 per lire 5.800.000.000 risultanti da economie e da rinunce, non utilizzabili per gli scopi indicati nelle rispettive disposizioni legislative, sono devolute per le finalita' stabilite all'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed iscritte ad integrazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 3880.

Art. 7.
(Cartografia regionale)

1 - Per gli anni 1989 e 1990, per la realizzazione del sistema cartografico regionale di interesse interassessorile, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascun anno (capitolo n. 1010).

Art. 8.
(Interventi in materia di opere pubbliche)

1 - Con decorrenza dall'anno 1989 per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:
a) Contributi in annualita' per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali.
lire 1.500.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6085).
b) Contributi in annualita' per la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate nonche' per gli impianti di illuminazione pubblica.
lire 250.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6244).
c) Contributi in annualita' per la costruzione o l'ampliamento, il consolidamento, la ristrutturazione e la sistemazione di sedi municipali.
lire 500.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7556).
d) Contributi in annualita' per la costruzione, la manutenzione o l'ampliamento di cimiteri, esclusa la costruzione e la manutenzione di loculi, di mattatoi e di altri presidi sanitari.
lire 250.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 11147).

Art. 9.
(Integrazione dei fondi globali)

1 - E' autorizzata la spesa di lire 2.250.000.000 da iscrivere ad integrazione dello stanziamento del capitolo 12500 per far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento dei provvedimenti legislativi aventi per oggetto:
- Centri di iniziative locali per l'impiego per lire 550.000.000;
- Fondo per lo sviluppo e l'occupazione per lire 700.000.000;
- Cooperative integrate di solidarieta' sociale per lire 500.000.000;
- Istituzione del Parco dell'Asta fluviale del Po per lire 500.000.000.
2 - E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 16.200.000.000 da iscrivere ad integrazione dello stanziamento del capitolo n. 12600 per far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento dei provvedimenti legislativi aventi per oggetto:
- Fondo per il finanziamento di interventi per l'innovazione e lo sviluppo per lire 15.000.000.000;
- Fondo straordinario per l'occupazione e lo sviluppo lire 1.200.000.000.

Art. 10.
(Urgenza)

1 - La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Tabella A: Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 (entrata)
OMISSIS

Allegato B.

Tabella B: Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 (spesa)
OMISSIS