Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 giugno 1988, n. 27.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e relativi allegati.

(B.U. 8 giugno 1988, n. 23)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
All. A

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1 - Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1988 e' approvato in lire 6.100.290.975.207 in termini di competenza e in lire 6.578.617.661.701 in termini di cassa.
2 - Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1988.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

1 - Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1988 e' approvato in lire 6.100.290.975.207 in termini di competenza ed in lire 6.578.617.661.701 in termini di cassa.
2 - E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988.
3 - E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

1 - E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1988 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

1 - E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1988-1990, allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

1 - Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1 - Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

1 - Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

1 - E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Garanzia fidejussoria nell'interesse della S.T.E.F. S.p.A.)

1 - In applicazione del 2° comma dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 37, e' fissato in lire 500.000.000 il limite entro il quale puo' essere prestata la garanzia fidejussoria nell'interesse della S.T.E.F. S.p.A. per l'anno finanziario 1988.

Art. 10.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

1 - E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 11.
(Fondi globali)

1 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988:
a) del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 12600 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 12.
(Fondo di riserva di cassa)

1 - Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1988, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in L. 38.719.596.928 ed e' iscritto al capitolo n. 12900.

Art. 13.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1 - Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1988, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, la contrazione di mutui per un importo complessivo di L. 170.000 milioni.
2 - I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 13,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
3 - La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
4 - Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in lire 27.653.000.000 per l'anno finanziario 1989 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1988-1990.
5 - Le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero:
- 1000 - 1010 - 2297 - 2505 - 2680 - 2720 - 3560 - 3776 - 3815 - 3835 - 3840 - 5010 - 5025 - 5030 - 5032 - 5036 - 5038 - 5070 - 5092 - 5094 - 5103 - 5115 - 5120 - 5130 - 5285 - 5300 - 5370 - 5380 - 5385 - 5386 - 5390 - 5420 - 5557 - 5640 - 5680 - 5695 - 5760 - 5921 - 7075 - 7140 - 7260 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 7932 - 8500 - 8510 - 8615 - 8900 - 8905 - 8960 - 9100 - 9130 - 9142 - 9230 - 9290 - 9291 - 9293 - 9296 - 9300 - 9301 - 10110 - 10280 - 10285 - 10804 - 10810 - 11500 - 11505 - 11695 - 11730 - 11751 - 11765 - 11785 - 11790 - 11970 - 12600 - 12760.

Art. 14.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1 - La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1988, in 650 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 520.
2 - La spesa per la realizzazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1988, in 600 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 760.
3 - La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1988, in 110 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 780.

Art. 15.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

1 - La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 12, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in 2.472 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1300.

Art. 16.
(Contributo all'Ente regionale di Sviluppo agricolo del Piemonte)

1 - I contributi di cui all'articolo 17, lettera b), della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dall'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno finanziario 1988, in lire 2.286 milioni e in lire 500 milioni e sono iscritti rispettivamente ai capitoli n. 1350 e n. 1355.

Art. 17.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1 - La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1400.

Art. 18.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita' Montane)

1 - La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1988, in lire 1.300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1800.

Art. 19.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

1 - La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in 320 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2320.

Art. 20.
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)

1 - La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1988 in lire 80 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 2390.

Art. 21.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1 - Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata per l'anno finanziario 1988 in lire 4.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7910.

Art. 22.
(Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnograficoenologici, le strade del vino)

1 - Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1988, le seguenti spese:
- lire 450 milioni per i contributi alle enoteche regionali, alle botteghe del vino, alle cantine consorziali ed ai musei etnografico-enologici, iscritti al capitolo n. 3755;
- lire 100 milioni per le spese per la segnaletica per le strade del vino, iscritti al capitolo n. 3757.

Art. 23.
(Contributi per l'acquisto di scuolabus)

1 - La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 40, e' determinata per l'anno finanziario 1988, in lire 1.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5640.

Art. 24.
(Museo Ferroviario Piemontese)

1 - Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, e' determinato, per l'anno finanziario 1988, in lire 40 milioni, ed e' iscritto al capitolo n. 5940.

Art. 25.
(Contributi per lo sgombero della neve)

1 - La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in lire 250 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5840.

Art. 26.
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)

1 - La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1988 in lire 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7140.

Art. 27.
(Funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale)

1 - La spesa di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 77, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in lire 190 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7160.

Art. 28.
(Contributo all'Azienda regionale dei Parchi suburbani)

1 - La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 2.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7920.

Art. 29.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1 - La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7930.
2 - La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia) e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7940.
3 - La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7950.
4 - La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 450 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7960.
5 - La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali suburbani di cui alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in 700 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7970.
6 - La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7980.
7 - La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7990.
8 - La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 170 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8005.
9 - La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Val Sesia e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 80 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8010.
10 - La spesa per la gestione del Parco naturale della Garzaia di Valenza e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8020.
11 - La spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8025.
12 - La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre', e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 40 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8040.
13 - La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argentera e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8050.
14 - La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8060.
15 - La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8065.
16 - La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8070.
17 - La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 15 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8085.
18 - La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8120.
19 - La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 20 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8148.
20 - La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Valle Botto e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 30 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8150.
21 - La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 40 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8155.
22 - La spesa per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8160.
23 - La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8180.
24 - La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8185.
25 - La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 250 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8190.
26 - La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 70 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8195.
27 - La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 10 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8196.

Art. 30.
(Interventi per il turismo alpino e speleologico)

1 - La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 67, e' stabilita, per l'anno finanziario 1988, in lire 150 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8510.

Art. 31.
(Contributi per l'incentivazione dell'attivita' degli Enti di promozione sportiva)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1 marzo 1979, n. 9, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in lire 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8680.

Art. 32.
(Contributi per la programmazione sportiva)

1 - La spesa per la concessione del contributi di cui al Titolo II della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, per l'anno finanziario 1988, e' determinata in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo 8690.

Art. 33.
(Contributo all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino)

1 - La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in lire 500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11850.

Art. 34.
(Contributi agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino)

1- La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in lire 350 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11860.

Art. 35.
(Museo regionale di Scienze naturali)

1 - La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, e' determinata per l'anno finanziario 1988, in lire 950 milioni, ed e' iscritta ai capitoli n. 11665 e n. 11695 nella rispettiva misura di lire 400 milioni e lire 550 milioni.

Art. 36.
(Promozione delle attivita' del Teatro di prosa)

1 - Le spese per l'attuazione della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68, sono determinate, per l'anno finanziario 1988, in lire 2.500 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11715, n. 11720 e n. 11730 nella rispettiva misura di lire 1.200 milioni, lire 1.200 milioni e lire 100 milioni.

Art. 37.
(Interventi per la realizzazione del servizio di lettura)

1 - La spesa per l'attuazione della legge regionale 1° aprile 1980, n. 19, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, in lire 1.700 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11740.

Art. 38.
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali)

1 - Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58 e 19 dicembre 1978, n. 78, sono determinate, per l'anno finanziario 1988 in lire 4.650 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11756, n. 11765, n. 11785 e n. 11795 nella rispettiva misura di lire 1.500 milioni, lire 750 milioni, lire 1.000 milioni e lire 1.400 milioni.

Art. 39.
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)

1 - Per l'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, per l'anno finanziario 1988 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati:
1000 - 3560 - 5010 - 5025 - 5285 - 5300 - 5390 - 5420 - 5680 - 5760 - 6020 - 6245 - 7260 - 7560 - 7760 - 7770 - 7780 - 8437 - 8615 - 8620 - 8900 - 8905 - 8960 - 9100 - 9130 - 9140 - 9291 - 9300 - 9301 - 10110 - 11150 - 11730 - 11765 - 11785 - 11790 - 11970.

Art. 40.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1987)

1 - L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1987 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1988, nell'ammontare di lire 762.000 milioni e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli:
1015 - 1060 - 1775 - 2170 (per l'importo di lire 1.077.284.471) - 2190 - 2250 - 2512 - 2516 - 2530 - 2550 - 2565 - 2575 - 2584 - 2589 - 2640 - 2647 - 2703 - 2705 - 2706 - 2707 - 2730 - 2740 - 2751 - 2759 - 2761 - 2780 - 2799 - 2813 - 2818 - 2819 - 2823 - 2825 - 2840 - 2855 - 2875 - 2877 - 2976 - 2993 - 2998 - 3027 - 3038 - 3045 - 3075 - 3080 - 3161 - 3195 - 3214 - 3216 - 3218 - 3231 - 3233 - 3240 - 3247 - 3255 - 3301 - 3303 - 3305 - 3325 - 3369 - 3370 - 3385 - 3390 - 3410 - 3423 - 3427 - 3469 - 3500 - 3509 - 3547 - 3575 - 3610 - 3645 - 3649 - 3655 - 3675 - 3680 - 3685 - 3695 - 3702 - 3705 - 3747 - 3759 - 3767 - 3769 - 3770 - 3772 - 3786 - 3792 - 3793 - 3798 - 3811 - 3819 - 3846 - 3848 - 3857 - 3860 - 3880 - 3881 - 3900 - 3955 4005 - 4022 - 4040 - 4041 - 4044 - 4046 - 4047 - 4166 - 4175 - 4177 - 4179 - 4182 - 4183 - 4190 - 4199 - 4206 - 4209 - 4215 - 4225 - 4335 - 4395 - 4520 - 4525 - 5035 - 5098 - 5294 - 5559 - 5614 - 5617 - 5756 - 5795 - 5805 - 5857 - 6090 - 6100 - 6110 - 7050 - 7270 - 7280 - 7290 - 7465 - 7475 - 7479 - 7620 - 7626 - 7630 - 7634 - 7637 - 7689 - 7741 - 7744 - 7745 - 8230 - 8235 - 8495 - 8912 - 8915 - 8919 - 8920 - 8930 - 8940 - 8947 - 8990 - 8992 - 8995 - 9255 - 9285 - 9297 - 9304 - 9306 - 9406 - 9425 - 9430 - 9435 - 9445 - 9450 - 9455 - 9460 - 9530 - 9550 - 9565 - 9570 - 9575 - 9580 - 9585 - 9590 - 9595 - 10100 - 10345 - 10421 - 10441 - 10460 - 10480 - 10487 - 10495 - 10511 - 10525 - 10540 - 10570 - 10580 - 10671 - 10675 - 10678 - 10679 - 10681 - 10682 - 10683 - 10684 - 10687 - 10690 - 10692 - 10695 - 10702 - 10706 - 10708 - 10712 - 10715 - 10730 - 10735- 10740 - 10760 - 10770 - 10780 - 10785 - 10790 - 10795 - 10800 - 10802 - 10995 - 11510 - 11530 - 11563 - 11564 - 11566 - 11611 - 11981 - 12750 - 12800.

Art. 41.
(Variazioni compensative)

1 - Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 520-760; 780-795; 3751-3752; 5545-5547, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi; trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 42.
(Variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1 - La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 14000 - 14010 - 14020 - 14050 - 14060 - 14070 - 14080 - 14145, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 43.
(Approvazione del Piano di attivita' del Museo regionale di Scienze naturali)

1 - E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di attivita' per l'anno 1988, del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.

Art. 44.
(Bilancio degli Enti dipendenti)

Sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1988 dei seguenti Enti, allegati alla presente legge:
- Azienda regionale dei Parchi suburbani - Venaria Reale
- Parco naturale Alta Valle Pesio
- Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'
- Parco naturale dei Laghi di Avigliana
- Riserva naturale della Garzaia di Valenza
- Parco naturale del Sacro Monte di Crea
- Parco naturale dell'Argentera
- Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
- Parco naturale delle Lame del Sesia
- Parco naturale della Valle Troncea
- Riserva naturale del Sacro Monte di Orta
- Parco naturale Orsiera-Rocciavre'
- Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.)
- Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (I.R.E.S.).

Art. 45.
(Urgenza)

1 - La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A

:
Atto in allegato: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e relativi allegati
OMISSIS